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COMUNE DI BRONTE
 

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
 (Allegato alla deliberazione di C.C. n°  98 del 30.10.2003)

Art. 1 – Disciplina del Servizio

Il presente regolamento disciplina l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui al D.M. 20.1.1991 n. 448, ovvero l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente svolta mediante autobus con esclusione, pertanto, dell’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15.6.1992 n. 21.
All’esercizio della professione di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
D.M. 20.12.1991 n. 448
R.D. 18.6.1931 n. 773
D.P.R. 24.7.1977 n. 616 art. 19 punto 8;
D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
D.M. 15.12.1992 n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
Legge 5.2.1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
D.M. 19 gennaio 1996 e s.m. (Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio e viceversa);
Legge 8.6.1990 n. 142 art. 5 , come recepita dalla legge regionale n.48/91;
Legge 7.8.1991 n. 241;
Legge Regionale n. 4 del 16.04.2003 art. 118;
Statuto Comunale.
Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.
 

Art. 2 – Definizione della professione

Le imprese che svolgono la professione di cui all’art. 1, comma 1, provvedono al trasporto collettivo di persone offrendosi al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalle persone trasportate o dall’organizzatore del trasporto, mediante veicoli atti a trasportare oltre nove persone, autista compreso.
La definizione di autobus è contenuta nell’art. 54 comma 1 lett. b) del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Il trasporto è effettuato su richiesta dei trasportati, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Il presente regolamento non si applica alle imprese che effettuano il trasporto di viaggiatori ad uso proprio mediante autobus immatricolati ad uso privato e pertanto per fini non commerciali, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del D.M. n. 448 del 1991.
 
 Art. 3 – Condizioni di esercizio
L’esercizio della professione per l’esercizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui all’art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), da rilasciarsi a persona individuale o società in possesso, nelle forme previste, dei prescritti requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 448/91, fatto salvo il potere di conferimento delle autorizzazioni nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
La professione di cui al comma 1 può essere svolta direttamente dal suo titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti e soci.
In ogni caso, il conducente del veicolo deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada).
La figura giuridica e la forma organizzativa compatibile con l’esercizio della professione di cui al comma 1, è la  seguente:
bullet persona fisica o persona giuridica purchè regolarmente iscritta, come impresa di trasporto, all’Albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della Legge 443 del 1985, nel caso di persona giuridica è consentito conferire l’autorizzazione alla società.
Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.
E’ ammesso che al medesimo soggetto siano intestate più  autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autoveicoli.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di tale  professione, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Bronte. E’ fatto obbligo ai titolari dell’autorizzazione di cui al comma 1 di garantire l’osservanza delle norme previste a tutela dell’incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre, al personale addetto ai servizi, l’osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.
La persona che dirige l'attività di noleggio, ai sensi degli articoli 6 e 15 del D.M. n.448/91, può dirigere l'attività di noleggio  di una sola impresa.
( art. emendato dal consiglio comunale)
 

Art. 4 – Caratteristiche dei veicoli

I veicoli adibiti all’esercizio dell’attività di noleggio  sono muniti di:
bullet un contrassegno con la dicitura "noleggio", da esporsi nel veicolo, all’interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall’esterno;
bullet un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo, recante le seguenti indicazioni: Comune di Bronte e relativo stemma comunale, numero dell'autorizzazione e dicitura in nero "NCC".
Le caratteristiche dei veicoli devono essere conformi a quelle previste dalle vigenti norme.
 
Art. 5 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.
Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare della licenza, approvato dall’ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
 

Art. 6 – Ambiti operativi territoriali

I titolari di autorizzazione per l’esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente possono operare in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati della Comunità Economica Europea dove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
 

Art. 7 - Requisiti per la partecipazione al concorso

a)      la proprietà o la disponibilità in affitto o in leasing del veicolo con il quale si intende esercitare il servizio di che trattasi;
b)      la proprietà ovvero la disponibilità di una rimessa sita nel territorio comunale
c)      la residenza nel Comune di Bronte, ovvero la sede legale nei casi di persona giuridica
d)      il possesso della idoneità morale e finanziaria secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 448 del 20.12.1991.
( art. emendato dal consiglio comunale)
 

Art. 8 – Assegnazione delle licenze – Bando di pubblico concorso

 Le autorizzazioni per l’esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente  sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli a persona fisica o società in possesso dei prescritti requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale stabiliti agli artt. 4, 5 e 6 del decreto 448/1991 .
Il concorso è indetto quando si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo Bando deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune di Bronte per 20 gg consecutivi.
Il Bando deve indicare:
bullet il numero delle autorizzazioni da assegnare;
bullet i titoli oggetto di valutazione e criteri preferenziali;
bullet il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
bullet il termine entro il quale l’apposita Commissione deve essere riunita per l’esame delle domande;
bullet l’indicazione che le domande devono arrivare in busta chiusa con la dicitura "domanda di partecipazione a concorso"
 
