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COMUNE DI BRONTE
 
REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
 (approvato con delibera del Consiglio Comunale n.63 del 18.12.2000)
 
 
               
TITOLO I
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE
 

Art. 1

Oggetto del Regolamento
 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 1986, n. 27 ed in attuazione dell’art. 33 del D.L.vo n. 152/99, il presente Regolamento ha per oggetto:
a)      il procedimento da seguire per l’autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle pubbliche fognature;
b)      il controllo degli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque reflue industriali assimilabili a quelle domestiche allacciati alla pubblica fognatura, sia per quanto attiene la verifica dei valori limite di emissione imposti dall’autorizzazione allo scarico, sia per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
c)      il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
d)      le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura;
e)      la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati;
f)        la gestione amministrativa dell’utenza.
Il presente Regolamento sostituisce i precedenti atti che regolano la materia che, pertanto, cessano di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.
                Dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale, il Regolamento dovrà essere sottoposto ai seguenti pareri obbligatori:
a)      parere relativo agli aspetti igienico-sanitari, espresso dall’A.S.L. competente per territorio, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 833/78;
b)      parere relativo agli aspetti di salvaguardia delle acque, espresso dal C.P.T.A., ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 39/77.
Il presente Regolamento avrà efficacia all’atto della sua definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione esecutiva ai sensi di Legge, e si applicherà anche nel caso in cui le attività di gestione e manutenzione delle opere relative alla depurazione siano affidate ad altro Ente pubblico o privato.
 
Art. 2
Scopo del regolamento
 
Il presente Regolamento ha lo scopo di:
1)      stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature, così come definite dall’art. 5 della L.R. n. 27/86, e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
2)      tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
3)      raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature, che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di acque reflue industriali previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 27/86, nonché dall'art. 4 del D.L.vo n. 152/99.
 
 TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 3
Definizioni
 
            Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:
1)      Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
2)      Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
3)      Acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
4)      Acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
5)      Acque dolci: le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l’estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
6)      Acque bianche: sono le acque meteoriche;
7)      Acque nere: sono le acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;
8)      Acque reflue: sono le acque bianche e/o nere defluenti nella fognatura;
9)      Acque reflue domestiche: sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
10)  Acque reflue assimilate ad acque domestiche : sono le acque reflue che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, nonché quelle provenienti dalle attività elencate alle lettere a) b) c) d) dell’art. 28 del D.L.vo n. 152/99;
11)  Acque reflue industriali: sono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
12)  Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
13)  Acque sotterranee: sono le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo ed il sottosuolo;
14)  Fertilizzanti: fermo restando quanto disposto dalla Legge 19/10/1994, n. 748, ai fini del presente Regolamento è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati sparsi sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui al successivo n. 15);
15)  Fanghi: i fanghi residui, trattati e non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane:
16)  Inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico-idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
17)  Pubblica fognatura: sistema di condotte di raccolta e di convogliamento delle acque reflue urbane, costituite a loro volta da acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento; le pubbliche fognature di 1^ categoria sono quelle che convogliano scarichi di acque reflue domestiche o a queste assimilabili, i cui reflui in ingresso all’impianto di depurazione, o, in assenza di quest’ultimo, in uscita dall’emissario, per le sostanze biodegradabili non presentino concentrazioni superiori a quelle fissate per ogni singolo parametro dalla tab. 1 allegata alla L.R. n. 27/86;
18)  Canalizzazione interna di un edificio: indica la parte di canalizzazione che dall’interno delle mura e dal suolo di proprietà privata convoglia alla canalizzazione esterna (privata). Convenzionalmente termina con un pozzetto d’ispezione finale;
19)  Canalizzazione esterna di un edificio: sono le opere necessarie per l’allacciamento al collettore pubblico (stradale) dal pozzetto d’ispezione finale, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al collettore stradale;
20)  Impianto di depurazione: si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nei liquami, mediante processi fisico-meccanici e /o biologici e/o chimici;
21)  Trattamento appropriato : il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi bisogni di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni previste nel D.L.vo n. 152/99 ;
22)  Trattamento primario : il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico ed i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50% ;
23)  Trattamento secondario : il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie o un altro processo in cui vengono rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99 ;
24)  Stabilimento industriale o stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze elencate nella tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico ;
25)  Valore limite di emissione : limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
Ai fini dell’individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione al nome, si distinguono:
a)      scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
b)      acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
c)      scarico di acque reflue domestiche: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati fra di loro in un’area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali;
d)      scarico di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizi, nonché attività commerciali i cui scarichi terminali siano assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi o rientrino nei valori limite di emissione imposti dalla tabella 8 allegata alla L.R. n. 27/86 ed i rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99;
e)      scarico di acque reflue industriali: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegate fra di loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.
La qualità degli scarichi di cui al punto d), deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo e prima della miscelazione con acque che non richiedono trattamento.
            Infine nel seguito per A.C. si intende Amministrazione Comunale, per U.T.C. si intende l’Ufficio Tecnico Comunale, per A.R.T.A. si intende Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e per C.P.T.A. si intende la Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente.
 
Art. 4

Pubblicità

 
                Copia del presente Regolamento sarà depositata presso l’U.T.C. per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.
            Ogni cittadino può richiedere copia del presente Regolamento ai suddetti Uffici, previo versamento dei diritti dovuti.
 

Art. 5

Obbligo di allacciamento ed immissione in pubblica fognatura

 
Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature. Nelle predette zone tutti gli scarichi esistenti, aventi recapito diverso, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura entro un anno dalla notifica del provvedimento all’interessato da parte dell’U.T.C. Qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale, il suddetto Ufficio potrà imporre tempi più brevi.
L’esistenza di un condotto della rete di fognatura, posto fino ad una distanza massima di ml. 50 dagli immobili interessati, implica il divieto di effettuare immissioni di acque reflue in qualsiasi altra canalizzazione nel suolo, sottosuolo e corsi d’acqua superficiali.
L’U.T.C., di volta in volta, potrà proporre eventuali modifiche, da adottarsi con delibera consiliare, in deroga alla distanza massima stabilita di 50 metri.
I proprietari degli stabili preesistenti alla realizzazione della fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuto allac­cio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esi­stenti.
Lo stesso Ufficio deve imporre un tempo più breve per l’esecuzione degli interventi necessari laddove si verifichi un cattivo funzionamento, per il cat­tivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali si­stemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie.
L’obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insi­stenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, semprechè sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto riguarda gli scarichi nuovi, andranno applicati i relativi articoli di cui al Titolo III, mentre per le modalità tecniche di allacciamento si rimanda al Titolo V.
Presso l’U.T.C. è tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria esistente ed in fun­zione. Lo stesso Ufficio è tenuto a certificare tali requisiti.
Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere in­terne alla proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell’U.T.C., alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.
In caso di realizzazione di nuove fognature o rifacimento di quelle esistenti, l’U.T.C. dopo l’avvenuto collaudo delle opere, ne darà notizia, mediante idonea pubblicità, invitando gli interessati a presentare, entro 30 giorni dalla data del manifesto, relativa domanda di allacciamento alla fognatura.
In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite a cura dell’A.C., a spese del proprietario.
Art. 6
Sversamento delle acque bianche e nere
 
Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere, è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.
Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vie­tato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.
In tutti i casi in cui sussistono motivi ostativi al collegamento alla pubblica fognatura degli scarichi delle sole acque meteoriche, l’U.T.C. potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, autorizzare la dispersione in terreno idoneo, fatti salvi gli eventuali interessi di terzi e secondo le indicazioni del predetto Ufficio.
 
Art. 7
Allacciamento con sollevamento
 
Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in pub­blica fognatura per gravità, l’U.T.C. potrà autorizzare, a richiesta dell’interessato, l’installazione di impianti meccanici di sollevamento. L’interessato dovrà presentare, all’uopo, idonea documentazione dalla quale si evincano l’ubi­cazione dell’impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la por­tata della pompa, i dispositivi di emergenza e quant’altro richiesto dall’Ufficio.
 
Art. 8
Smaltimenti provvisori di acque reflue
provenienti da insediamenti abitativi
 
Qualora sia constatata l’impossibilità di scaricare regolarmente nella pubblica fognatura o si ritenga il condotto di fognatura stradale fronteggiante l’immobile inadatto dal punto di vista idraulico a ricevere le acque reflue o parte di esse, l’U.T.C., potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, autorizzare l’uso di sistemi speciali di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali.
Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previ­sto dall’allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977, nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto dei limiti tabellari imposti dal D.L.vo n. 152/99, nel caso di recapito in acque superfi­ciali.
Non appena vengono a mancare i motivi di eccezionalità e provvisorietà, l’U.T.C., imporrà l’obbligo di modificare il sistema di smaltimento.
 
Art. 9
Autorizzazioni allo scarico provvisorio per cantieri di lavoro
 
Al fine di evitare l’inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, l’U.T.C. potrà consentire lo sver­samento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui prove­nienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.
La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà es­sere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità giornaliera dello scarico.
L’immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall’A.C. proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.
Art. 10
Servitù fognaria
 
Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e/o meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso la proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all’autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costru­zione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l’immis­sione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall’U.T.C. In ogni caso i progetti per l’attraversamento devono essere sottoposti all’esame del suddetto Ufficio e dallo stesso autorizzati.
Nel caso di scarichi di acque reflue industriali o industriali assimilabili a quelle domestiche a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.
 
