COMUNE DI BRONTE
REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 30 DEL 20/03/1996 RISCONTRATA LEGITTIMA DAL CO.RE.CO IL 23/04/1996 AL N. 6084/5532
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL 01/10/1996 AL 16/10/1996
ENTRATO IN VIGORE IL 17/10/1996
MODIFICA DELL’ART. 7 CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 13/03/2003
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/03/2003 AL 10/04/2003
MODIFICA DELL’ART. 17 CON DELIBERA DI C.C. N. 130 DEL 22/12/2003
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL 17/1/2004 AL 17/2/2004
ENTRATA IN VIGORE IL 18/02/2004
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO FINALITA'
1. Il presente regolamento , predisposto in applicazione dello Statuto di questo Comune , disciplina l'organizzazione , il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni Consiliari , nonchè l'esercizio delle funzioni del Consiglio , del Presidente , delle Commissioni e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri , sono previste dal vigente ordinamento EE.LL. , così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91 , 7/92 e 26/93 , dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. Le commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo.Oltre all'esame preliminare degli atti, possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive .
4. L'attività del Consiglio , delle Commissioni e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza , trasparenza , informazione , partecipazione , legalità , funzionalità , efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
5. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge , dallo statuto e dal presente regolamento , sono adottate dal Presidente ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme , udito il parere del Segretario Comunale.
ART. 2
NORME DI RIFERIMENTO
1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione , il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni nonchè l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente,delle commissioni e dei Consiglieri sono : il vigente Regolamento EE.LL. , le LL.RR. 48/91 , 7/92 e 26/93 . le altre leggi vigenti in materia , le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate , in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.
ART. 3
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi emanati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente Art. 2 .
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri Comunali , relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente.Egli , se è necessario , sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile , il Presidente , ripresi i lavori del Consiglio , rinvia l'argomento
oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
3. Le eccezione sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze , relative all'interpretazione di norme del presente regolamento , devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa , nel più breve tempo , alla Conferenza dei Capigruppo.
5. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati , la soluzione è rimessa al Consiglio , il quale decide , in via definitiva ,con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali o dal Sindaco relative all'interpretazione delle norme del presente Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente che incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa , nel più breve tempo alla conferenza dei Capi gruppo integrata , se l'oggetto lo richiede , con il Sindaco ed applicando , se del caso, il comma 5 del presente articolo.
7. Se le eccezioni vengono sollevate durante le riunioni delle Commissioni , esse sono sottoposte al Presidente.Quando la soluzione immediata non sia possibile attiva la procedura di cui ai comma 4 e 5 .
8. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente Regolamento.
ART. 4
SEDE DELLE ADUNANZE
1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono , di regola , presso la sede comunale , nell'aula all'uopo destinata, nella quale oltre ai posti per il Presidente , per i Consiglieri e per il Segretario , devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.
2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico , assicurando allo stesso la possibilità di seguire , nel miglior modo , i lavori del Consiglio.Se possibile , apposito spazio , in posizione idonea a consentire il migliore esercizio della loro attività , è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri , oltre ai Consiglieri stessi , ai componenti la Giunta , al Segretario e ai dipendenti in servizio , soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente , in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria , il Presidente, sentita la conferenza dei Capogruppo può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale , ma sempre nell'ambito territoriale del Comune , quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa , o sia motivata da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari , esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno , la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
5. La sede dove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede Comunale , il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana.
7. Le adunanze delle commissioni si tengono di regola presso la sede Comunale , nell'aula all'uopo destinata.Possono tenersi eccezionalmente in luogo diverso dalla sede ordinaria , su disposizione del Presidente.In tal caso il Presidente deve darne tempestiva comunicazione con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio oltre ad indicare la sede nell'avviso di convocazione.
ART. 5
PUBBLICITÀ' DELLE ADUNANZE
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e,nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implichino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone , od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità , correttezza , capacità e comportamento di persone , il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi.Il Consiglio , su proposta motivata di almeno tre Consiglieri , può deliberare , a maggioranza dei presenti , il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula , oltre ai componenti del Consiglio , al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza o al Segretario Comunale, il Vice segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria , tutti vincolati al segreto di ufficio.