Art. 9 – Commissione di concorso e formazione della graduatoria.
 La Giunta Comunale nomina la Commissione di concorso per l’assegnazione delle autorizzazione di noleggio con conducente. Essa è composta da 3 membri fra cui il responsabile del servizio competente, che la presiede, ed il responsabile del servizio di Polizia Municipale.
La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, nominato dal responsabile del servizio competente, di categoria  non inferiore alla C.
La Commissione valuta la regolarità delle domande per l’assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente regolamento e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande ammesse sulla base dei seguenti titoli valutabili, utilizzando un massimo di 35 punti:
1.      caratteristiche e tipo del veicolo : veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, veicolo adeguato alle normative antinquinamento -  punti 6/35;
2.      residenza nel Comune di Bronte, da almeno tre anni, del titolare della ditta individuale o sede legale della società alla data di pubblicazione del bando - punti 12/35;
3.      titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, in possesso del titolare in caso di ditta individuale o del rappresentante legale nel caso di società – punti 1/35;
4.      società a prevalenza femminile o impresa individuale femminile, ai sensi delle leggi sull'imprenditoria femminile - punti 8/35;
5.      società a prevalenza giovanile o impresa individuale giovanile, ai sensi delle leggi sull'imprenditoria giovanile - punti 8/35.
In caso di parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute.
La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all’albo pretorio del Comune per almeno 30 (trenta giorni), ha validità di  anni uno a decorrere dalla data dalla quale è stata approvata dalla Commissione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all’emanazione di un nuovo bando.
Qualora durante il periodo di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.
 ( art. emendato dal consiglio comunale)
 

Art. 10 - Presentazione delle domande

 Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente sono presentate  in esenzione di bollo, indicando generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.
Nelle domande deve essere contenuta la dichiarazione, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 3 del DPR. n. 300/92, della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’attività per cui si richiede il rilascio dell’autorizzazione, ed in particolare:
  1. il possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 15 del DM n. 448//91;
  2. l’elenco delle persone preposte alla guida in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
  3. non avere riportato condanne e pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o che limitino la libertà individuale salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice penale;
  4. non avere in corso procedura fallimentare, né risulti di essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo l’intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942 n. 267;
  5. il possesso del requisito della idoneità finanziaria;
  6. che le persone interessate alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l’esercizio di noleggio con conducente;
  7. il possesso dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria;
  8. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
  9. non svolgere altre attività lavorative qualora queste siano tali da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L’eventuale ulteriore attività deve essere comunque dichiarata;
  10. non aver trasferito, nei cinque anni precedenti l’emissione del Bando, autorizzazioni di cui l’impresa era precedentemente titolare per il medesimo servizio;
  11. il tipo e le caratteristiche dell’automezzo che si intende destinare al servizio.
 