Art. 11
Allacciamento alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue industriali
e industriali assimilabili a quelle domestiche.
 
Gli scarichi di acque reflue industriali o industriali assimilabili a quelle domestiche, dovranno essere allacciati alla pubblica fogna­tura mediante tubazioni distinte e separate da tutte le altre e secondo lo schema di cui agli allegati “3” e “4” del presente Regolamento. Dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l’altro sul suolo pubblico, immediatamente all’esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei re­flui e di eventuali sedimenti (vedi allegato “1”).
 
Art. 12
Scarichi vietati
 
E’ vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che pos­sano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E’, in particolare, vietata l’immis­sione di:
1)      sostanze infiammabili od esplosive, quali benzolo, olio combustibile ecc.;
2)      sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
3)      qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta sia in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque, possa costituire pericolo per l’incolumità degli uomini o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all’impianto di trattamento, alla rete fognante, ostacolando il processo di depurazione ed in genere sostanze classificabili come rifiuti speciali o pericolosi ai sensi del D. L.vo n. 22/97;
4)      sostanze radioattive;
5)      acque di scarico con temperatura superiore ai 30°C;
6)      sostanze solide o viscose in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte, aderire alle pareti o produrre interferenze con l’appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio ceneri, sabbie, fango, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzature, sangue intero, peli, piatti in materiale plastico, contenitori vari, acque di rifiuto di palmenti, opifici lavoranti marmo e marmette ecc., molitura di olive, ecc.
Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate per mezzo di trituratori.
Tutti gli scarichi immessi in fognatura devono essere preventivamente autorizzati e dovranno rispettare i limiti imposti dalla allegata tabella “D”, stabiliti tenendo conto delle tabb. 1 e 2 della L.R. n. 27/86.
L’Ufficio competente provvederà alla revoca dell’autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo.
Trova applicazione l’azione di rivalsa per i danni causati.
Le spese per even­tuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle tra­sgressioni delle presenti disposizioni, saranno a carico del contravventore.
Sono inoltre vietati gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali così come previsto dagli artt. 29-30 e 31 del D.L.vo n. 152/99.
 
TITOLO III
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
E RELATIVA DISCIPLINA
 
Art. 13
Necessità dell’autorizzazione
 
Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della legge regionale n 27/86. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente al con­trollo.
Per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie, il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico.
 
Art. 14
Autorità competente
 
L’Ufficio Tecnico Comunale autorizza tutti gli scarichi, di qualunque tipo e natura, in pubblica fognatura.
            Sono di competenza, altresì, dell’Ufficio Tecnico Comunale, tutti gli accertamenti, le visite e le prescrizioni tecniche specifiche al rilascio delle autorizzazioni per le opere murarie di allaccio alla fognatura e ripristino della sede stradale.
             
Art. 15
Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti
 
I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all’entrata in vigore del presente Regolamento, già recapitano in pub­blica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente Regolamento.
L’U.T.C. si ri­serva di accertare l’efficienza dell’allacciamento e di richiedere spe­cifica documentazione.
Qualora non recapitano in pubblica fognatura, i titolari, oltre ad attenersi a quanto previsto dal 4° comma dell’art. 5 del presente Regolamento, devono provvedere all’allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura stradale ed alla sua sistemazione ai sensi del già citato art. 5.
Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate alla fognatura, previa verifica di idoneità da parte dell’U.T.C.
 
Art. 16
Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
e industriali assimilabili a quelle domestiche esistente
 
I titolari di scarichi esistenti relativi ad acque reflue industriali e industriali assimilabili a quelle domestiche che recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria, devono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, richiedere l’autoriz­zazione allo scarico secondo lo schema di cui all’allegato «7» e nei modi previsti dal successivo art. 21.
 
Art. 17
Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi
 
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi, sono tenuti a richiedere l’autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta, secondo lo schema di cui all’allegato «6», deve essere presentata all’U.T.C. contestualmente alla richiesta di concessione edilizia e secondo quanto previsto dal successivo art. 21. L’autorizzazione è concessa contestualmente al rilascio della concessione edilizia ed al per­messo di allaccio alla pubblica fognatura.
 
Art. 18
Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
e industriali assimilabili a quelle domestiche nuovo
           
Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e industriali assimilabili a quelle domestiche, da richiedere secondo quanto previsto dal successivo art. 21, dovranno es­sere rilasciate in conformità agli allegati «8» e «9» del presente Regolamento.
 
Art. 19
Validità delle autorizzazioni allo scarico
 
Le autorizzazioni di cui all’articolo precedente saranno rila­sciate in forma provvisoria e, solo dopo l’accertamento analitico dello scarico, in forma definitiva.
Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.
Le richieste di rinnovo devono essere presentate 12 mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere ac­compagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche quali­tative e quantitative dello scarico, nonché dall’indicazione della pre­sunta quantità di acqua da prelevare nell’anno solare.
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata.
Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.L.vo n. 152/99, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso il quale lo scarico dovrà cessare immediatamente.
Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli scarichi di acque reflue industriali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
I titolari di scarichi di acque reflue domestiche, industriali assimilabili a quelle domestiche o industriali allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, devono richiedere, prima dell’attivazione de­gli scarichi, una nuova autorizzazione nei modi previsti dal successivo art. 21.
 
Art. 20
Oneri di istruttoria
 
Gli oneri derivanti dall’effettuazione dei rilievi, degli accerta­menti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l’istruttoria della domanda da parte degli Uffici competenti, sono a carico del richiedente o comunque dell’interessato, così come previsto dal comma 10 dell’art. 45 del D.L.vo n. 152/99, e sono definiti dalle tabelle «B» e «C» allegate al presente Regolamento.
I suddetti oneri non sono richiesti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei fabbricati di proprietà del Comune e/o presi in affitto dallo stesso per gli usi istituzionali.
 
Art. 21
Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione
allo scarico in pubblica fognatura
 
Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, da presentare secondo lo schema di cui agli allegati «6» e «7», dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:
1)      pianta generale della proprietà in scala 1: 500;
2)      pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con 1’in­dicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall’immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d’ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant’altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
3)      sezione longitudinale, in scala 1:100, dell’allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pub­blica fognatura;
4)      pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all’im­missione in pubblica fognatura;
5)      sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiara­mente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti po­sti alla base delle colonne discendenti;
6)      disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sol­levamento, di cui all’articolo 7 del presente Regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l’allontanamento delle acque sia bianche sia nere;
7)      relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti prece­denti.
Nella relazione verranno fornite le indicazioni seguenti:
a)      area complessiva della proprietà;
b)      superfici permeabili e impermeabili;
c)      numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
d)      tutti gli elementi necessari per la determinazione dei di­ritti dovuti all'Amministrazione comunale;
8)      eventuale copia della concessione edilizia (per i fabbricati preesistenti);
9)      quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall’A.C. per i diritti di rilascio e di istruttoria, così come stabiliti dalle tabelle «A», «B» e «C» allegate al presente Regolamento.
Limitatamente agli scarichi di acque reflue industriali, o industriali assimilabili a quelle domestiche, oltre a quanto sopra elencato, dovrà essere indicata:
a)      la tipologia dello scarico e le caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi scarichi di acque reflue industriali) nonché rela­zione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto;
b)      la fonte di approvvigionamento idrico;
c)      la quantità di acqua scaricata;
d)      progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione.
e)      scheda tecnica (Allegato «5» del presente Regolamento);
L’Ufficio si riserva la facoltà di richiedere particolari co­struttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l’avvenuta autorizzazione allo scarico.
 
Art. 22
Diniego dell’autorizzazione per scarichi di acque reflue industriali
e industriali assimilabili a quelle domestiche
 
L’autorizzazione allo scarico potrà essere negata:
a)    per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depu­rativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
b)    per acque reflue non conformi ai valori limite di emissione fis­sati dal presente Regolamento e riportati nella Tabella «D» allegata al presente Regolamento;
c)    per realizzazioni di opere non conformi ai progetti ap­provati e/o alle prescrizioni date.
 
Art. 23
Sanzioni
 
L’autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione allo scarico oppure per accertate violazioni di cui all’art. 12 del presente Regolamento, ferme restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal Titolo V del D.L.vo n. 152/99 procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a)    alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b)    alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c)    alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
 
Art. 24
Corretto e razionale uso dell’acqua
 
I titolari degli scarichi di acque reflue industriali e industriali assimilabili a domestiche che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fo­gnatura, sono tenuti a rispettare, fin dall’attivazione dello scarico, ol­tre ai limiti fissati dal successivo titolo IV, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui all’allegato 2 della deli­bera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nonché la normativa inte­grativa e di attuazione, di cui al comma 2 dell’art 25 e comma 2 dell’art. 26 del D.L.vo n. 152/99, emanata dalla Regione.
In particolare essi dovranno:
a) attuare scelte razionali dell’approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
b) limitare progressivamente l’impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti al­ternativi ugualmente validi;
c) limitare il prelievo dell’acqua di falda, ai fini del raffred­damento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fo­gnarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una ra­zionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate, dovrà essere evitato l’inquinamento, an­che accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica; dovranno predisporsi adeguati sistemi di si­curezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all’inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell’impianto di depurazione. Negli stabilimenti esistenti, già allacciati alla pubblica fo­gnatura, l’adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà es­sere attuato progressivamente e, comunque, entro due anni dall’en­trata in vigore del presente Regolamento.
 