6. Anche le riunioni delle Commissioni sono pubbliche.Valgono le norme previste dai commi 2 , 3 e 4 del presente articolo.Durante le riunioni segrete possono restare in aula oltre ai componenti , al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza , il Segretario della Commissione , tutti sono vincolati al segreto d'ufficio.
ART. 6
ADUNANZE " APERTE "
1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta del Sindaco o propria determinazione , sentita la Conferenza dei Capi gruppo , il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in "adunanza aperta" nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'articolo quattro del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse , con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari , Rappresentanti dello Stato , della Regione , della Provincia, di altri Comuni , degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali , politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente , garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri , consente anche interventi dei rappresentanti invitati , che portano il loro contributo di opinioni , di conoscenza , di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze " aperte " del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti , anche in linea di massima , impegni di spesa a carico del Comune.Dell'adunanza può essere redatta un sommario processo verbale.
CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 7
MANDATO ELETTIVO
1. L'elezione dei Consiglieri Comunali , la loro entrata e durata in carica , il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica , il rimborso delle spese e l'assistenza processuale sono regolate dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ; pertanto , nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica ,ha piena libertà di azione , di espressione e di voto.
3. I Consiglieri , per l'esercizio del mandato elettivo , hanno diritto ai permessi e alle aspettative stabilite dalla legge.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari permanenti e delle Conferenze dei Capi Gruppo che ne costituiscono articolazione.
L’ammontare complessivo dei gettoni percepiti, nell’ambito di un mese da ogni Consigliere, non può superare in alcun caso l’importo pari ad un terzo dell’indennità prevista per il Sindaco.
E’ facoltà dei Consiglieri, in conformità di quanto previsto dalla legge, richiedere in qualsiasi momento, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.
La trasformazione decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
La trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, non deve comportare per il Comune oneri finanziari maggiori rispetto a quelli derivanti dall’erogazione del gettone di presenza e non provoca il dimezzamento dell’indennità per i Consiglieri che, lavoratori dipendenti, non si collocano in aspettativa ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Amministrazione Civile n. 8/2001 del 05/11/2001.
L’indennità di funzione è corrisposta per dodici mensilità annuali nella misura del 100% dell’intero importo (un terzo dell’indennità massima prevista per il Sindaco), salvo conguaglio ogni tre mesi, da calcolare ad ognuno dei Consiglieri sulla base delle sue assenze non giustificate nei mesi precedenti alle sedute del C.C. e delle Commissioni Consiliari in cui sono componenti effettivi.
Nei casi di assenze non giustificate alle predette sedute, si applica all’indennità una decurtazione per ogni assenza pari ad 1/30 dell’indennità di funzione corrisposta mensilmente. L’Ufficio di Presidenza verifica le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute ai fini della decurtazione dell’indennità.
Sono giustificate, e non comportano nessuna decurtazione, le assenze determinate da:
- documentati motivi di salute
- impedimenti dovuti all’espletamento delle proprie funzioni, quali la partecipazione a sedute di organismi del Comune ove non sia previsto un gettone di presenza.
I Consiglieri che richiedono la corresponsione dell’indennità di funzione, non hanno diritto ad alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commisioni Consiliari e delle Conferenze dei Capigruppo.
Dopo l’approvazione della presente modifica di regolamento ciascuno dei Consiglieri potrà optare per la corresponsione della indennità, facendo pervenire alla Presidenza del Consiglio specifica richiesta entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.
(così come emendato con delibera di C.C. n. 27 del 13/03/2003)
5. I Consiglieri Comunali , formalmente e specificatamente delegati dal Consiglio o dal Presidente a recarsi , per ragioni del loro mandato , fuori del territorio comunale, hanno diritto , alle stesse condizioni e nella stessa misura del Sindaco , al rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione.
6. In caso di partecipazioni da parte del singolo Consigliere a riunioni di più organi nella medesima giornata verrà corrisposto allo stesso un gettone per ciascuna presenza.
(così come emendato con delibera di C.C. n. 27 del 13/03/2003)
ART. 8
DIRITTI DEI CONSIGLIERI
1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo dell'attività del Sindaco e della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio , hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio Comunale con le modalità di cui all'Art. 15 del presente Regolamento.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune , dalle aziende , istituzioni ed enti dipendenti , tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.Inoltre , hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.
