COMUNE DI BRONTE
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
I N D I C E
CAPO I
Art. 1 Scopo e ambito di applicazione
CAPO II
Art. 2 Programmazione dell'attività dell'Ente
Art. 3 Relazione previsionale e programmatica-bilancio pluriennale
Art. 4 Programmazione triennale delle opere pubbliche
Art. 5 Piano economici finanziari
Art. 6 Modalità di formazione dei documenti di programmazione
CAPO III
Art. 7 Esercizio finanziario
Art. 8 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Art. 9 Entrate e spese
Art. 10 Servizi per conto terzi
Art. 11 Fondo di riserva
Art. 12 Bilancio annuale di previsione
Art. 13 Modalità di formazione del progetto di bilancio
Art. 14 Pubblicità Bilancio
Art. 15 Piano esecutivo di gestione
Art. 16 Storni di fondi
Art. 17 Variazioni di bilancio
Art. 18 Assestamento generale di bilancio
Art. 19 Variazione al piano esecutivo di gestione
CAPO IV
Art. 20 Fasi procedurali di acquisizione delle entrate
Art. 21 Accertamento delle entrate
Art. 22 Emissione degli ordinativi di pagamento
Art. 23 Riscossione e verasmento delle entrate
Art. 24 Residui attivi
Art. 25 Vigilanza sulla gestione delle entrate
CAPO V
Art. 26 Fasi procedurali di effettuazione delle spese
Art. 27 Impegno delle spese
Art. 28 Prenotazione di impegno
Art. 29 Adempimenti procedurali atti di impegno
Art. 30 Attestazione copertura finanziaria
Art. 31 Parere di regolarità contabile
Art. 32 Spese per interventi di somma urgenza
Art. 33 Liquidazione delle spese
Art. 34 Ordinazione delle spese
Art. 35 Pagamento delle spese
Art. 36 Residui passivi
Art. 37 Spese del servizio di economato
CAPO VI
Art. 38 Sistema di scritture
Art. 39 Contabilità finanziaria
Art. 40 Contabilità patrimoniale
Art. 41 Contabilità economica
Art. 42 Scritture complementari - contabilità fiscale
CAPO VII
Art. 43 Rendiconto della gestione
Art. 44 Conto del bilancio
Art. 45 Conto economico
Art. 46 Conto del patrimonio
Art. 47 Conto degli agenti contabili
Art. 48 Modalità di formazione del rendiconto
Art. 49 Eliminizzazione dei residui attivi e passivi
Art. 50 Avanzo di amministrazione
Art. 51 Disavanzo di amministrazione
Art. 52 Debiti fuori bilancio
Art. 53 Pubblicità del rendiconto
Art. 54 Trasmissione del rendiconto alla Corte dei Conti
CAPO VIII
Art. 55 Affidamento del¦ servizio
Art. 56 Convenzione di Tesoreria
Art. 57 Operazione di riscossione e pagamento
Art. 58 Comunicazione e trasmissione documenti fra Comuni e Tesoriere
Art. 59 Verifiche di cassa
Art. 60 Gestione dei titoli e valori
Art. 61 Resa del conto
CAPO IX
Art. 62 Beni comunali
Art. 63 Inventario dei beni soggetti al regime del demanio
Art. 64 Inventario dei beni immobili patrimoniali
Art. 65 Inventario dei beni mobili
Art. 66 Procedure di classificazione dei beni
Art. 67 Aggiornamento degli inventari
Art. 68 Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni
Art. 69 Ammortamento dei beni
CAPO X
Art. 70 Controllo finanziario
Art. 71 Verifica dei programmi
Art. 72 Controlli di gestione
CAPO XI
Art. 73 Organo di revisione
Art. 74 Principi informatori dell'attività
Art. 75 Decadenza e sostituzione dei revisori
Art. 76 Esercizio della revisione
Art. 77 Funzioni, collaborazione e referto al Consiglio
Art. 78 Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati
Art. 79 Parere sulle variazioni e assestamenti di bilancio
Art. 80 Altri pareri, attestazioni e certificazioni
Art. 81 Modalità di richiesta di pareri
Art. 82 Pareri su richiesta dei consiglieri
Art. 83 Pareri su richiesta della giunta
Art. 84 Relazione al rendiconto
Art. 85 Irregolarità nella gestione
Art. 86 Trattamento economico dei revisori
CAPO XII
Art. 87 Area economico finanziaria
Art. 88 Ragioneria e responsabili della ragioneria
Art. 89 Poteri sostitutivi
Art. 90 Modifiche al regolamento
Art. 91 Applicazione del regolamento
CAPO_I
FINALITA' E CONTENUTO
Art.1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1) Il presente regolamento reca le disposizioni per la disciplina
della finanza e della contabilità del Comune di BRONTE (CT), in
attuazione dell'art.59 comma 1, della Legge 8 giugno 1990 n.142
recepita con la L.R. 11 dicembre 1991 n.48 del decreto legislativo
25 febbraio 1995 n.77 come modificato dal decreto legislativo 11
giugno 1996 n.336, e delle norme statutarie.
2) Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che
presiedono all'Amministrazione economico/finanziaria, finalizzate
alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed
alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che
comportano entrate e spese per il bilancio, ovvero mutazioni
quali-quantitative del patrimonio dell'Ente.
3) A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in
ordine alla formazione del bilancio di previsione e del
rendiconto,indicando un sistema di scritture contabili, di
rilevazioni,di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il
buono andamento dell'attività Amministrativa.
CAPO_II
PROGRAMMAZIONE
ART.2 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE
Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione,
controllo e verifica dei risultati per informare adesso la propria
attività amministrativa.
I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo
programmatorio sono:
a) la relazione previsionale e programmatica;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) Il piano triennale delle opere pubbliche;
d) il piano economico-finanziario;
e) il bilancio annuale di previsione;
f) il piano esecutivo di gestione.
Art.3 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
BILANCIO PLURIENNALE
1) Al bilancio annuale di previsione } allegata una relazione
previsionale e programmatica, che copre il periodo considerato dal
bilancio pluriennale, redatto secondo le modalità ed i contenuti
previsti dall'art.12 del D.Lgs 77/95.
2) Il bilancio pluriennale il documento contabile che contiene
previsioni di medio periodo, di durata pari a quello della Regione.
2/a E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura
di atto di autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le
spese previste.
2/b Definisce il quadro delle risorse finanziare che si prevede di
impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al
mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno
degli anni considerati.
3) Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono
coincidere con quelli del bilancio di previsione annuale di
competenza.
Art. 4 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
1) Il programma triennale delle opere pubbliche individua gli
interventi che nel triennio si intendono realizzare. Lo stesso
viene adottato dal Consiglio Comunale così come previsto dalle
leggi vigenti e dallo statuto. Le opere sono ripartite per settore
di intervento e devono recare l'indicazione dell'ordine di priorità
generale e all'interno di ciascun settore oltre che la tipologia di
finanziamento.
2) Il programma } formulato in coerenza con il quadro finanziario del
triennio in riferimento, sulla base delle risorse certe, di quelle
definite nel bilancio pluriennale e di quelle realisticamente
acquisibili con assegnazioni regionale, statali, comunitarie e di
altre istituizione pubbliche, nel rispetto dei principi della
vericidità delle entrate e della compatibilità delle spese.
3) Le opere il cui finanziamento } previsto con assunzione di mutui
non possono superare, nel loro complesso, il cinquanta per cento
della capacità di indebitamento del Comune determinata in funzione
delle risorse correnti delegabili a garanzia.
4) Le previsioni del primo anno del programma corrispondono con quelle
del bilancio di previsione annuale di competenza.
5) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista
per l'anno 2002, tutti i valori del Piano Triennale OO. PP. dovran-
no essere espressi in doppia valuta.
Art. 5 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
1) Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche
finanziate con l'assunzione dei mutui destinati all'esercizio di
servizi pubblici, deve essere approvato un piano
economico-finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio
dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione
agli introiti previsti.
2) La deliberazione consiliare che approva il piano
economico-finanziario costituisce presupposto di legittimità delle
deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi
dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi
mutui
3) Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in
coerenza con il piano economico-finanziario dell'opera e in misura
da assicurare la corrispondenza tra ricavi ed i costi ivi compresi
fra questi le quote per interessi relativi all'ammortamento dei
mutui e le quote di ammortamento finanziario da iscrivere in
bilancio.
4) Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizione
di cui all'art.46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
e successive modificazioni e integrazioni.
Pag. 4
5) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista
per l'anno 2002, tutti i valori del Piano Economico finanziario do-
vranno essere espressi in doppia valuta.
Art. 6 - MODALITA' DI FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
1) Ai fini della formazione della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale si fa rinvio alle
procedure di cui al successivo art.13
2) Il programma triennale delle opere pubbliche, sulla base delle
risorse disponibili e delle indicazioni programmatiche
dell'amministrazione, viene redatto dal servizio tecnico comunale e
presentato alla ragioneria per le verifiche di competenza entro il
30 giugno di ogni anno.
3) Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di
programmazione di cui ai precedenti commi, la Giunta propone i
documenti sulla base di consultazioni con gli enti, le istituzioni,
le forme organizzative e associative agenti sul territorio comunale
al fine di assicurare il piu' efficace collegamento degli
interventi con le esigenze della comunità interessata.
4) I piani economici-finanziari devono essere redatti dai Servizi
proponenti il progetto da approvare, firmati dal
Responsabile,contenenti le indicazioni di cui all'art.5, e
trasmessi alla Ragioneria per le verifiche di competenza unitamente
alla proposta di deliberazione approvativa.
CAPO III
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 7
ESERCIZIO FINANZIARIO
1) L'unità temporale della gestione } l'anno finanziario che inizia il
1ø gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2) Dopo tale termine non possono effettuarsi accertamenti di entrate e
impegni di spesa.