Art. 25
Obbligo di installazione del contatore
 
La concessione edilizia viene rilasciata se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.
Qualora vengano realizzati reti duali, al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, dovrà essere effettuato il relativo collegamento ed essere installato un altro contatore.
Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano, in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all’installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti ido­nei dall’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
Tali contatori devono essere installati, a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell’idoneità tecnica dell’apparecchio e l’ente gestore procederà all’applicazione del sigillo di controllo.
Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
L’ente gestore può imporre, a spese dell’utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all’ente gestore guasti o blocchi.
L’U.T.C. potrà prescrivere l’installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello sca­rico.
 
Art. 26
Accertamenti e controlli
 
L’U.T.C., al fine di verificare le disposizioni del presente Regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 2 del presente Regolamento, può predi­sporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi delle acque reflue industriali e industriali assimilabili a quelle domestiche.
 
 
 
TITOLO IV
VALORE LIMITE DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI
 
Art. 27
Scarichi di insediamenti civili abitativi
 
Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.
 
Art. 28
Scarichi di acque reflue industriali assimilabili a quelle domestiche
 
Sono assimilabili a quelle domestiche e quindi accettate in pubblica fogna­tura senza alcun trattamento, gli scarichi di acque reflue industriali che rientrino nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 e ne abbiano portate compatibili come precisato al precedente art. 22, lett. a). La qualità degli scarichi di cui al pre­cedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento de­purativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non ri­chiedano trattamenti.
 
Art. 29
Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria
 
Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sa­nitarie siano essi assimilabili a civili o no, devono essere sottopo­sti, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.
 
Art. 30

Scarichi di acque reflue industriali

 
I reflui provenienti da scarichi di acque reflue industriali possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai valori limite di emissione fissati dalla tabella 2 allegata alla L.R. n. 27/86 e per i parametri ivi non previsti, di quelli della tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99. Per alcuni specifici processi produttivi, inoltre, dovranno essere rispettati i limiti di emissione in massa per prodotto o di materia prima indicati nella tabella 3A dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99.
            L'U.T.C. o l'Ente gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale.
 
Art. 31
Impianti di pretrattamento
 
     L’U.T.C. o l’Ente Gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente Regolamento, con provvedimento motivato, l’installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.
      Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
      Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l’ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione.
 
Art. 32
Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali
 
I valori limite di emissione stabiliti dal presente Regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1,2,3,5,6,7,8,9 e 10 della tabella 5 dell'allegato5 del D. L.vo n. 152/99, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti.
In sede di rilascio di autorizzazione potrà essere prescritto che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
 
 
TITOLO V
MODALITA TECNICHE DI ALLACCIAMENTO
 
Art. 33
Generalità
 
II presente titolo regolamenta gli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, nonché le modalità di esecuzione dei la­vori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.
 
Art. 34
Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento
 
I lavori relativi all’allacciamento degli scarichi in pubblica fogna­tura, dovranno essere sempre autorizzati dall’U.T.C., eseguiti sotto il suo diretto controllo e secondo gli schemi di cui agli allegati «2», »3» e «4», previo versamento di quanto previsto dalla tabella «A» allegata al presente Regolamento.
 
A)                Allacciamenti in sede stradale
I lavori, da eseguire nel tratto privato ed in quello comunale, così come definiti dall’art. 38 del presente Regolamento, saranno realizzati a cura e spese del proprietario, previa richiesta secondo gli allegati «2», »3» e «4» del presente Regolamento.
Tutti gli interventi di manutenzione degli scarichi in pubblica fognatura nel tratto privato, così come definito all’art. 38 del presente Regolamento, saranno realizzati per l’80% a carico del proprietario e per il 20% a carico del Comune , previa richiesta secondo gli allegati «2», »3» e «4» del presente Regolamento.
Tutti gli interventi di manutenzione degli scarichi in pubblica fognatura nel tratto comunale, così come definito all’art. 38 del presente Regolamento, sono eseguite a cura e spese dell’A.C. salvo quanto previsto dalla successiva lettera E).
A lavori ultimati, previa presentazione di una relazione finale redatta dal D.L., il proprietario dovrà darne comunicazione all’U.T.C. che, constatata la conformità e regolarità dei lavori, provvederà alla restituzione della cauzione versata entro trenta giorni dall’avvenuto accertamento.
Nei casi di difformità o irregolarità per i lavori eseguiti dal privato su suolo pubblico, si procederà d’ufficio incamerando la relativa cauzione.
I lavori di semplice sturamento della condotta interna non necessitano di alcuna autorizzazione.
Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il dia­metro degli imbocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indi­cato dall’U.T.C. in assenza di tali imbocchi.
Nel caso di realizzazione di fognature stradali, il privato provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Nel caso di ripristino di fognature stradali, l’Ufficio provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei secondo quanto previsto dal presente Regolamento, i cui oneri sono a carico dell’utente.
Qualora durante le operazioni di riparazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza e trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno.
Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell’allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo lo schema di cui all’allegato «1». Eventuali deroghe a tale obbligo potranno essere ammesse dall’U.T.C. su espressa motivazione.
 
B)                Allacciamenti multipli
            E’ pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, semprechè ne sia fatta specifica domanda documentata all’U.T.C., previa verifica del progetto da parte dello stesso Ufficio e relativa autorizzazione.
 
C)                Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura
            Nell’imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari dei terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all’Ufficio tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.
            Qualora l’A.C. decidesse di costruire, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista l’imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese, in misura proporzionale al numero di utenti allacciati o previsti, secondo i preventivi di spesa elaborati dall’U.T.C.
 
D)                Rifacimento delle opere di allacciamento
            Nel caso di modifica, ricostruzione o trasformazione di una canale fognario o nel caso di sistemazione di una strada, l’A.C. provvederà alla esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento e delle norme vigenti.
            A richiesta dell’A.C. i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti e progettati, come quote finali, diametri, localizzazioni, ecc. In caso di rifiuto od omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, l’A.C. avrà la facoltà di provvedere d’ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, con conseguente addebito delle spese sostenute a causa della mancanza di dette indicazioni.
 
 
E)                 Liquidazione e pagamento delle spese di allacciamento o riparazione a carico degli utenti.
            I lavori di allacciamento, ivi compresi i ripristini della pavimentazione stradale, qualora non vengano realizzati dai privati secondo le indicazioni dell’U.T.C., saranno realizzati dall’A.C., con spese a carico dell’utente secondo quanto stabilito nella lettera A).
I lavori di riparazione, conseguenti a danni causati dall’utente per via di uso non lecito della fognatura o da scarico non ammesso, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, saranno realizzati dall’A.C. con spese a carico dell’utente secondo le modalità che seguono:
a)      prima dell’inizio dei lavori, l’utente dovrà versare all’A.C., a titolo di anticipo, la somma pari al 50% del preventivo di spesa redatto, di volta in volta e secondo i prezzi stabiliti dal Prezziario Reg.le OO.PP., dall’U.T.C., salvo la liquidazione finale a conguaglio;
b)      il consuntivo di spesa e l’importo da versare a liquidazione verrà notificato per iscritto a lavori ultimati all’interessato che, entro il perentorio termine di giorni 15 dalla notifica, potrà far pervenire per iscritto, all’A.C. le sue osservazioni od eccezioni.
Trascorso il termine senza che siano venute osservazioni od eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e l’interessato dovrà procedere al pagamento a termine della normativa vigente.
 
Art. 35
Prescrizioni tecniche
 
      Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un’unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali e/o le deroghe previste all’art. 34. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno essere collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.
      Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.
      Per quanto attiene le prescrizioni e le modalità esecutive delle tubazioni da realizzare all’interno delle abitazioni si rimanda a quelle esecutive contemplate e previste dal Regolamento Edilizio Comunale.
            Ai fini puramente indicativi, in allegato "1" sono riportati i disegni costruttivi tipici per le opere di fognatura.
 
Art. 36
Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private
 
Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le strade private. Queste verranno consi­derate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.
Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, an­che ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura, sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.
Tutti gli allacciamenti devono, inoltre, rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.
L’A.C. può costruire direttamente sia il collettore sia gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.
 
 
 
 
Art. 37
Scarichi di acque reflue industriali
e industriali assimilabili a domestiche
 
I titolari di scarichi di acque reflue industriali e/o industriali assimilabili a quelle domestiche, dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il con­trollo dell’effluente.
In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell’effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.
L’ente gestore delle fognature può imporre o consentire la uni­ficazione di più scarichi omogenei prima dell’allacciamento, in que­sto caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.
 
Art. 38
Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione
 
Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino al pozzetto sifonato incluso, anche se costruiti da privati, sono di proprietà comunale; dal pozzetto sifonato in poi sono di proprietà privata.
L’A.C., a spese del titolare dello scarico, realizza e modi­fica l’allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.
 
