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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Comune di Bronte
Provincia di Catania

Regolamento per il condono dei tributi locali

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 27.5.2003 e successivamente modificato con delibere di consiglio comunale n.86 del 9.10.2003 e n.97 del 30.10.2003, dichiarate immediatamente esecutive
Pubblicato all’Albo pretorio e su internet in data 8.6.2003
 
INDICE

Ambito di applicazione
Art.1 Ambito di applicazione pag.3

Capo I
Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti
Art.2 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili pag.4
Art.3 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità pag.5
Art.4 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pag.6

Capo II
Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità
Art.5 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata pag.7
Art.6 Rigetto delle istanze di definizione agevolata pag.8
Art.7 Norme transitorie pag.8
Art.8 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità pag.9
Ambito di applicazione
ART.1

OGGETTO
 
Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell’art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all’art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12 2002, in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l’Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell’atto impositivo.
Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
 
Capo I
Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART.2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili ED AREE EDIFICABILI
 
I soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall’art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato l’imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall’art.11, comma 2, del d.lgs.n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2000, 2001, 2002 e 2003 con il versamento di una somma pari al 100% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusioni degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
I soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall’art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall’art.11, commi 1, del citato d.lgs.n.504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001, 2002 e 2003, con il versamento di una somma pari al 100% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusioni degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità di cui ai commi 1e 2.
L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all’art.10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l’indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con l’indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all’istanza di definizione, salvo il caso di pagamento rateale.
 
ART.3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità
 
I soggetti passivi dell’imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall’art.8, comma 1 e 2 del d.lgs.n.507/1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato l’imposta dovuta o la diversa maggiore imposta , possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2002 e 2003 con il versamento di una sommapari al 100% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
I soggetti passivi dell’imposta comunale sulla pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall’art.8, comma 1 e 2, del d.lgs.n.507/1993, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2002 e 2003, con il versamento di una somma pari al 100% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi ad entrambi le annualità 2002 e 2003.
L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all’art.8, comma 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l’indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele, con la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con l’indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all’istanza di definizione, salvo il caso di pagamento rateale.
ART.4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
 
I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall’art.70, comma 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall’art.71, comma 1, del d.lgs.n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, mediante il versamento di una somma pari al 100% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all’art.70, commi 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l’indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l’indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all’istanza di definizione, salvo il caso di pagamento rateale..
 
Capo II
Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia
ART.5
Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata
 
La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune, con esclusione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni che viene riscossa tramite ruolo coattivo.
Gli importi dovuti a seguito di definizione agevolata possono essere rateizzate, a richiesta del contribuente, nel modo seguente:
A) da 0 a 100,00 € in unica soluzione entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento;
B) da 100,01 a 250,00 € in due rate di cui la prima entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento e la seconda entro i successivi 90 giorni;
C) da 250,01 a 500,00 € in quattro rate di cui la prima entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento e le successive rate intervallate di 90 giorni cadauna;
D) da 500,01 a 1.000,00 € in otto rate di cui la prima entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento e le successive rate intervallate di 90 giorni cadauna;
E) da 1.000,01 a 2.000,00 € in dodici rate di cui la prima entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento e le successive rate intervallate di 90 giorni cadauna;
F) oltre 2.000,01 € in sedici soluzioni di cui la prima entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento e le successive rate intervallate di 90 giorni cadauna.
* "Gli importi suddetti si intendono sia per singole annualità che derivanti dal cumulo di più annualità di imposta".
In tutte queste ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata. Il mancato pagamento entro i termini anche di una sola rata di condono comporta la perdita del beneficio del condono stesso.
Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
L’istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31.12.2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.
* comma così modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione propria n.86 del 9.10.2003 dichiarata immediatamente esecutiva.

ART. 6

Rigetto delle istanze di definizione agevolata
 
Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell’istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all’interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l’istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
 
ART. 7
NORME TRANSITORIE
Per tutti gli atti impositivi emessi da questo Comune e non inclusi nella definizione agevolata di cui al presente Regolamento i termini di pagamento già scaduti vengono prorogati di ulteriori 90 giorni.
 
ART. 8

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento
 
Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell’art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 entra in vigore il 16° giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio e con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine di 90 giorni per la presentazione delle istanze decorre dal 16° giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento all’Albo Pretorio del Comune.
Il Responsabile dell’Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.
 
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