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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

 COMUNE DI BRONTE
 
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER LE PROGETTAZIONI INTERNE DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE, EX ART. 18 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, COME MODIFICATO DALL’ART. 13 DELLA L.R. 02/08/2002 N. 7 E DALL’ART. 12 DELLA L.R. N. 7/03.
 
(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione propria n. 83 del 30/9/2003)
 
 
 

Art.1

 

OGGETTO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 
 
 
I.          Il presente Regolamento adottato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 109/94, come sostituito dall’art. 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni e da ultimo modificato dall’art. 13 della L.R. 02/08/2002 n. 7 e dall’art. 12 della L.R. n. 7/03, regola la formazione e la ripartizione del fondo incentivante destinato a compensare i dipendenti dell’amministrazione di cui all’art. 3;
II.        Ai fini del presente Regolamento si intenderanno:
a) per Legge , la Legge 109/94 e successive modificazioni, come da ultimo modificata dalla L.R. n. 07/02 e dalla L.R. n. 7/03;
b) per Regolamento Generale, il DPR  554/1999;
c) per Responsabile del Procedimento, il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 109/94 e successive modificazioni;
d) per documento preliminare alla progettazione, il documento predisposto  da Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Generale;
e) per atti di pianificazione:
    - il Piano Regolatore del Comune (PRG);
-         il piano urbano del traffico;
-         piani di lottizzazione;
-         PEEP (piani per l’edilizia economica popolare)
-         PIP (piani per gli insediamenti produttivi)
-         Piano cimiteriale;
-         Piano particolareggiato risanamento  del centro storico;
-         Piano commerciale;
-         Gli altri atti, comunque denominati, che per contenuto, difficoltà e professionalità della prestazioni richieste, siano analoghi a quelli innanzi elencati;
f) per lavoro e/o opera pubblica , gli interventi soggetti alla disciplina  della L. 109/94 e successive modificazioni;
III.       La disciplina dell’attività di progettazione dei lavori pubblici, la specificazione dei livelli di progettazione e degli elaborati che ne fanno parte, sono quelli previsti dalle vigenti  disposizioni di legge, e, in particolare, dall’art. 16   della Legge e dagli articoli 18 e seguenti del Regolamento Generale, nonché dal documento preliminare  alla progettazione predisposto dal Responsabile del Procedimento.
 
 
 
Art.2
 
AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE A TECNICI DIPENDENTI DELL’ENTE
 
 I.   Gli incarichi di progettazione di lavori pubblici e gli altri servizi connessi ed accessori, nonché gli incarichi di progettazione di atti di pianificazione urbanistica , sono affidati ai dipendenti dell’Ente, salvo che non sia possibile espletare le menzionate prestazioni tramite gli uffici consortili o gli organismi di altre P.A., di cui alle lettere b) e c), del comma 1 del medesimo articolo 17.                 
II.  Nel caso in cui i progetti  siano redatti da dipendenti dell’Ente, sono firmati da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a)      abilitazione all’esercizio della professione corrispondente all’opera da progettare;
b)      da tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
c)      dai soggetti  di cui al punto b), ancorché abbiano ricoperto analogo incarico per altre amministrazioni aggiudicatici. 
                                                    
Art. 3
SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO
 
I.          Hanno diritto alla ripartizione del fondo, in relazione ad ogni lavoro o atto di pianificazione e secondo modalità e criteri di cui alla  Legge ed al presente Regolamento:
a)      il Responsabile Unico del procedimento;
b)      i soggetti incaricati della progettazione;
c)      i soggetti incaricati della predisposizione del piano della sicurezza;
d)      i direttori  dei lavori;
e)      i collaudatori;
f)        i collaboratori dei soggetti innanzi elencati.
 
 
 
Art. 4
 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI

 
 
I.                    Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all’art. 3, lett. a),b),c),d) ed e) spetta al Dirigente del Servizio Tecnico;
II.                 Il conferimento dell’incarico presuppone l’accertamento dei requisiti necessari, sul piano formale e sostanziale;
III.               Nell’individuazione delle persone da incaricare si dovrà tener conto dei carichi di lavoro  e dell’indice di urgenza della progettazione, conformemente al programma triennale delle OO.PP.
IV.              Il personale addetto a funzioni di collaborazione viene individuato dal Dirigente della struttura a cui appartengono, prima dell’inizio di ogni prestazione o fase.
 