 
TITOLO VI
CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI
 
Art. 39
Conferimenti ammessi
 
L’allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché vengano ri­spettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 27/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Con le stesse modalità può essere ammesso l’allontanamento di reflui provenienti da scarichi di acque reflue industriali, classificati non pe­ricolosi e compresi nell’allegato «D» del decreto legislativo 5 feb­braio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni,  purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 2 allegata alla legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, quelli della tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99.
La competente Autorità comunale, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, può autorizzare il gestore di impianti di acque reflue allo smaltimento di rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
 
Art. 40
Luogo destinato al ricevimento dello scarico
 
Lo scarico dei liquami, di cui al primo e secondo comma del precedente articolo, potrà essere effettuato, previa autorizzazione dell’U.T.C., direttamente all’impianto di depu­razione centralizzato, laddove esistente e funzionante, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dagli Organi competenti del Comune.
Tali tombini dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di ac­compagnamento.
L’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.
Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall’ente gestore del servizio che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.
I reflui provenienti da scarichi di acque reflue industriali, classificati non pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, po­tranno essere conferiti ad impianti di depurazione solo dopo il pa­rere favorevole dell’ente gestore del servizio di depurazione e pre­via verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 2 della legge regionale n. 27/86 e, per i parametri in essa non previ­sti, di quelli della tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99.
L’ente gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi, e comunque, è autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue degli impianti di trattamento purchè:
a)        gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata;
b)       i reflui rispettino i valori limiti stabiliti per lo scarico in fognatura;
c)        i reflui provengano da scarichi di acque reflue domestiche o industriali, prodotti nel medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla Legge 5/1/1994, n. 36.
Allo smaltimento dei rifiuti costituiti da acque reflue di cui al presente articolo, si applica la tariffa prefista per il servizio di depurazione di cui all’art. 14 della Legge 5/1/1994, n. 36.
 
Art. 41
Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto
 
II produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue, sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 del D.L.vo n. 22/97.
Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall’autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.
In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento, atta ad impedire o limitare eventuali danni cau­sati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sa­nitaria e ambientale, nonché il Sindaco competente per territorio.
La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell’ambiente, da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
 
Art. 42
Autorizzazioni e controlli analitici
 
Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l’auto­rizzazione allo scarico, di reflui provenienti da insediamenti abita­tivi e da scarichi di acque reflue industriali e industriali assimilabili a quelle domestiche, mediante autobotte o autoespurgo attraverso pozzetti appositamente attrezzati o agli impianti di depurazione espressamente au­torizzati al ricevimento di tali reflui, è subordinata ai pareri favorevoli degli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione, pre­vio accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali­-quantitative del liquame stesso. Copia di tale autorizzazione verrà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo individuati dall’art. 41 della legge regionale n. 27/86.
L’U.T.C. ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batte­riologici al fine di verificare se il liquame corrisponda a quello per cui si è rilasciata l’autorizzazione. Se tale corrispondenza non sus­sistesse L’Ufficio o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.
 
 
TITOLO VII
SCARICHI CONTENENTI  SOSTANZE PERICOLOSE
 
Art. 43
Richiesta di autorizzazione allo scarico
 
Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 del decreto legislativo n. 152 dell’11/05/1999, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
 
Art. 44
Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico
 
L’istanza di autorizzazione allo scarico di cui all’articolo pre­cedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione pre­vista all’art. 21 del presente Regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:
a)      la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 del de­creto legislativo n 152/99, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferi­mento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;
b)      il fabbisogno orario di acque nello specifico processo pro­duttivo;
c)      l’eventuale sistema di misurazione del flusso;
d)      i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei si­stemi di scarico dei reflui per ridurre l’inquinamento;
e)      i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. II Comune, sulla scorta delle tabelle «B» e «C» allegate al presente Regolamento, determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
 
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Art. 45
Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze
di cui all’elenco 2.1 dell’allegato 5 del Decreto Legislativo n. l52/99
 
a)      Nuovi impianti
L’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l’autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nella tabella 3/A dell’allegato 5 D. L.vo n. 152/99, secondo quanto prescritto dall’art. 45 dello stesso de­creto.
Per le sostanze comprese nel punto 2.1 dell’allegato 5 del de­creto legislativo n. 152/99, per le quali non risultino ancora stabi­liti i valori limite previsti dalla tabella 3/A dello stesso, l’ente gestore del ser­vizio di fognatura e depurazione rilascia l’autorizzazione in conformità ai valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99.
b)      Impianti esistenti
Per gli scarichi di scarichi di acque reflue industriali esistenti, contenenti sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99, e per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emis­sione nella tabella 3/A dell’allegato 5 dello stesso decreto, la domanda di autorizzazione ai sensi del precedente art. 43, dovrà essere presentata all’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti dalla citata tabella 3/A dell’allegato 5 del D. L.vo n. 152/99, fermo 1’obbligo di ri­spetto delle prescrizioni contenute nel citato decreto ed in particolare dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modifiche che l’utente intende realizzare nei processi produttivi e negli impianti di ab­battimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.
L’autorità competente rilascia l’autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della domanda, in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l’autorizzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le modifiche indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei valori limite in­dicati nella tabella 3/A dell’allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99, con i tempi e i modi ivi previsti e ne dà comunicazione all’autorità competente.
L’autorità competente prescrive i tempi per l’adeguamento dell’impianto e l’eventuale installazione degli strumenti per il con­trollo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
L’autorità competente, se rilascia l’autorizzazione allo scarico oltre il termine previsto, è tenuta a far salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.
 
Art. 46
Sanzioni
 
L’autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione allo scarico, ferme restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal Titolo V del D.L.vo n. 152/99 procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a)              alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b)             alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c)              alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
 
Art. 47
Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento.
 
Per le sostanze di cui all’elenco 2.1 dell’allegato 5 del D. L.vo n. 152/99, 1’autorità competente rilascia 1’autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformità con i limiti previsti dalla ta­bella 3 dell’allegato 5 del decreto legislativo.
Successivamente all’adozione dei piani di risanamento previsti dal decreto legislativo n. 152/99, 1’Autorità competente ri­lascia l’autorizzazione in conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi per tutte le sostanze del citato elenco 2.1.
Per tutto quanto non specificato nel presente titolo VII si ri­manda al decreto legislativo n. 152/99 dell’11 maggio 1999.
 
 
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
 
Art. 48
Canone
 
Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento la depura­zione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto, da parte degli utenti, agli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto che, fino all’entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, viene determinato secondo le disposizioni di cui al T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14/09/1931 n. 1175.
I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.
Tale canone è costituito da una parte relativa ai servizi di fognatura e da una parte relativa al servizio di depurazione, quest’ultima da esigere dal momento della sua entrata in servizio.
La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua ef­fettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calco­late in base all’area ed alla natura delle superfici scolanti, la se­conda è determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli scarichi di acque reflue industriali e industriali assimilabili a quelle domestiche, alla qualità delle acque scaricate.
 
Art. 49
Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti abitativi
 
Per i servizi di cui all’articolo precedente, relativamente a sca­richi provenienti da insediamenti abitativi, è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fo­gnatura ed a quello di depurazione.
La tariffa applicata è quella stabilita dall’Autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni vigenti.
Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, sia per la fognatura come anche per la depurazione, il volume di acqua scaricata è fatto pari al 100% dell’acqua prelevata come risulta dalle relative bollette.
Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura d’acqua.
Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Gli stessi, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l’obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura. Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura e il controllo.
Art. 50
Canone dovuto per le acque provenienti da scarichi di acque reflue industriali
o industriali assimilabili a quelle domestiche
 
Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a sca­richi di acque reflue industriali o industriali assimilabili a quelle domestiche, è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:
a)      alla quantità dell’acqua scaricata per il servizio di fognatura;
b)      alla quantità ed alla qualità scaricata per il servizio di depurazione.
La tariffa applicata è quella stabilita dall’Autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni vigenti, nonché, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 24/5/1977 e con i limiti, minimi e massimi, stabiliti dal D.A. N. 620/90.
Gli utenti sono tenuti ad indicare, all’A.C., gli elementi ritenuti necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto, che sarà liquidato sulla base degli elementi di cui sopra.
            La tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo.
            La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e delle quantità delle acque primarie impiegate.
Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall’ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all’ente che gestisce quest’ul­timo servizio.
 
Art. 51
Riscossione
 
Fino all’entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l’accertamento del ca­none o diritto continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settem­bre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi dell’art. 68 e previa notificazione dell’avviso di li­quidazione o di accertamento.
 
Art. 52
Sanzioni e contenzioso art. 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
 
Per l’omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applicano le soprattasse previste dalla normativa vigente.
Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l’utente decade dall’autorizzazione allo scarico; la de­cadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al ri­lascio dell’autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.
Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.
 
Art. 53
Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili
provenienti da scarichi di acque reflue industriali
e/o industriali assimilabili a quelle domestiche
 
Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al con­ferimento di reflui mediante mezzi mobili, è dovuto un canone com­misurato alla qualità e quantità dei liquami conferiti.
La tariffa è quella prevista dall’art. 50 del presente Regolamento.
 
 
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
Art. 54
Rinvio
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regola­mento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.
 
Art. 55
Entrata in vigore
 
            Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo tutte le approvazioni previste dalle vigenti normative e l’affissione per quindici giorni consecutivi all’Albo Comunale. Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.
 
