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COMUNE DI BRONTE

 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.41 DEL 6.7.1999
MODIFICATO CON DELIBERA N.71 DEL 15.12.99
MODIFICATO CON DELIBERA N.25 DEL 25.4.2001
MODIFICATO CON DELIBERA N.74 DEL 20.12.2001
 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
  Oggetto del Regolamento
            Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di BRONTE, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
 
Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree
  Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:
•           fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
•           area fabbricabile: l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
 
Art. 3
Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
  Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 16.
 
Art. 4
Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta
Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
Le stesse si intendono confermate per gli anni successivi qualora non modificate.
 
Art. 4 bis (*)
Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Il valore delle aree edificabili, distinte per zone omogenee, di questo Comune è così determinato;
Zona  B (Completamento) lire 125.000 per mq.;
Zona  C (Espansione urbana) lire 80.000 per mq.;
Zona  C1 (Espansione villini) lire 68.000 per mq.
Tali valori saranno rivalutati annualmente secondo le percentuali di rivalutazione dell’ISTAT.
Per l’emissione degli avvisi di accertamento riguardanti anni pregressi tali valori dovranno essere decrementati della percentuale annuale di rivalutazione stabilita dall’ISTAT.
 
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2001
 
TITOLO  II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
 
Art. 5
Abitazione principale
  Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a)         abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b)         abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c)         alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
d)         abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
e)         abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, ai suoi familiari che vi dimorano abitualmente, parenti fino al primo grado, da comprovare con contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, o con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio;
f)         abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(4)       Facoltà prevista dall’art. 3, comma 56, della L. 23-12-1996, n. 662.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
•           aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), e) ed f), se deliberata dal comune ai sensi dell’art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto d);
•           detrazione d’imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), ed f); la detrazione di imposta per le abitazioni di cui al punto e) è del 50 %; l’ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
Il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all’art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell’imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (garage, posto macchina), ancorché iscritte distintamente in catasto, purchè sussista rapporto pertinenziale con l’abitazione principale intestata allo stesso proprietario.
 
Art. 6
Riduzioni d’imposta
  L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a)         strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b)         strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c)         edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni
            a cose o persone;
d)         edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a)         mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
b)         da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l’Ufficio Tecnico Comunale.
Con la deliberazione di cui all’art. 4 può essere stabilita l’aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione d’immobili; in tal caso l’aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato
Il comune può altresì stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzazione di sottotetti; l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
 
Art. 7
Esenzioni
  Per le esenzioni si rinvia a quanto previsto dall’art. 7 del D. Leg.vo 30.11.1992 n° 504.
  L’esenzione prevista al punto i) dell’art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

 
 
TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI
 
Art. 8
Denunce e comunicazioni
  Il contribuente è obbligato a presentare al Comune apposita dichiarazione o denuncia originaria o di variazione, con il modello ministeriale messo a disposizione dall’Ufficio, per ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione della sola unità immobiliare interessata, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Per l’omessa denuncia, anche di variazione, di cui all’art. 10 del D. L.vo 504/1992, si applica la sanzione di cui all’art. 60 del Regolamento Comunale per l’applicazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative;
 
Art. 9
Versamenti
  L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile;
I versamenti d’imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.
 
Art. 10
Differimento dei termini per i versamenti
  Con Decreto Sindacale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
a)  gravi calamità naturali;
b)  particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
 
Art. 11
Accertamenti
 Per le annualità d’imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.
L’avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.
 
Art. 12
Attività di controllo
  Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell’evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 57 della Legge Finanziaria 662/1996, cosi’ come modificata dall’art. 59, comma 1 lett. p), D. Lgs 446 del 15.12.1997 il Comune puo’ destinare, ai fini del potenziamento dell’Ufficio Tributi, nel limite massimo del 2 %, una percentuale del gettito dell’imposta comunale sugli immobili quale compenso per il personale addetto.
Il Funzionario Responsabile in sede di approvazione del Conto Consuntivo di ogni anno farà pervenire una relazione sull’attività ispettiva di cui sopra.
   
Art. 13
Rimborsi
  Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
 
Art. 14
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
  Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.
Il rimborso compete per dieci anni.
Condizione indispensabile affinchè si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
a)      non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell’art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)         non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant’altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabiltà sulle aree interessate;
c)         che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
  La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata  richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.
 
Art. 15
Contenzioso
  Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.
  
 
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 16
Norme di rinvio
  Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
 
Art. 17
Entrata in vigore
  1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell’art. 46 della Legge 08.06.1990, n. 142, e’ pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, comunque non prima del 1° gennaio 2000.
2. Copia conforme del Regolamento, munito del visto di esecutività, deve essere inviato, ai sensi del D. Lgs. 446/1997, al Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Roma EUR.
 
Art. 18
Norme transitorie
  A seguito della soppressione, con il precedente art. 8, dell’obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute negli anni 1998 e 1999, devono essere presentate entro il termine del 30.06.2000.