 
 

Art.5

 
COSTITUZIONE E AMMONTARE DEL FONDO DA RIPARTIRE PER SERVIZI ATTINENTI OPERE O LAVORI
 
 
I.          Il fondo per il compenso dei soggetti di cui all’art. 3 è fissato , salve le disposizioni del presente Regolamento, nella misura dell’1.5% del costo posto a base di un’opera o lavoro. I relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
II.         Il fondo rientra negli stanziamenti previsti  per la copertura delle spese di progettazione dei lavori pubblici, che, complessivamente, non può superare il 10% degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori.
III.       La percentuale effettiva del fondo e le regole  per la sua ripartizione sono previste nel presente Regolamento.
IV.       Il fondo per il pagamento dell’incentivante di cui al presente Regolamento, deve intendersi al netto degli oneri contributivi e previdenziali.
 
 
 

Art.6

 
DETERMINAZIONE IN CONCRETO DEI SINGOLI FONDI
 
 
 
I.          I singoli fondi non possono superare l’1,5%  del costo a base dell’opera o del 30% della tariffa per gli atti di pianificazione.
II.        La determinazione del fondo in concreto viene determinata in via preventiva in sede di predisposizione dei documenti finanziari.
III.       La determinazione definitiva viene effettuata in sede di affidamento dell’incarico di progettazione, dal Dirigente del Servizio tecnico, sentito il Responsabile del Procedimento. 
 
 
  
Art. 7
 
MODALITA’ E CRITERI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI LL.PP.
 
 
                               
I.          I compensi saranno erogati secondo le seguenti percentuali:
a) 25% al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 7 della L.  109/94 e successive modifiche;
b) 20% al tecnico progettista che ha sottoscritto il progetto;
c) 20% ai tecnici incaricati della predisposizione del piano di sicurezza;
d) 10% ai tecnici che hanno prestato attività tecnica e amministrativa specialistica connessa alla progettazione;
e) 15% al direttore dei lavori;
f) 10% al collaudatore in corso d’opera, ove sia necessario;
            I compensi riguardanti i punti b, e d saranno così ulteriormente ripartiti:
I)                   Progetto preliminare: 30%
II)                 Progetto definitivo: 60%
III)              Progetto esecutivo: 100%       
II.                    Qualora sorgano contestazioni in merito alla liquidazione del fondo da ripartire fra i tecnici progettisti, il Dirigente del Servizio Tecnico, supportato dal responsabile del procedimento – salvo che il medesimo non sia parte interessata – dovrà prendere le proprie decisioni con riferimento alla tabella B), Classe 1, legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modificazioni (tariffa professionale degli architetti ed ingegneri).
* III.       Nel caso in cui si dovessero realizzare delle   economie per i compensi di cui ai punti c), d), f) del primo comma del presente articolo, queste andranno ripartite in parti uguali tra tutti i tecnici interessati sia nella fase di progettazione che di esecuzione dei lavori.
 
* Comma aggiunto in seguito a emendamento presentato ed approvato da tutti i Consiglieri Comunali in data 30/09/03.
 
 
Art.8
 
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE
 
 
 