 
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 COMUNE DI BRONTE
 
REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
 (approvato con delibera del Consiglio Comunale n.63 del 18.12.2000)
 
 
               
TITOLO I
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE
 

Art. 1

Oggetto del Regolamento
 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 1986, n. 27 ed in attuazione dell’art. 33 del D.L.vo n. 152/99, il presente Regolamento ha per oggetto:
a)      il procedimento da seguire per l’autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle pubbliche fognature;
b)      il controllo degli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque reflue industriali assimilabili a quelle domestiche allacciati alla pubblica fognatura, sia per quanto attiene la verifica dei valori limite di emissione imposti dall’autorizzazione allo scarico, sia per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
c)      il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
d)      le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura;
e)      la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati;
f)        la gestione amministrativa dell’utenza.
Il presente Regolamento sostituisce i precedenti atti che regolano la materia che, pertanto, cessano di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.
                Dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale, il Regolamento dovrà essere sottoposto ai seguenti pareri obbligatori:
a)      parere relativo agli aspetti igienico-sanitari, espresso dall’A.S.L. competente per territorio, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 833/78;
b)      parere relativo agli aspetti di salvaguardia delle acque, espresso dal C.P.T.A., ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 39/77.
Il presente Regolamento avrà efficacia all’atto della sua definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione esecutiva ai sensi di Legge, e si applicherà anche nel caso in cui le attività di gestione e manutenzione delle opere relative alla depurazione siano affidate ad altro Ente pubblico o privato.
 
Art. 2
Scopo del regolamento
 
Il presente Regolamento ha lo scopo di:
1)      stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature, così come definite dall’art. 5 della L.R. n. 27/86, e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
2)      tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
3)      raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature, che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di acque reflue industriali previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 27/86, nonché dall'art. 4 del D.L.vo n. 152/99.
 
 TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 3
Definizioni
 
            Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:
1)      Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
2)      Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
3)      Acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
4)      Acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
5)      Acque dolci: le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l’estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
6)      Acque bianche: sono le acque meteoriche;
7)      Acque nere: sono le acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;
8)      Acque reflue: sono le acque bianche e/o nere defluenti nella fognatura;
9)      Acque reflue domestiche: sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
10)  Acque reflue assimilate ad acque domestiche : sono le acque reflue che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, nonché quelle provenienti dalle attività elencate alle lettere a) b) c) d) dell’art. 28 del D.L.vo n. 152/99;
11)  Acque reflue industriali: sono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
12)  Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
13)  Acque sotterranee: sono le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo ed il sottosuolo;
14)  Fertilizzanti: fermo restando quanto disposto dalla Legge 19/10/1994, n. 748, ai fini del presente Regolamento è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati sparsi sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui al successivo n. 15);
15)  Fanghi: i fanghi residui, trattati e non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane:
16)  Inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico-idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
17)  Pubblica fognatura: sistema di condotte di raccolta e di convogliamento delle acque reflue urbane, costituite a loro volta da acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento; le pubbliche fognature di 1^ categoria sono quelle che convogliano scarichi di acque reflue domestiche o a queste assimilabili, i cui reflui in ingresso all’impianto di depurazione, o, in assenza di quest’ultimo, in uscita dall’emissario, per le sostanze biodegradabili non presentino concentrazioni superiori a quelle fissate per ogni singolo parametro dalla tab. 1 allegata alla L.R. n. 27/86;
18)  Canalizzazione interna di un edificio: indica la parte di canalizzazione che dall’interno delle mura e dal suolo di proprietà privata convoglia alla canalizzazione esterna (privata). Convenzionalmente termina con un pozzetto d’ispezione finale;
19)  Canalizzazione esterna di un edificio: sono le opere necessarie per l’allacciamento al collettore pubblico (stradale) dal pozzetto d’ispezione finale, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al collettore stradale;
20)  Impianto di depurazione: si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nei liquami, mediante processi fisico-meccanici e /o biologici e/o chimici;
21)  Trattamento appropriato : il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi bisogni di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni previste nel D.L.vo n. 152/99 ;
22)  Trattamento primario : il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico ed i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50% ;
23)  Trattamento secondario : il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie o un altro processo in cui vengono rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99 ;
24)  Stabilimento industriale o stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze elencate nella tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico ;
25)  Valore limite di emissione : limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
Ai fini dell’individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione al nome, si distinguono:
a)      scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
b)      acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
c)      scarico di acque reflue domestiche: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati fra di loro in un’area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali;
d)      scarico di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizi, nonché attività commerciali i cui scarichi terminali siano assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi o rientrino nei valori limite di emissione imposti dalla tabella 8 allegata alla L.R. n. 27/86 ed i rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99;
e)      scarico di acque reflue industriali: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegate fra di loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.
La qualità degli scarichi di cui al punto d), deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo e prima della miscelazione con acque che non richiedono trattamento.
            Infine nel seguito per A.C. si intende Amministrazione Comunale, per U.T.C. si intende l’Ufficio Tecnico Comunale, per A.R.T.A. si intende Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e per C.P.T.A. si intende la Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente.
 
Art. 4

Pubblicità

 
                Copia del presente Regolamento sarà depositata presso l’U.T.C. per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.
            Ogni cittadino può richiedere copia del presente Regolamento ai suddetti Uffici, previo versamento dei diritti dovuti.
 

Art. 5

Obbligo di allacciamento ed immissione in pubblica fognatura

 
Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature. Nelle predette zone tutti gli scarichi esistenti, aventi recapito diverso, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura entro un anno dalla notifica del provvedimento all’interessato da parte dell’U.T.C. Qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale, il suddetto Ufficio potrà imporre tempi più brevi.
L’esistenza di un condotto della rete di fognatura, posto fino ad una distanza massima di ml. 50 dagli immobili interessati, implica il divieto di effettuare immissioni di acque reflue in qualsiasi altra canalizzazione nel suolo, sottosuolo e corsi d’acqua superficiali.
L’U.T.C., di volta in volta, potrà proporre eventuali modifiche, da adottarsi con delibera consiliare, in deroga alla distanza massima stabilita di 50 metri.
I proprietari degli stabili preesistenti alla realizzazione della fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuto allac­cio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esi­stenti.
Lo stesso Ufficio deve imporre un tempo più breve per l’esecuzione degli interventi necessari laddove si verifichi un cattivo funzionamento, per il cat­tivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali si­stemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie.
L’obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insi­stenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, semprechè sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto riguarda gli scarichi nuovi, andranno applicati i relativi articoli di cui al Titolo III, mentre per le modalità tecniche di allacciamento si rimanda al Titolo V.
Presso l’U.T.C. è tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria esistente ed in fun­zione. Lo stesso Ufficio è tenuto a certificare tali requisiti.
Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere in­terne alla proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell’U.T.C., alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.
In caso di realizzazione di nuove fognature o rifacimento di quelle esistenti, l’U.T.C. dopo l’avvenuto collaudo delle opere, ne darà notizia, mediante idonea pubblicità, invitando gli interessati a presentare, entro 30 giorni dalla data del manifesto, relativa domanda di allacciamento alla fognatura.
In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite a cura dell’A.C., a spese del proprietario.
Art. 6
Sversamento delle acque bianche e nere
 
Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere, è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.
Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vie­tato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.
In tutti i casi in cui sussistono motivi ostativi al collegamento alla pubblica fognatura degli scarichi delle sole acque meteoriche, l’U.T.C. potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, autorizzare la dispersione in terreno idoneo, fatti salvi gli eventuali interessi di terzi e secondo le indicazioni del predetto Ufficio.
 
Art. 7
Allacciamento con sollevamento
 
Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in pub­blica fognatura per gravità, l’U.T.C. potrà autorizzare, a richiesta dell’interessato, l’installazione di impianti meccanici di sollevamento. L’interessato dovrà presentare, all’uopo, idonea documentazione dalla quale si evincano l’ubi­cazione dell’impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la por­tata della pompa, i dispositivi di emergenza e quant’altro richiesto dall’Ufficio.
 
Art. 8
Smaltimenti provvisori di acque reflue
provenienti da insediamenti abitativi
 
Qualora sia constatata l’impossibilità di scaricare regolarmente nella pubblica fognatura o si ritenga il condotto di fognatura stradale fronteggiante l’immobile inadatto dal punto di vista idraulico a ricevere le acque reflue o parte di esse, l’U.T.C., potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, autorizzare l’uso di sistemi speciali di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali.
Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previ­sto dall’allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977, nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto dei limiti tabellari imposti dal D.L.vo n. 152/99, nel caso di recapito in acque superfi­ciali.
Non appena vengono a mancare i motivi di eccezionalità e provvisorietà, l’U.T.C., imporrà l’obbligo di modificare il sistema di smaltimento.
 
Art. 9
Autorizzazioni allo scarico provvisorio per cantieri di lavoro
 
Al fine di evitare l’inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, l’U.T.C. potrà consentire lo sver­samento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui prove­nienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.
La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà es­sere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità giornaliera dello scarico.
L’immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall’A.C. proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.
Art. 10
Servitù fognaria
 
Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e/o meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso la proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all’autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costru­zione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l’immis­sione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall’U.T.C. In ogni caso i progetti per l’attraversamento devono essere sottoposti all’esame del suddetto Ufficio e dallo stesso autorizzati.
Nel caso di scarichi di acque reflue industriali o industriali assimilabili a quelle domestiche a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.
 