5. I Consiglieri Comunali , con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato , hanno diritto al rilascio di copie di regolamento , di deliberazioni del Consiglio e della Giunta , di verbali delle Commissioni Consiliari , di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge , dei bandi e dei verbali di gare , di ordinanze ,
determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o dai suoi delegati , di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazioni.
6. L'esercizio dei diritti dei Consiglieri e i relativi doveri del Sindaco , degli Assessori o degli organi burocratici , le varie procedure , i tempi e i modi sono regolate dalla legge e dallo Statuto con le specificazioni del presente Regolamento.
ART. 9
DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte , di rispettarne le decisioni e le direttive del Presidente , di tenere comportamenti tali da facilitare le funzioni e non sminuirne l'autorità.
2. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinate dalla legge o dalle relative norme regolamentari o nei casi in cui l'oggetto ne rappresenti la necessità e l'opportunità. Non devono utilizzare documenti e le informazioni per scopi diversi dall'espletamento del loro mandato.
3. Inoltre , devono rispettare le norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale e quelle sulle spese per la campagna elettorale , come previsto dalle norme vigenti e dall'apposito Regolamento .
4. L'esercizio dei doveri e dei diritti dei Consiglieri e i relativi doveri del Sindaco , degli Assessori o degli organi burocratici , le varie procedure , i tempi e i modi sono regolati dalla legge e dallo Statuto con le specificazioni del presente regolamento.
ART. 10
ASTENSIONE
1. I Consiglieri Comunali , cosi come gli altri amministratori , debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi , esazioni , forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti , appalti , concessioni di lavoro e gestione di servizi , incarichi professionali remunerati , riguardanti il Comune e le istituzioni , aziende ed organismi dallo stesso dipendenti.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri , sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta anche l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che da atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
ART. 11
ELEZIONE DOMICILIO
1. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare , entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione , un domiciliatario residente nel Comune indicando , con lettera indirizzata al Segretario , il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica , esonerando l'amministrazione da qual- siasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
2. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma , l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere , a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento , senza bisogno di osservare altre particolari formalità.La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.Con tale spedizione si considera osservato , ad ogni effetto , l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.
ART. 12
RAPPRESENTANZA
1. Nei casi in cui la legge , lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo o collegio debba far parte un Consigliere comunale , questi deve essere sempre eletto e designato dal Consiglio , in seduta pubblica , con votazione segreta e garantendo , se prevista la presenza della minoranza , la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.
2. Per le nomine nelle commissioni consiliari o in commissioni previste da leggi speciali si applicano rispettivamente le relative disposizioni regolamentari o legislative.
3. I Consiglieri partecipano alle cerimonie , celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. In caso di partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni , può essere costituita una delegazione Consiliare , composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.La delegazione viene costituita dal Consiglio e , nei casi di urgenza , dalla conferenza dei Capi gruppo.
ART. 13
DIMISSIONI
1. Le dimissioni , la decadenza , la rimozione , la sospensione , la surroga , sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta , inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario Comunale , o formalizzate nella seduta del Consiglio e inserite a verbale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili , immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile , previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di inelegibilità e di incompatibilità del surrogante , secondo le disposizioni vigenti.
ART. 14
DECADENZA , RIMOZIONE , SOSPENSIONE
1. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e ingiustificata assenza dalle adunanze Consiliari è disciplinata dalla legge e dallo Statuto.Verificandosi le condizioni previste , la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente.Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni , presentate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.
2. La decadenza e rimozione dei Consiglieri e le relative procedure sono regolate dalla legge , sia quando si verifichi una delle condizioni previste dalla L.R. 31/86 sia quando intervenga un provvedimento dell'Autorità competente.
3. Il Presidente , avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione , convoca il Consiglio Comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza , previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibiltà del surrogando.
5. Le eventuale rinuncia del subentrante o lo presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
6. In caso di sospensione , il Presidente , ricevuta copia del provvedimento , convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata.Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.
Art. 15
DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
1. I Consiglieri, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. Le proposte di deliberazioni formulate per scritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio e al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria e i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142. II Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.
4. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Segretario trasmessa al Presidente del Consiglio. Nel caso che la proposta esuli dalle competenze del Consiglio, non sia legittima o risulti priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente, se non la ritiene urgente, iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria del Consiglio comunale, indicando nell'avviso di convocazione il Consigliere proponente.
5. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
6. I Consiglieri hanno facoltà di presentare, nei corso della seduta, emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
7. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
ART. 16
CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ' DELLA GIUNTA
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti i consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal presente articolo.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 15 della L.R. 44/91 sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, quando un decimo dei Consiglieri o un gruppo consiliare regolarmente costituito ai sensi del presente regolamento ne faccia richiesta scritta entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.
3. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni della Giunta Comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
4. Tali richieste contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed al Comitato regionale di controllo e fatte pervenire entro ii termine indicato nei precedenti commi. II Segretario comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di controllo entro i tre giorni non festivi successivi a quello in cui è pervenuta la richiesta.
5. II Sindaco trasmette, contemporaneamente al suo deposito in segreteria, al domicilio dei Consiglieri l'elenco delle delibere adottate dalia Giunta e già pubblicate.
6. All'inizio di ogni seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni adottate dallo stesso Consiglio che sono state annullate dal Comitato regionale di controllo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione.
ART. 17
INTERROGAZIONI
1. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
3. Le interrogazioni sono presentate per scritto e firmate dai proponenti al Sindaco, che è tenuto a rispondere, direttamente o delegando un Assessore, entro trenta giorni dalla loro presentazione per iscritto o oralmente nel primo Consiglio comunale, in relazione alla richiesta dell'interrogante.
4. Per trattare le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio è sufficiente l'intervento di due quinti dei Consiglieri in carica e nel verbale sarà allegato o riportato in modo succinto il contenuto dell'interrogazione, della risposta e della replica. L'interrogante legge ed espone l'interrogazione e alla risposta può replicare per dichiarare, in non più di cinque minuti, se sia soddisfatto o meno. In caso di assenza dell'interrogante la risposta sarà data nella successiva riunione e, se assente anche in quest'ultima, l'interrogazione non sarà più trattata.
5. Nella Stessa seduta ogni Consigliere non può rivolgere più di due interrogazioni.
(così come emendato con delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 22/12/2003)
6. Allo svolgimento di interrogazioni non può , per ciascuna seduta , essere dedicata più di un ora.
7. Le interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, devono essere trattate entro il termine massimo di 20 gg. dalla data di presentazione delle stesse . Nel caso in cui per svariati motivi o impedimenti , non possono essere rispettati tali tempi, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare una sessione del Consiglio Comunale per trattare esclusivamente le interrogazioni presentate fino a quella data , con le modalità di cui al comma 4.
(così come emendato con delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 22/12/2003)
ART. 18
MOZIONI
1. La mozione consiste in una proposta, da sottoporre al Consiglio comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e relativa alla promozione di iniziative di interventi da parte del
Consiglio o della Giunta o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
2. Le mozioni devono essere presentate, per iscritto e sottoscritte da almeno due Consiglieri, al Sindaco e al Presidente del Consiglio che le iscriverà all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
3. Uno dei sottoscrittori potrà illustrare la mozione per non più di dieci minuti. Potranno intervenire un rappresentante per gruppo consiliare e dell'amministrazione con interventi massimi di cinque minuti. a cui potrà replicare uno dei sottoscrittori per non più di cinque minuti.
4. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta, dopo che il Sindaco avrà
esposto la posizione dell'amministrazione, all'approvazione del Consiglio. nelle forme e modi previsti per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di pareri in quanto non si concreterà in un atto deliberativo sostanziale.
ART. 19
ORDINI DEL GIORNO
1. Ogni Consigliere ha diritto di proporre al Consiglio degli ordini del giorno su fatti, avvenimenti e problematiche che interessano la comunità. Qualora non iscritti all'ordine del
giorno della seduta ma il Presidente li ritenga attuali e conducenti, possono essere posti in discussione nella stessa seduta in cui sono proposti.
2. Il proponente illustra la proposta e la risoluzione da approvare in un massimo di dieci minuti
3 Nella discussione può intervenire un Consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti. II Sindaco o il suo delegato possono illustrare la posizione dell'amministrazione nel tempo massimo di cinque minuti.
4. Se necessario il Presidente può sospendere la seduta per dieci minuti riunendo i Capi gruppo o loro delegati assieme al proponente per concordare o mettere a punto il testo da approvare.