 Art. 11 - Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione – Impedimenti soggettivi
La Commissione di concorso provvede a redigere la graduatoria delle domande pervenute.
Il responsabile del servizio  competente, sulla base della graduatoria e del numero delle autorizzazioni disponibili, provvede a comunicare l’assegnazione dell’autorizzazione agli interessati.
Entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione dell’autorizzazione, ai fini del rilascio della stessa, si provvederà ad acquisire la documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell’assegnatario di ogni requisito richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività e dichiarato al momento della presentazione della domanda , in particolare:
  1. attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 15 del DM n. 448/91;
  2. titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo, anche da parte dei soggetti diversi dal titolare che vi siano preposti (compresi nell’elenco di cui al punto b dell’art. 10 del presente regolamento), secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
  3. per le imprese già esercenti l’attività, iscrizione al Registro Ditte presso la Camera di Commercio o, per le imprese artigiane, all’apposito Albo previsto dalla Legge n. 443/85;
  4. proprietà o comunque piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata l’autorizzazione di esercizio;
  5. disponibilità di una rimessa o di altro spazio idoneo a consentire il ricovero del veicolo fuori servizio nel territorio del Comune di Bronte;
  6. certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla procura della Repubblica;
  7. certificato del Tribunale dal quale risulti ciò di cui al punto d dell’art. 10 del presente regolamento;
  8. relazione atta a dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, oppure, in alternativa, attestazione di affidamento rilasciata da azienda o istituto di credito ovvero da società finanziaria con capitale non inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a cento milioni, nelle forme di cui all’allegato A al D.M. 448/91, importo eventualmente maggiorato ai sensi dell’art. 5 comma 4 dello stesso decreto;
  9. certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone preposte alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatore su strada;
  10. dichiarazione antimafia resa ai sensi della vigente normativa;
  11.  documentazione atta a dimostrare il possesso dei titoli valutati ai fini della formazione della graduatoria, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda (fatto salvo quello relativo alla proprietà dell’automezzo da dimostrare entro 60 gg. dalla comunicazione dell’assegnazione – vedi punto 4 di questo articolo).
  12. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose compresi i terzi trasportati, con una copertura superiore di almeno un terzo rispetto ai massimali previsti dalla Legge.
13.  licenza della scuola dell'obbligo posseduto dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società.
L’autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile del servizio se, alla scadenza dei 90 gg. previsti, è dimostrato il possesso di tutti i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività indicati nella domanda e risultanti dalla sopra elencata documentazione acquisita.
Se alla scadenza del termine dei 90 gg. non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell’autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria.
Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni.
Costituiscono specifici impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione:
  1. essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  2. essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
  3. svolgere altre attività lavorative qualora queste siano tali da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L’eventuale ulteriore attività deve essere comunque dichiarata;
  4. aver trasferito per atto tra vivi autorizzazione, di cui l’impresa era già titolare per il medesimo servizio, nei dieci anni precedenti l’emissione del bando.
  5. non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nell’ambito territoriale del Comune.
Le variazioni che, successivamente al rilascio del titolo, intervengono nelle persone preposte alla guida, debbono essere comunicate al Sindaco allegando copia della patente, certificato di abilitazione professionale e certificazione medica.
Entro novanta giorni dall’inizio effettivo dell’attività, deve essere prodotta la documentazione di cui all’art. 16, comma 6, del DM n. 448/1991, pena la decadenza dell’autorizzazione.
 

Art. 12 - Inizio attività

Nel caso di rilascio dell’autorizzazione, o dell’acquisizione del titolo per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare l’attività entro sei mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.
Il termine di cui al primo comma può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.
 

Art. 13 – Trasferibilità dell’autorizzazione

 L’autorizzazione è parte della dotazione dell’impianto dell’azienda ed è trasferibile per atto tra vivi ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale a condizione che:
bullet il cedente sia titolare di autorizzazione da almeno dieci anni
bullet oppure sia riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
In caso di morte del titolare dell’autorizzazione o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica dello stesso o del dirigente munito dell’idoneità professionale, si applicano le disposizioni previste dall’art. 18 del DM n. 448/91.
Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del DM n. 448/91, non è mai ammessa deroga al requisito dell’idoneità morale, neppure nel caso di esercizio provvisorio.
La domanda di rilascio della autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, così come avviene ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione secondo la procedura descritta nel presente regolamento.
Alle imprese che abbiano trasferito una o più autorizzazioni non possono essere rilasciate, tramite concorso pubblico, altre autorizzazioni prima che siano trascorsi dieci anni dal trasferimento dell’ultima autorizzazione.
 

Art. 14 - Effettuazione dei controlli

 Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DM n. 448/91, le autorizzazioni sono sottoposte a rinnovo quinquennale, al fine di accertare la permanenza in capo al titolare dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi e al presente regolamento.
L’autorizzazione può essere revocata o dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine ove ne ricorrano gli estremi ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento, in particolare in relazione alla perdita dei requisiti di idoneità morale e finanziaria.
 

Art. 15 - Norme comportamentali

 Nell’esercizio dell’attività debbono essere osservati i seguenti obblighi:
bullet presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
bullet comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
bullet prestare assistenza e soccorso ai viaggiatori durante tutte le fasi del trasporto;
bullet predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
bullet consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai viaggiatori all’interno del veicolo, salvo che non si renda possibile la sua sollecita restituzione;
bullet tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia verbale richiesta;
bullet conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l’esercizio dell’attività.
E’ fatto divieto di:
bullet interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
bullet deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
bullet chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
bullet adibire alla guida del veicolo conducenti non in possesso dei requisiti professionali prescritti;
bullet utilizzare per lo svolgimento della professione un veicolo diverso da quello autorizzato;
bullet esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme stabilite dal Comune.
Sono comunque a carico dei titolari dell’autorizzazione e dei conducenti dei veicoli le responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalle norme vigenti.
 
Art. 16 - Interruzione del trasporto
 Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare soltanto l’importo corrispondente al percorso effettuato.
 

Art. 17 - Trasporto delle persone handicappate

 Il conducente del veicolo presta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone handicappate debbono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 3 del DPR n. 384/78.
 