Art. 11
Allacciamento alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue industriali
e industriali assimilabili a quelle domestiche.
 
Gli scarichi di acque reflue industriali o industriali assimilabili a quelle domestiche, dovranno essere allacciati alla pubblica fogna­tura mediante tubazioni distinte e separate da tutte le altre e secondo lo schema di cui agli allegati “3” e “4” del presente Regolamento. Dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l’altro sul suolo pubblico, immediatamente all’esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei re­flui e di eventuali sedimenti (vedi allegato “1”).
 
Art. 12
Scarichi vietati
 
E’ vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che pos­sano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E’, in particolare, vietata l’immis­sione di:
1)      sostanze infiammabili od esplosive, quali benzolo, olio combustibile ecc.;
2)      sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
3)      qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta sia in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque, possa costituire pericolo per l’incolumità degli uomini o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all’impianto di trattamento, alla rete fognante, ostacolando il processo di depurazione ed in genere sostanze classificabili come rifiuti speciali o pericolosi ai sensi del D. L.vo n. 22/97;
4)      sostanze radioattive;
5)      acque di scarico con temperatura superiore ai 30°C;
6)      sostanze solide o viscose in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte, aderire alle pareti o produrre interferenze con l’appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio ceneri, sabbie, fango, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzature, sangue intero, peli, piatti in materiale plastico, contenitori vari, acque di rifiuto di palmenti, opifici lavoranti marmo e marmette ecc., molitura di olive, ecc.
Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate per mezzo di trituratori.
Tutti gli scarichi immessi in fognatura devono essere preventivamente autorizzati e dovranno rispettare i limiti imposti dalla allegata tabella “D”, stabiliti tenendo conto delle tabb. 1 e 2 della L.R. n. 27/86.
L’Ufficio competente provvederà alla revoca dell’autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo.
Trova applicazione l’azione di rivalsa per i danni causati.
Le spese per even­tuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle tra­sgressioni delle presenti disposizioni, saranno a carico del contravventore.
Sono inoltre vietati gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali così come previsto dagli artt. 29-30 e 31 del D.L.vo n. 152/99.
 
TITOLO III
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
E RELATIVA DISCIPLINA
 
Art. 13
Necessità dell’autorizzazione
 
Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della legge regionale n 27/86. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente al con­trollo.
Per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie, il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico.
 
Art. 14
Autorità competente
 
L’Ufficio Tecnico Comunale autorizza tutti gli scarichi, di qualunque tipo e natura, in pubblica fognatura.
            Sono di competenza, altresì, dell’Ufficio Tecnico Comunale, tutti gli accertamenti, le visite e le prescrizioni tecniche specifiche al rilascio delle autorizzazioni per le opere murarie di allaccio alla fognatura e ripristino della sede stradale.
             
Art. 15
Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti
 
I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all’entrata in vigore del presente Regolamento, già recapitano in pub­blica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente Regolamento.
L’U.T.C. si ri­serva di accertare l’efficienza dell’allacciamento e di richiedere spe­cifica documentazione.
Qualora non recapitano in pubblica fognatura, i titolari, oltre ad attenersi a quanto previsto dal 4° comma dell’art. 5 del presente Regolamento, devono provvedere all’allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura stradale ed alla sua sistemazione ai sensi del già citato art. 5.
Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate alla fognatura, previa verifica di idoneità da parte dell’U.T.C.
 
Art. 16
Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
e industriali assimilabili a quelle domestiche esistente
 
I titolari di scarichi esistenti relativi ad acque reflue industriali e industriali assimilabili a quelle domestiche che recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria, devono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, richiedere l’autoriz­zazione allo scarico secondo lo schema di cui all’allegato «7» e nei modi previsti dal successivo art. 21.
 
Art. 17
Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi
 
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi, sono tenuti a richiedere l’autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta, secondo lo schema di cui all’allegato «6», deve essere presentata all’U.T.C. contestualmente alla richiesta di concessione edilizia e secondo quanto previsto dal successivo art. 21. L’autorizzazione è concessa contestualmente al rilascio della concessione edilizia ed al per­messo di allaccio alla pubblica fognatura.
 
Art. 18
Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
e industriali assimilabili a quelle domestiche nuovo
           
Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e industriali assimilabili a quelle domestiche, da richiedere secondo quanto previsto dal successivo art. 21, dovranno es­sere rilasciate in conformità agli allegati «8» e «9» del presente Regolamento.
 
Art. 19
Validità delle autorizzazioni allo scarico
 
Le autorizzazioni di cui all’articolo precedente saranno rila­sciate in forma provvisoria e, solo dopo l’accertamento analitico dello scarico, in forma definitiva.
Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.
Le richieste di rinnovo devono essere presentate 12 mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere ac­compagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche quali­tative e quantitative dello scarico, nonché dall’indicazione della pre­sunta quantità di acqua da prelevare nell’anno solare.
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata.
Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.L.vo n. 152/99, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso il quale lo scarico dovrà cessare immediatamente.
Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli scarichi di acque reflue industriali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
I titolari di scarichi di acque reflue domestiche, industriali assimilabili a quelle domestiche o industriali allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, devono richiedere, prima dell’attivazione de­gli scarichi, una nuova autorizzazione nei modi previsti dal successivo art. 21.
 
Art. 20
Oneri di istruttoria
 
Gli oneri derivanti dall’effettuazione dei rilievi, degli accerta­menti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l’istruttoria della domanda da parte degli Uffici competenti, sono a carico del richiedente o comunque dell’interessato, così come previsto dal comma 10 dell’art. 45 del D.L.vo n. 152/99, e sono definiti dalle tabelle «B» e «C» allegate al presente Regolamento.
I suddetti oneri non sono richiesti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei fabbricati di proprietà del Comune e/o presi in affitto dallo stesso per gli usi istituzionali.
 
Art. 21
Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione
allo scarico in pubblica fognatura
 
Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, da presentare secondo lo schema di cui agli allegati «6» e «7», dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:
1)      pianta generale della proprietà in scala 1: 500;
2)      pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con 1’in­dicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall’immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d’ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant’altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
3)      sezione longitudinale, in scala 1:100, dell’allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pub­blica fognatura;
4)      pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all’im­missione in pubblica fognatura;
5)      sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiara­mente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti po­sti alla base delle colonne discendenti;
6)      disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sol­levamento, di cui all’articolo 7 del presente Regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l’allontanamento delle acque sia bianche sia nere;
7)      relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti prece­denti.
Nella relazione verranno fornite le indicazioni seguenti:
a)      area complessiva della proprietà;
b)      superfici permeabili e impermeabili;
c)      numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
d)      tutti gli elementi necessari per la determinazione dei di­ritti dovuti all'Amministrazione comunale;
8)      eventuale copia della concessione edilizia (per i fabbricati preesistenti);
9)      quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall’A.C. per i diritti di rilascio e di istruttoria, così come stabiliti dalle tabelle «A», «B» e «C» allegate al presente Regolamento.
Limitatamente agli scarichi di acque reflue industriali, o industriali assimilabili a quelle domestiche, oltre a quanto sopra elencato, dovrà essere indicata:
a)      la tipologia dello scarico e le caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi scarichi di acque reflue industriali) nonché rela­zione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto;
b)      la fonte di approvvigionamento idrico;
c)      la quantità di acqua scaricata;
d)      progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione.
e)      scheda tecnica (Allegato «5» del presente Regolamento);
L’Ufficio si riserva la facoltà di richiedere particolari co­struttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l’avvenuta autorizzazione allo scarico.
 
Art. 22
Diniego dell’autorizzazione per scarichi di acque reflue industriali
e industriali assimilabili a quelle domestiche
 
L’autorizzazione allo scarico potrà essere negata:
a)    per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depu­rativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
b)    per acque reflue non conformi ai valori limite di emissione fis­sati dal presente Regolamento e riportati nella Tabella «D» allegata al presente Regolamento;
c)    per realizzazioni di opere non conformi ai progetti ap­provati e/o alle prescrizioni date.
 
Art. 23
Sanzioni
 
L’autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione allo scarico oppure per accertate violazioni di cui all’art. 12 del presente Regolamento, ferme restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal Titolo V del D.L.vo n. 152/99 procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a)    alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b)    alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c)    alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
 
Art. 24
Corretto e razionale uso dell’acqua
 
I titolari degli scarichi di acque reflue industriali e industriali assimilabili a domestiche che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fo­gnatura, sono tenuti a rispettare, fin dall’attivazione dello scarico, ol­tre ai limiti fissati dal successivo titolo IV, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui all’allegato 2 della deli­bera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nonché la normativa inte­grativa e di attuazione, di cui al comma 2 dell’art 25 e comma 2 dell’art. 26 del D.L.vo n. 152/99, emanata dalla Regione.
In particolare essi dovranno:
a) attuare scelte razionali dell’approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
b) limitare progressivamente l’impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti al­ternativi ugualmente validi;
c) limitare il prelievo dell’acqua di falda, ai fini del raffred­damento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fo­gnarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una ra­zionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate, dovrà essere evitato l’inquinamento, an­che accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica; dovranno predisporsi adeguati sistemi di si­curezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all’inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell’impianto di depurazione. Negli stabilimenti esistenti, già allacciati alla pubblica fo­gnatura, l’adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà es­sere attuato progressivamente e, comunque, entro due anni dall’en­trata in vigore del presente Regolamento.
 