5. Ultimata la discussione. il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno, che si intende approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 20
DIRITTO D'INFORMAZIONE
1. Ogni Consigliere ha il diritto-dovere di controllo e di sindacato sull'attività dell'amministrazione comunale e deve essere posto nelle condizioni più favorevoli per esercitare tali potestà.
2. Questo diritto-dovere potrà essere esercitato, oltreché con la visione dei provvedimenti adottati ed il rilascio delle loro copie, anche con l'esercizio del diritto di informazione.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di informazione su tutti gli atti dell'amministrazione comunale. esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata ed eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla LR.10/91 e dalla L.R. 48/91.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di avere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, relativamente ai provvedimenti adottati dagli organi del Comune e alle istanze. denunzie,proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
ART. 21
DIRITTO DI VISIONE
1. II diritto di informazione si può concretare anche nel diritto di consultazione degli atti relativi ai vari procedimenti.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti dell'amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata ed eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla LR.10/91 e dalla L.R. 48/91.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di avere in visione dagli uffici del Comune. dalle aziende , istituzioni ed enti dipendenti tutte le pratiche e tutti i provvedimenti, compresi i pareri, le istanze, denunzie, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati. sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
4. L'esercizio del diritto è effettuato dai Consiglieri richiedendo l'accesso, ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici in giorni ed orari all'uopo stabiliti per non intralciare il normale svolgimento delle attività amministrative.
ART. 22
OMESSO
ART.23
RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti. di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari. di verbali delle altre Com-
missioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta scritta deve contenere gli estremi dell'atto di cui si richiede copia, la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta, indicandone la connessione oggettiva, la data e la firma.
3. Il rilascio della copia avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta all'ufficio competente , salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o voluminosi, nel qual caso alla presentazione della richiesta verrà precisato il maggior termine necessario per il rilascio. che comunque non potrà superare i 15 giorni.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi difficoltà al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di tre giorni il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi del ritardo e i tempi per il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1 , del DPR. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria e senza spese, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni e a quanto previsto dall'articolo 199 OEE.LL..
6. Le copie, su cui dovrà essere riportata la seguente indicazione COPIA RILASCIATA IN ESENZIONE DI BOLLO E SENZA SPESE, PER USO AMMINISTRATIVO CONNESSO Al COMPITI DI ISTITUTO DEL CONSIGLIERE..... sarà trasmessa all'ufficio segreteria che ne curerà la consegna al richiedente.
ART.24
RESPONSABILITÀ' E RIMEDI
1. Ogni eventuale indebito ritardo, rifiuto o comportamento dilatorio per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai precedenti articoli. può formare oggetto di addebiti in relazione alle rispettive responsabilità dei dipendenti o degli amministratori
2. Il Consigliere può chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio che, in caso di ingiustificato persistente ritardo o rifiuto, può proporre al Consiglio il richiamo dell'organo ritenuto inadempiente.
3. Il Presidente, nella prima riunione utile, illustra i termini della questione e le eventuali giustificazioni. Nella discussione può intervenire ogni capo gruppo o delegato per non più di cinque minuti.
4. Il Consiglio, fermi restando i rimedi giurisdizionali, si pronuncerà con un provvedimento motivato sull'eventuale richiamo dell'organo inadempiente
CAPO III
GLI ORGANI CONSILIARI
ART.25
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto
2. In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice Presidente e. in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto,dalle norme vigenti in questo e dal presente regolamento.
4. in caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle commissioni, il Presidente si avvale dell'ufficio di segreteria; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato dal Sindaco in relazione alle disponibilità degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario comunale.
ART. 26
ATTRIBUZIONI E POTERI
1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni consiliari e la presidenza del Consiglio . Inoltre svolge le funzioni previste dallo statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori in caso di votazione segreta.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
ART. 27
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco. al Presidente e al Segretario Comunale la loro composizione e il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capo gruppo il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione, come previsto dal secondo comma. allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione. essi possono costituire un gruppo misto che eleggerà al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione come previsto dal secondo comma da parte dei Consiglieri interessati.
5. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991. n.44. Fino alla comunicazione dei Capigruppo, le predette comunicazioni saranno effettuate ai Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista.