Art. 18 - Idoneità dei veicoli e loro sostituzione

 Fatta salva la verifica circa l’idoneità dei veicoli prevista in capo agli organi della M.C.T.C. è compito della Polizia Municipale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito all’esercizio di noleggio con conducente.
Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Responsabile del servizio competente che dispone la sospensione dell’autorizzazione.
E’ sempre autorizzata, su richiesta dell’interessato, la sostituzione del veicolo con altro idoneo.
 

Art.  19 - Tariffe

 Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati da imprese che esercitano la professione per il noleggio con conducente si applicano, di norma, per ciascun utente, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea.
 
Art. 20 - Trasporto bagagli ed animali
 E’ obbligatorio il trasporto dei bagagli a seguito del viaggiatore, sempre ché si tratti di effetti personali di limitato ingombro.
E’ inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori tale specifica fattispecie.
 

Art. 21 - Forza pubblica

 E’ fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto.
L’eventuale retribuzione del servizio prestato ai sensi del comma 1 avviene ai sensi delle vigenti norme di legge.
 
Art. 22 - Organico dei veicoli.
 In fase di prima applicazione del presente regolamento l’organico dei veicoli è costituito complessivamente da n.  autorizzazioni.
Il rilascio delle autorizzazioni di esercizio, una per ogni veicolo, avviene sulla base delle disponibilità in organico in quanto non assegnate.
L’organico di cui al comma 1 è modificabile:
a)      a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull’offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e più in generale, a seguito di altre variabili socio-economiche- territoriali concomitanti;
b)      per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento dell’organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai parametri di cui alla precedente lett. a).
Le modifiche di organico comportano variazioni al presente Regolamento e pertanto devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale.
 ( art. emendato dal consiglio comunale)
 
Art. 23 - Distrazione autobus dal servizio di linea al servizio fuori linea.
 La distrazione di autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio e viceversa potrà essere effettuata secondo i criteri dettati dalle vigenti disposizioni di legge.
Le domande dovranno essere corredate da una relazione dettagliata, basata su elementi precisamente
individuabili e verificabili atta a documentare le esigenze di trasporto per il periodo di riferimento.
E’ in ogni caso condizione inderogabile per il rilascio della certificazione, anche ai fini del possesso dei necessari requisiti di idoneità morale finanziaria e professionale, che l’impresa richiedente sia già titolare, in ambito comunale, di autorizzazione per l’esercizio della professione per il noleggio con conducente.
Al rilascio della certificazione provvede il Responsabile del servizio  competente.
 
 Art. 24 - Attività di controllo.
 L’attività di controllo in ordine all’osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l’esercizio di noleggio con conducente è svolta dalla Polizia Municipale.
 

Art. 25 - Sanzioni

 Fatte salve le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui  alla vigente normativa.
L’esercizio dell’attività effettuato in connessione con la sospensione o la revoca dell’autorizzazione è abusivo a tutti gli effetti.
 

Art. 26 - Sanzioni amministrative pecuniarie

 Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D.Lvo 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da  € 51 ad € 206, nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale e del presente regolamento.
La sanzione è applicata dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, salva l’oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
La Giunta comunale provvede ad aggiornare  gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
 

Art. 27 - Sospensione dell’autorizzazione

 L’autorizzazione di esercizio è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
bullet ripetuta violazione, per almeno tre volte nell’arco dell’anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 26;
bullet utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
bullet affidamento alla guida del veicolo a conducenti non in possesso dei prescritti requisiti professionali.
Il periodo di sospensione della licenza è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.
La sospensione è disposta dal responsabile del servizio  competente.
 

Art. 28 - Revoca dell’autorizzazione

 L’autorizzazione comunale di esercizio è revocata nei seguenti casi:
bullet perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale;
bullet ripetuta inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art 27.
La revoca è disposta dal responsabile del servizio  competente.
  
Art. 29 - Decadenza dell’autorizzazione
 L’autorizzazione comunale di esercizio è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
bullet per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all’autorizzazione da parte del titolare della stessa;
bullet per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 12;
bullet per morte del titolare dell’autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all’art 12 o non abbiano provveduto alla regolarizzazione dell’attività al termine del periodo previsto dall’art. 18 del DM n. 448/91 per l’esercizio provvisorio;
bullet per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
bullet per mancata presentazione dei documenti previsti dall’art. 16 comma 6 del DM n. 448/91.
bullet per trasferimento della sede dell'impresa o della rimessa in altro comune.
La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio  competente.
 

Art. 30 - Irrogazione delle sanzioni

 Le sanzioni debbono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, secondo quanto previsto dalla L. 689/81 e successive modificazioni.
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell’autorizzazione.
 

Art. 31 - Norma finale

 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.M. 448/1991 nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e secondo la normativa vigente in materia in Sicilia.
 
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