I.          Di norma unitamente al bilancio di previsione, in allegato all’elenco annuale dei lavori deve essere data specificazione di quali atti di pianificazione dovranno essere approvati nell’anno, con indicazione se essi saranno svolti dagli uffici dell’Ente o affidati a professionisti esterni.
II.        Con riferimento agli atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva affidati all’Ufficio Tecnico dell’Ente, il fondo per la progettazione di cui all’art. 18 della L. 109/94 e s.m. viene incrementato di una quota pari al 30% della tariffa professionale relativa a tali elaborati.
III.       L’ammontare della quota di fondo per la progettazione relativa a ciascun atto di pianificazione viene così ripartito:
a)      50% al soggetto firmatario dell’atto di pianificazione;
b)      20% al/ai soggetti che predispongono gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del soggetto di cui al punto a); se più sono i soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene parimenti effettuata dal soggetto di cui al punto a), tenendo conto del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione mantenuta nei servizi di appartenenza, dell’apporto qualitativo e quantitativo;
c)      20% a chi redige  relazioni tecniche; in caso di presenza di più soggetti, si seguono le indicazioni di cui al punto b);
d)      10% agli altri soggetti che hanno supportato l’attività di pianificazione sotto il profilo tecnico. 
IV.       Il/I soggetto/i che dovrà/dovranno firmare l’atto, sono nominati con determinazione dirigenziale, sulla base della indicazioni generali stabilite dalla Giunta in sede di approvazione del PEG. Il/I soggetto/i così individuato/i, se coincidente con il  Dirigente del Servizio Tecnico individuerà gli altri soggetti di cui al comma precedente con propria determinazione. Se non coincidente con il Dirigente del Settore Tecnico a questi dovrà fare apposita proposta di individuazione dei suddetti soggetti, fermo restando la competenza ad approvare la determinazione ed a mutare tale indicazione.
V.        La ripartizione viene effettuata solo a seguito dell’approvazione di ciascun atto di pianificazione con determinazione dirigenziale.
 
 
  
Art.9
 

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

 
 
 I.          La liquidazione dei compensi avviene a cura del Dirigente del Servizio Tecnico, sulla base dei criteri prefissati, della tipologia progettuale, dell’apporto di ciascuno.
II.        Qualora insorgano contestazioni, il Dirigente del Servizio Tecnico, con la collaborazione del Responsabile del Procedimento, potrà indire apposita procedura per concordare fra tutti gli aventi diritto alla ripartizione le somme di spettanza di ciascuno. In tal caso potrà concludere il procedimento adottando un provvedimento ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90.
III.       I provvedimenti di liquidazione, prima dell’ordinazione della spesa, devono essere trasmessi all’ufficio addetto al controllo di gestione ed al nucleo di valutazione, che può chiedere la remissione del provvedimento con le dovute correzioni. Qualora il nucleo o l’ufficio non si pronuncino entro 30 gg., si può procedere alle fasi di pagamento, fermo restando che anche successivamente possono essere attivati controlli, con la possibilità di ritirare parzialmente le liquidazioni già effettuate, con richiesta di restituzione delle somme o con compensazione con quelle da attribuire successivamente.                        
 
 
 

Art. 10

 

CASI DI ESCLUSIONE O DIMINUZIONE DEL COMPENSO

 
 
I.          Il compenso incentivante di cui al presente articolo non viene liquidato:
1)      al Responsabile del Procedimento, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge o dal Regolamento Generale, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, salvo la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
2)      ai Progettisti, nel caso in cui, per loro errori ed omissioni, sia necessario apportare varianti ai lavori, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera d) della Legge, salva la possibilità di rivalersi sugli stessi per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
3)       i Progettisti, nel caso in cui i termini per la presentazione degli elaborati superi del 50% il tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal Responsabile del Procedimento;
4)      i soggetti di cui all’art. 3 del presente Regolamento, che violino gli obblighi  posti a loro carico dalla Legge, dal Regolamento o dall’incarico ricevuto.
II.        Il compenso viene ridotto nelle seguenti ipotesi e misure:
a) di una percentuale dal 10% al 20%, nel caso in cui le violazioni dei compiti posti dalla Legge, dal Regolamento o dall’incarico, siano di lieve entità, e comunque non riverifichino danni all’Ente; nel caso in cui, anche a seguito di lievi violazioni, derivino danni all’Ente, gli stessi verranno recuperati dalle somme dovute,e, per l’eventuale parte ulteriore, dal dipendente, anche con azione di rivalsa sulla polizza assicurativa;
b)      del 30%, nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati di progetto sia inferiore al 50% del tempo inizialmente stabilito.
III.       La decisione motivata circa l’esclusione o la diminuzione del compenso spetta al Dirigente del  Servizio Tecnico.
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