6. Per l'espletamento delle loro funzioni i gruppi consiliari devono disporre di uno o più locali del Comune, in relazione alle disponibilità esistenti, in modo che sia ad essi consentito di riunirsi e di ricevere il pubblico . I locali debbono essere forniti di telefono, di attrezzature e strutture idonee.
ART. 28
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, anche prima di chiederne l'iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse.
3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi.
4. La Conferenza dei Capi gruppo è, anche verbalmente, convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Capi gruppo,ed è presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci.I Capi gruppo hanno facoltà di delegare in loro vece un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
5. Le adunanze, che per decisione del Presidente possono essere anche pubbliche, sono valide quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica. Le assenze ingiustificate saranno comunicate al Consiglio e censurate dallo stesso
6. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od un suo delegato ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o del dipendente dallo stesso designato.
CAPO IV
LE COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 29
COMMISSIONI PERMANENTI
1. Come previsto dallo statuto, il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinandone la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della Giunta.
ART. 30
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
1. Ogni Commissione permanente è costituita da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio su proposta dei Capi gruppo. con votazione palese e limitata ad un nome, nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
2. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
3. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo, che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.
ART . 31
PRESIDENZA E CONVOCAZIONE
1. Ciascuna Commissione permanente è presieduta dal Presidente della Commissione o, su sua delega, dal vice Presidente della Commissione, eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti
2. L'elezione del Presidente e del Vice avviene nella prima riunione della Commissione, da tenersi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Il Presidente comunica la costituzione della Commissione e le sue eventuali variazioni al Consiglio comunale, al Sindaco, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare, se costituiti.
4. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione
può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. II Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente, su propria determinazione o su richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di un terzo dei membri della Commissione, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione deve essere tenuta entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione , nel loro domicilio , almeno 48 ore prima dell'adunanza.
7. Della convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere data comunicazione entro lo stesso termine , al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione , che sono tenuti ad intervenire , se richiesti , e a relazionare in merito ai punti all'ordine del giorno.
8. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale almeno 24 prima della riunione , a disposizione dei membri della Commissione.
9. Alle riunioni delle commissioni partecipano se richiesti i dipendenti o loro delegati per relazionare in merito agli argomenti in discussione.
ART. 32
RIUNIONE DELLE COMMISSIONI
1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. II Presidente convoca la Commissione seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale , eventualmente assegnato all'ufficio del Presidente del Consiglio o, in mancanza, da un componente della Commissione.
3. Spetta al Segretario della Commissione curare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Egli cura ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.
4. Copie dei Verbali delle adunante delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Sono esclusi dalla citata procedura gli argomenti trattati dalla Commissione in sedute segrete.
ART. 33
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI
1. Le Commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti anche mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente degli investimenti.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente o rinviati dal Consiglio. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale ai sensi dell'att. 53 della legge 8 Giugno 1990, n.142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge ed inoltre gli atti di programmmazione e pianificazione, bilanci e conto consuntivo, atti normativi e atti di istituzione di tributi, servizi, organismi di decentramento e di partecipazione,referendum.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate anche al Sindaco e illustrate all'assemblea consiliare da un relatore designato dalla Commissione.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Segretario comunale per la necessaria istruttoria quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dalla legge. la proposta, se non urgente, viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca I'attestazione finanziaria ed i pareri sono tutti od in parte contrari, la proposta e restituita alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.
ART. 34
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
1. Due o più Commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio in seduta, comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate per l'esame di questioni che,abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse.
2. La seduta comune è presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Presidente di una delle Commissioni interessate designato dello stesso Presidente del Consiglio.
3. La riunione è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti complessivi delle Commissioni convocate e almeno un terzo di ognuna. Ogni Commissione, per questioni di particolare importanza, può chiedere ad altre Commissioni, che devono adempiere entro sette giorni, un parere anche limitatamente a singoli punti.
5. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un proprio relatore.
6. Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro dieci giorni o quindici giorni quando si tratti di pareri obbligatori, il Presidente può iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio senza parere.
7. In ogni caso dovranno essere rispettati i termini previsti dall'articolo 20 della L.R.7/92 per la riunione del Consiglio.
8. Per ogni Commissione sarà istituito un apposito registro con l'indicazione , anche temporanea , degli atti esaminati e dei pareri espressi.