Art. 25
Obbligo di installazione del contatore
 
La concessione edilizia viene rilasciata se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.
Qualora vengano realizzati reti duali, al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, dovrà essere effettuato il relativo collegamento ed essere installato un altro contatore.
Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano, in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all’installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti ido­nei dall’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
Tali contatori devono essere installati, a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell’idoneità tecnica dell’apparecchio e l’ente gestore procederà all’applicazione del sigillo di controllo.
Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
L’ente gestore può imporre, a spese dell’utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all’ente gestore guasti o blocchi.
L’U.T.C. potrà prescrivere l’installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello sca­rico.
 
Art. 26
Accertamenti e controlli
 
L’U.T.C., al fine di verificare le disposizioni del presente Regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 2 del presente Regolamento, può predi­sporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi delle acque reflue industriali e industriali assimilabili a quelle domestiche.
 
 
 
TITOLO IV
VALORE LIMITE DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI
 
Art. 27
Scarichi di insediamenti civili abitativi
 
Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.
 
Art. 28
Scarichi di acque reflue industriali assimilabili a quelle domestiche
 
Sono assimilabili a quelle domestiche e quindi accettate in pubblica fogna­tura senza alcun trattamento, gli scarichi di acque reflue industriali che rientrino nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 e ne abbiano portate compatibili come precisato al precedente art. 22, lett. a). La qualità degli scarichi di cui al pre­cedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento de­purativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non ri­chiedano trattamenti.
 
Art. 29
Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria
 
Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sa­nitarie siano essi assimilabili a civili o no, devono essere sottopo­sti, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.
 
Art. 30

Scarichi di acque reflue industriali

 
I reflui provenienti da scarichi di acque reflue industriali possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai valori limite di emissione fissati dalla tabella 2 allegata alla L.R. n. 27/86 e per i parametri ivi non previsti, di quelli della tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99. Per alcuni specifici processi produttivi, inoltre, dovranno essere rispettati i limiti di emissione in massa per prodotto o di materia prima indicati nella tabella 3A dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99.
            L'U.T.C. o l'Ente gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale.
 
Art. 31
Impianti di pretrattamento
 
     L’U.T.C. o l’Ente Gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente Regolamento, con provvedimento motivato, l’installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.
      Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
      Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l’ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione.
 
Art. 32
Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali
 
I valori limite di emissione stabiliti dal presente Regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1,2,3,5,6,7,8,9 e 10 della tabella 5 dell'allegato5 del D. L.vo n. 152/99, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti.
In sede di rilascio di autorizzazione potrà essere prescritto che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
 
 
TITOLO V
MODALITA TECNICHE DI ALLACCIAMENTO
 
Art. 33
Generalità
 
II presente titolo regolamenta gli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, nonché le modalità di esecuzione dei la­vori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.
 
Art. 34
Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento
 
I lavori relativi all’allacciamento degli scarichi in pubblica fogna­tura, dovranno essere sempre autorizzati dall’U.T.C., eseguiti sotto il suo diretto controllo e secondo gli schemi di cui agli allegati «2», »3» e «4», previo versamento di quanto previsto dalla tabella «A» allegata al presente Regolamento.
 
A)                Allacciamenti in sede stradale
I lavori, da eseguire nel tratto privato ed in quello comunale, così come definiti dall’art. 38 del presente Regolamento, saranno realizzati a cura e spese del proprietario, previa richiesta secondo gli allegati «2», »3» e «4» del presente Regolamento.
Tutti gli interventi di manutenzione degli scarichi in pubblica fognatura nel tratto privato, così come definito all’art. 38 del presente Regolamento, saranno realizzati per l’80% a carico del proprietario e per il 20% a carico del Comune , previa richiesta secondo gli allegati «2», »3» e «4» del presente Regolamento.
Tutti gli interventi di manutenzione degli scarichi in pubblica fognatura nel tratto comunale, così come definito all’art. 38 del presente Regolamento, sono eseguite a cura e spese dell’A.C. salvo quanto previsto dalla successiva lettera E).
A lavori ultimati, previa presentazione di una relazione finale redatta dal D.L., il proprietario dovrà darne comunicazione all’U.T.C. che, constatata la conformità e regolarità dei lavori, provvederà alla restituzione della cauzione versata entro trenta giorni dall’avvenuto accertamento.
Nei casi di difformità o irregolarità per i lavori eseguiti dal privato su suolo pubblico, si procederà d’ufficio incamerando la relativa cauzione.
I lavori di semplice sturamento della condotta interna non necessitano di alcuna autorizzazione.
Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il dia­metro degli imbocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indi­cato dall’U.T.C. in assenza di tali imbocchi.
Nel caso di realizzazione di fognature stradali, il privato provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Nel caso di ripristino di fognature stradali, l’Ufficio provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei secondo quanto previsto dal presente Regolamento, i cui oneri sono a carico dell’utente.
Qualora durante le operazioni di riparazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza e trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno.
Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell’allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo lo schema di cui all’allegato «1». Eventuali deroghe a tale obbligo potranno essere ammesse dall’U.T.C. su espressa motivazione.
 
B)                Allacciamenti multipli
            E’ pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, semprechè ne sia fatta specifica domanda documentata all’U.T.C., previa verifica del progetto da parte dello stesso Ufficio e relativa autorizzazione.
 
C)                Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura
            Nell’imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari dei terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all’Ufficio tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.
            Qualora l’A.C. decidesse di costruire, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista l’imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese, in misura proporzionale al numero di utenti allacciati o previsti, secondo i preventivi di spesa elaborati dall’U.T.C.
 
D)                Rifacimento delle opere di allacciamento
            Nel caso di modifica, ricostruzione o trasformazione di una canale fognario o nel caso di sistemazione di una strada, l’A.C. provvederà alla esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento e delle norme vigenti.
            A richiesta dell’A.C. i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti e progettati, come quote finali, diametri, localizzazioni, ecc. In caso di rifiuto od omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, l’A.C. avrà la facoltà di provvedere d’ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, con conseguente addebito delle spese sostenute a causa della mancanza di dette indicazioni.
 
 
E)                 Liquidazione e pagamento delle spese di allacciamento o riparazione a carico degli utenti.
            I lavori di allacciamento, ivi compresi i ripristini della pavimentazione stradale, qualora non vengano realizzati dai privati secondo le indicazioni dell’U.T.C., saranno realizzati dall’A.C., con spese a carico dell’utente secondo quanto stabilito nella lettera A).
I lavori di riparazione, conseguenti a danni causati dall’utente per via di uso non lecito della fognatura o da scarico non ammesso, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, saranno realizzati dall’A.C. con spese a carico dell’utente secondo le modalità che seguono:
a)      prima dell’inizio dei lavori, l’utente dovrà versare all’A.C., a titolo di anticipo, la somma pari al 50% del preventivo di spesa redatto, di volta in volta e secondo i prezzi stabiliti dal Prezziario Reg.le OO.PP., dall’U.T.C., salvo la liquidazione finale a conguaglio;
b)      il consuntivo di spesa e l’importo da versare a liquidazione verrà notificato per iscritto a lavori ultimati all’interessato che, entro il perentorio termine di giorni 15 dalla notifica, potrà far pervenire per iscritto, all’A.C. le sue osservazioni od eccezioni.
Trascorso il termine senza che siano venute osservazioni od eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e l’interessato dovrà procedere al pagamento a termine della normativa vigente.
 
Art. 35
Prescrizioni tecniche
 
      Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un’unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali e/o le deroghe previste all’art. 34. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno essere collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.
      Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.
      Per quanto attiene le prescrizioni e le modalità esecutive delle tubazioni da realizzare all’interno delle abitazioni si rimanda a quelle esecutive contemplate e previste dal Regolamento Edilizio Comunale.
            Ai fini puramente indicativi, in allegato "1" sono riportati i disegni costruttivi tipici per le opere di fognatura.
 
Art. 36
Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private
 
Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le strade private. Queste verranno consi­derate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.
Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, an­che ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura, sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.
Tutti gli allacciamenti devono, inoltre, rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.
L’A.C. può costruire direttamente sia il collettore sia gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.
 
 
 
 
Art. 37
Scarichi di acque reflue industriali
e industriali assimilabili a domestiche
 
I titolari di scarichi di acque reflue industriali e/o industriali assimilabili a quelle domestiche, dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il con­trollo dell’effluente.
In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell’effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.
L’ente gestore delle fognature può imporre o consentire la uni­ficazione di più scarichi omogenei prima dell’allacciamento, in que­sto caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.
 
Art. 38
Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione
 
Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino al pozzetto sifonato incluso, anche se costruiti da privati, sono di proprietà comunale; dal pozzetto sifonato in poi sono di proprietà privata.
L’A.C., a spese del titolare dello scarico, realizza e modi­fica l’allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.
 