ART. 35
COMMISSIONI DI INDAGINE
1. II Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi Componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l`oggetto. l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2. La Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio su designazione dei Capi gruppo , che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da Consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3. La Commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il Segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Ha diritto di accesso, mediante esame e eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali o degli amministratori.
4. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presenta- zione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. II Consiglio comunale, preso atto della relazione. adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli Organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
5. Per il funzionamento , la convocazione e gli altri adempimenti procedurali si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
ART. 36
COMMISSIONI DI STUDIO
1. II Consiglio comunale può nominare, come previsto dal secondo comma dell'articolo precedente , delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi , piani e programmi di rilevanza straordinaria , compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto , provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni , scelti dal Consiglio fra chi ha riconosciuta competenza nelle materie da trattare.
2. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi.
3. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.
4. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio , periodicamente , sui lavori e sottopone allo stesso , alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
ART. 37
LE COMMISSIONI CONSULTIVE
1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni , può nominare , come previsto dal secondo comma dell'art.35 , delle Commissioni consultive competenti a rilasciare parere non vincolante sulle materie attribuite dalle leggi e dallo statuto alla competenza del Consiglio stesso.
2. Con la deliberazione di nomina , il Consiglio delimiterà i termini della questione e i quesiti a cui la Commissione deve rispondere , provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni , scelti dal Consiglio fra chi ha riconosciuta competenza nelle materie da trattare.
3. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e , in via definitiva , le competenze dovute ai membri esterni , i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.
4. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio , periodicamente , sui lavori e sottopone allo stesso , alla conclusione dell'incarico , la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
ART. 38
NORME COMUNI
1. Come previsto dallo statuto , la composizione numerica delle Commissioni speciali ,sarà stabilita con deliberazione di istituzione.
2. Gli uffici interessati e gli esperti da affiancare alla Commissione saranno individuati in base alla materia e all'oggetto dell'attività della Commissione e concordati dalla conferenza dei Capi gruppo.
3. Ad intergretazione di quanto previsto dai relativi articoli per la nomina , la convocazione e per il funzionamento delle Commissioni speciali si applicano , in quanto compatibili , le norme previste per le Commissioni permanenti.
CAPO V
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
ART.39
CONVOCAZIONE
1. II Consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto integrate dal presente regolamento.
La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.
2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo statuto. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per Statuto.
3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, al quale spetta la Presidenza provvisoria del Consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente.
4. La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora
dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a partecipare.
5. Il Consiglio comunale, come previsto dallo statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria o su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
7. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su
richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. II Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che dovono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.
ART. 40
ORDINE DEL GIORNO
1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.
4· L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale, che rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.
5. Per i Consiglieri non residenti valgono le norme di cui all'Art. 11 del presente Regolamento.
ART. 41
TERMINI DI CONSEGNA
1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario,non è computato il giorno della consegna dell'avviso, ma quello della adunanza.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti sopravvenuti,
occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. In tal caso ciascun Consigliere può chiedere che la trattazione sia rinviata al giorno successivo. Il Consigliere delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
ART. 42
PUBBLICAZIONE
1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. II Segretario comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quello aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale:
- al Sindaco e agli Assessori;
- all'Assessorato regionale EE.LL.;
- al Comitato regionale di controllo;
- alla Prefettura;
- alle forze dell'ordine;
- agli uffici e agli organismi previsti dallo statuto a dai regolamenti.
3. L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione.
ART. 43
DEPOSITO DEGLI ATTI
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza computando i termini con le modalità dell'art.l6, comma 3. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art 53 e, ove occorra, delll'attestazione di cui all'art.55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame .I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazioni e nei relativi allegati.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione, viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
CAPO VI
LE ADUNANZE CONSILIARI
ART. 44
VALIDITÀ' DELLE ADUNANZE
1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale , verificatasi al momento di una votazione , comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale , la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio. Se le sedute di inizio e di ripresa si siano protratte per oltre 24 ore dell'inizio , la seduta di prosecuzione è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora in cui si è constatata la mancanza del numero legale, con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.Per motivi organizzativi il Presidente può, dandone verbale comunicazione ai presenti,posporre di alcune ore l'inizio della seduta di prosecuzione quando il suo inizio dovrebbe avvenire di notte.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione,o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. II numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto, e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni, nonché procedere allo svolgimento di interrogazioni.
5. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata al sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello si constati il perdurare della mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.
6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione.
I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.
7. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86.
8. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.
ART. 45
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato,è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.
2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata
prima dell'inizio della procedura di votazione.
ART. 46
LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO
1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio,esercita e svolge le funzioni previste dalla statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Il Segretario, in caso di impedimento o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal Vice Segretario all'uopo autorizzato.
3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.
ART. 47
COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.
5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del consigliere per la durata di quella adunanza.
6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione,si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.
ART. 48
ORDINE DELLA DISCUSSIONE
1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
I consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti ai presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito.Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.
ART.49
SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE
1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire.Il Presidente dopo aver invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola , mette la proposta in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere , può parlare, di norma una volta , per non più di dieci minuti.
3. II Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire, come previsto dal precedente articolo 48 e di norma per non più di 10 minuti ciascuno.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento,
ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto sull'argomento ciascun Consigliere che ne abbia fatto richiesta, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa,per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque
minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
ART. 50
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. la questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.
2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. II Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
5. Su ciascun argomento, la questione pregiudiziale e quella sospensiva può essere richiesta una sola volta.
ART. 51
MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE
1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente regolamento, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato II Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.
ART. 52
TERMINE DELL'ADUNANZA
1. I giorni, le ore e i tempi delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capi gruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. Alla apposita conferenza dei Capi gruppo deve essere invitato il Sindaco e il Segretario comunale.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno inoltre può, nel corso di un'adunanza, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti come previsto dal precedente art.41.
5. In ogni caso la seduta non può continuare oltre le ore 13.00 e ripresa non prima delle ore 16.30 con nuova sospensione , se non è stato concluso l'O.D.G. , non oltre le ore 22.00 e rinvio ai sensi dei comma 2 e 4.
CAPO VII
LE DELIBERAZIONI
ART.53
REDAZIONE DEL VERBALE
1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate
2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale avvalendosi del Vice Segretario o di altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione e avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso al termine dell'intervento sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso
6. Il verbale della seduta segreta redatto in modo da contenere la sintesi della discussione,senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
ART. 54
ORDINE DEL GIORNO
Gli argomenti vengono trattati dal Consiglio seguendo l'ordine indicato nell'O.d.G.
Eventuale inversione dell'O.d.G. può essere richiesto una sola volta e dopo la lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente da non meno di tre Capi gruppi ed approvati dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.Alla discussione possono partecipare un Consigliere a favore ed uno contro per non più di cinque minuti ciascuno.La votazione avviene per scrutinio palese.
ART. 55
LE VOTAZIONI
1. Le votazioni sono effettuate mediante scrutinio palese e scrutinio segreto con le modalità di cui al successivo art.58.
2. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.
3. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
4. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
5. Nei verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;
c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto,di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese.
Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
ART. 56
PARERI SULLE PROPOSTE DI MODIFICA
Poiché gli emendamenti o le modifiche o soppressioni comportano una modifica alla proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri di competenza in sede istruttoria , occorre che esi vengono presentati all' ufficio di segreteria almeno tre giorni prima delle discussione , per iscritto ed a firma di uno o più componenti delle Commissioni consiliari che hanno esaminato preliminarmente la proposta.Se invece essi sono presentati in sede di discussione in aula , la trattazione dell'argomento è sospesa e rinviata ad altra data per dar tempo ai responsabili ed al Segretario di esprimere i pareri ex Art. 53 l. 142/90 sulle proposte di modifiche.Il Segretario esprime il parere di legittimità sulla proposta di modifica seduta stante se lo ritiene possibile e ove non occorra anche il parere dei responsabili del servizio e di contabilità.
ART.57
FORME DI VOTAZIONI
1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. II Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. II Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o No se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
4. La Votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:
a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;
b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per I'approvazione della proposta o No in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.
c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.
d) quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare
un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale. f) Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.
ART. 58
ESITO DELLE VOTAZIONI
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio
comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la meta più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza e non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione
non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.
CAPO VIII
NORME FINALI
ART. 59
DIFFUSIONE
1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti.
a) Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
b) Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti; istituzioni; ecc dipendenti od ai quali il Comune partecipa.
ART. 60
ENTRATA IN VIGORE
1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo
3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti , in libera visione di chiunque ne faccia richiesta mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.