 
TITOLO VI
CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI
 
Art. 39
Conferimenti ammessi
 
L’allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché vengano ri­spettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 27/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Con le stesse modalità può essere ammesso l’allontanamento di reflui provenienti da scarichi di acque reflue industriali, classificati non pe­ricolosi e compresi nell’allegato «D» del decreto legislativo 5 feb­braio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni,  purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 2 allegata alla legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, quelli della tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99.
La competente Autorità comunale, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, può autorizzare il gestore di impianti di acque reflue allo smaltimento di rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
 
Art. 40
Luogo destinato al ricevimento dello scarico
 
Lo scarico dei liquami, di cui al primo e secondo comma del precedente articolo, potrà essere effettuato, previa autorizzazione dell’U.T.C., direttamente all’impianto di depu­razione centralizzato, laddove esistente e funzionante, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dagli Organi competenti del Comune.
Tali tombini dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di ac­compagnamento.
L’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.
Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall’ente gestore del servizio che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.
I reflui provenienti da scarichi di acque reflue industriali, classificati non pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, po­tranno essere conferiti ad impianti di depurazione solo dopo il pa­rere favorevole dell’ente gestore del servizio di depurazione e pre­via verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 2 della legge regionale n. 27/86 e, per i parametri in essa non previ­sti, di quelli della tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99.
L’ente gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi, e comunque, è autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue degli impianti di trattamento purchè:
a)        gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata;
b)       i reflui rispettino i valori limiti stabiliti per lo scarico in fognatura;
c)        i reflui provengano da scarichi di acque reflue domestiche o industriali, prodotti nel medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla Legge 5/1/1994, n. 36.
Allo smaltimento dei rifiuti costituiti da acque reflue di cui al presente articolo, si applica la tariffa prefista per il servizio di depurazione di cui all’art. 14 della Legge 5/1/1994, n. 36.
 
Art. 41
Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto
 
II produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue, sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 del D.L.vo n. 22/97.
Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall’autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.
In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento, atta ad impedire o limitare eventuali danni cau­sati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sa­nitaria e ambientale, nonché il Sindaco competente per territorio.
La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell’ambiente, da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
 
Art. 42
Autorizzazioni e controlli analitici
 
Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l’auto­rizzazione allo scarico, di reflui provenienti da insediamenti abita­tivi e da scarichi di acque reflue industriali e industriali assimilabili a quelle domestiche, mediante autobotte o autoespurgo attraverso pozzetti appositamente attrezzati o agli impianti di depurazione espressamente au­torizzati al ricevimento di tali reflui, è subordinata ai pareri favorevoli degli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione, pre­vio accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali­-quantitative del liquame stesso. Copia di tale autorizzazione verrà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo individuati dall’art. 41 della legge regionale n. 27/86.
L’U.T.C. ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batte­riologici al fine di verificare se il liquame corrisponda a quello per cui si è rilasciata l’autorizzazione. Se tale corrispondenza non sus­sistesse L’Ufficio o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.
 
 
TITOLO VII
SCARICHI CONTENENTI  SOSTANZE PERICOLOSE
 
Art. 43
Richiesta di autorizzazione allo scarico
 
Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 del decreto legislativo n. 152 dell’11/05/1999, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
 
Art. 44
Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico
 
L’istanza di autorizzazione allo scarico di cui all’articolo pre­cedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione pre­vista all’art. 21 del presente Regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:
a)      la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 del de­creto legislativo n 152/99, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferi­mento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;
b)      il fabbisogno orario di acque nello specifico processo pro­duttivo;
c)      l’eventuale sistema di misurazione del flusso;
d)      i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei si­stemi di scarico dei reflui per ridurre l’inquinamento;
e)      i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. II Comune, sulla scorta delle tabelle «B» e «C» allegate al presente Regolamento, determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
 
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Art. 45
Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze
di cui all’elenco 2.1 dell’allegato 5 del Decreto Legislativo n. l52/99
 
a)      Nuovi impianti
L’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l’autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nella tabella 3/A dell’allegato 5 D. L.vo n. 152/99, secondo quanto prescritto dall’art. 45 dello stesso de­creto.
Per le sostanze comprese nel punto 2.1 dell’allegato 5 del de­creto legislativo n. 152/99, per le quali non risultino ancora stabi­liti i valori limite previsti dalla tabella 3/A dello stesso, l’ente gestore del ser­vizio di fognatura e depurazione rilascia l’autorizzazione in conformità ai valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo n. 152/99.
b)      Impianti esistenti
Per gli scarichi di scarichi di acque reflue industriali esistenti, contenenti sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99, e per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emis­sione nella tabella 3/A dell’allegato 5 dello stesso decreto, la domanda di autorizzazione ai sensi del precedente art. 43, dovrà essere presentata all’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti dalla citata tabella 3/A dell’allegato 5 del D. L.vo n. 152/99, fermo 1’obbligo di ri­spetto delle prescrizioni contenute nel citato decreto ed in particolare dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modifiche che l’utente intende realizzare nei processi produttivi e negli impianti di ab­battimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.
L’autorità competente rilascia l’autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della domanda, in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l’autorizzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le modifiche indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei valori limite in­dicati nella tabella 3/A dell’allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99, con i tempi e i modi ivi previsti e ne dà comunicazione all’autorità competente.
L’autorità competente prescrive i tempi per l’adeguamento dell’impianto e l’eventuale installazione degli strumenti per il con­trollo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
L’autorità competente, se rilascia l’autorizzazione allo scarico oltre il termine previsto, è tenuta a far salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.
 
Art. 46
Sanzioni
 
L’autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione allo scarico, ferme restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal Titolo V del D.L.vo n. 152/99 procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a)              alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b)             alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c)              alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
 
Art. 47
Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento.
 
Per le sostanze di cui all’elenco 2.1 dell’allegato 5 del D. L.vo n. 152/99, 1’autorità competente rilascia 1’autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformità con i limiti previsti dalla ta­bella 3 dell’allegato 5 del decreto legislativo.
Successivamente all’adozione dei piani di risanamento previsti dal decreto legislativo n. 152/99, 1’Autorità competente ri­lascia l’autorizzazione in conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi per tutte le sostanze del citato elenco 2.1.
Per tutto quanto non specificato nel presente titolo VII si ri­manda al decreto legislativo n. 152/99 dell’11 maggio 1999.
 
 
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
 
Art. 48
Canone
 
Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento la depura­zione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto, da parte degli utenti, agli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto che, fino all’entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, viene determinato secondo le disposizioni di cui al T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14/09/1931 n. 1175.
I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.
Tale canone è costituito da una parte relativa ai servizi di fognatura e da una parte relativa al servizio di depurazione, quest’ultima da esigere dal momento della sua entrata in servizio.
La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua ef­fettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calco­late in base all’area ed alla natura delle superfici scolanti, la se­conda è determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli scarichi di acque reflue industriali e industriali assimilabili a quelle domestiche, alla qualità delle acque scaricate.
 
Art. 49
Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti abitativi
 
Per i servizi di cui all’articolo precedente, relativamente a sca­richi provenienti da insediamenti abitativi, è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fo­gnatura ed a quello di depurazione.
La tariffa applicata è quella stabilita dall’Autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni vigenti.
Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, sia per la fognatura come anche per la depurazione, il volume di acqua scaricata è fatto pari al 100% dell’acqua prelevata come risulta dalle relative bollette.
Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura d’acqua.
Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Gli stessi, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l’obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura. Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura e il controllo.
Art. 50
Canone dovuto per le acque provenienti da scarichi di acque reflue industriali
o industriali assimilabili a quelle domestiche
 
Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a sca­richi di acque reflue industriali o industriali assimilabili a quelle domestiche, è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:
a)      alla quantità dell’acqua scaricata per il servizio di fognatura;
b)      alla quantità ed alla qualità scaricata per il servizio di depurazione.
La tariffa applicata è quella stabilita dall’Autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni vigenti, nonché, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 24/5/1977 e con i limiti, minimi e massimi, stabiliti dal D.A. N. 620/90.
Gli utenti sono tenuti ad indicare, all’A.C., gli elementi ritenuti necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto, che sarà liquidato sulla base degli elementi di cui sopra.
            La tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo.
            La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e delle quantità delle acque primarie impiegate.
Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall’ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all’ente che gestisce quest’ul­timo servizio.
 
Art. 51
Riscossione
 
Fino all’entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l’accertamento del ca­none o diritto continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settem­bre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi dell’art. 68 e previa notificazione dell’avviso di li­quidazione o di accertamento.
 
Art. 52
Sanzioni e contenzioso art. 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
 
Per l’omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applicano le soprattasse previste dalla normativa vigente.
Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l’utente decade dall’autorizzazione allo scarico; la de­cadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al ri­lascio dell’autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.
Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.
 
Art. 53
Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili
provenienti da scarichi di acque reflue industriali
e/o industriali assimilabili a quelle domestiche
 
Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al con­ferimento di reflui mediante mezzi mobili, è dovuto un canone com­misurato alla qualità e quantità dei liquami conferiti.
La tariffa è quella prevista dall’art. 50 del presente Regolamento.
 
 
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
Art. 54
Rinvio
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regola­mento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.
 
Art. 55
Entrata in vigore
 
            Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo tutte le approvazioni previste dalle vigenti normative e l’affissione per quindici giorni consecutivi all’Albo Comunale. Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.
 
 
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