Art. 8
ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA
1) L'esercizio provvisorio puo' essere attivato solo a seguito di
autorizzazione dell'organo consiliare in sede di approvazione del
bilancio o con atto successivo, al fine di legittimare la gestione
da porre in essere da parte degli Organi esecutivi e dei
Responsabili dei Servizi, nei limiti temporali di due mesi e
quantitativi non superiori mensilmente ad un dodicesimo, per
ciascun intervento, delle somme previste nel bilancio deliberato.
2) non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate
dalla legge o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi, nonche spese necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
3) In assenza di bilancio deliberato dall'Organo consiliare e
consentito soltanto l'assolvimento di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, delle obbligazioni già assunte
l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi.
4) La sussistenza del requisito del danno patrimoniale e dell'obbligo
ad assolvere la spesa in forza di tassativa disposizione di legge
deve essere attestata nel parere tecnico-amministrativo del
Responsabile del Servizio proponente e risultare specificamente nel
relativo provvedimento.
5) Qualora, per effetto di disposizioni legislative, il termine per la
deliberazione del bilancio dovesse essere fissato in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si
applica la disciplina di cui ai precendenti commi 1,2 e 4, con
riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato.
6) Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte
dell'Organo regionale di controllo (esercizio provvisorio) oppure
in assenza del bilancio deliberato dall'Organo Consiliare (gestione
provvisoria), il Tesoriere } tenuto ad estinguere i mandati di
pagamento in conto competenza intendendosi con la sottoscrizione
del responsabile del Servizio Fiananziario, a carico dell'Ente la
responsabilità sul rispetto deui limiti imposti dall'ordinamento
finanziario-contabile.
Art. 9
ENTRATE E SPESE
1) Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel
rispetto della normativa vigente, secondo i principi della
integrità universalità, vericidità, pareggio finanziario ed
equilibrio economico.
Art.10
SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1) Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano
esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi
che comprendono quanto stabilito dalla normativa vigente.
Art.11
FONDO DI RISERVA
1) Nel bilancio di previsione } istituito,nella parte corrente, un
fondo di riserva ordinario che non pu¦ essere inferiore all'1.00%
del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2) Il fondo pu¦ essere destinato all'integrazione di stanziamenti di
spesa corrente o in conto capitale, nei casi di insufficienza degli
stessi o di esigenze straordinarie.
3) Il prelievo dal fondo di riserva pu¦ essere effettuato fino al 31
dicembre dell'esercizio, con provvedimento dell'Organo esecutivo
competente ad adottare il provvedimento di spesa da trasmettere
entro i successivi quindici giorni, a cura del Segretario al
Presidente del Consiglio.
Art.12
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
1) La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione che deve essere redatto in termine di competenza,
secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2) Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione
previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale ed
accompagnato dalla relazione dell'Organo di revisione, } approvato
dal Consiglio entro il termine previsto dalle norme di legge
vigenti.
3) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea prevista
per l'anno 2002, il Responsabile del servizio finanziario curerà
l'espressione in doppia valuta dei documenti contabili e di program-
mazione di seguito indicati:
a)Bilancio Annuale e Pluriennale
- Riepiloghi per titoli e categorie di entrata
- " " " finanziari e servizi di spesa
b) Relazione Previsionale e Programmazione
- Le somme totali per ogni programma e progetto
- Quadri Contabili complessivi dei programma e progetti
c) P.E.G.
- I Totali per Centro di Responsabilità
- I Totali per Servizio
Art.13
MODALITA' DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO
1) Ai fini della formazione del bilancio di prevsione e dei documenti
diprogrammazione allegati, entro il 30 giugno di ogni anno i
Responsabili dei Servizi formulano, in attuazione degli obbiettivi
e delle finalità previamente fissate dal Sindaco le relative
proposte, corredate da apposita relazione, comunicandole, entro la
medesima data, alla Ragioneria. Le proposte devono essere
compatibili con le indicazioni di carattere finanziario fornite dal
Sindaco o suo delegato.
2) La Giunta espletate tramite la Ragioneria le prime operazione di
coordinamento delle proposte e di verifica di compatibilità con
l'insieme delle risorse ipotizzabili, fornisce ai Responsabili dei
Servizi indicazioni ai fini di un adeguamento delle proposte
formulate. Le nuove elaborazioni dovranno essere presentate alla
Ragioneria entro il 15 agosto.
3) La Ragioneria, entro il successivo 15 settembre, elabora l'ipotesi
di bilancio, previa verifica della vericidità delle previsioni di
entrata e della compatibilità delle prevsioni di spesa.
4) La Giunta, approva gli schemi di bilancio annuale e degli allegati
documenti di programmazione entro il 20 settembre, trasmettendo la
relativa deliberazione all'Organo di Revisione per acquisirne il
parere, che dovrà essere reso entro i successivi dieci giorni.
5) Il bilancio di previsione e relativi allegati deve essere trasmesso
al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari entro il 30
settembre.
6) I termini di cui ai precedenti commi sono esclusivamente
preordinati al rispetto della scadenza per l'approvazione del
bilancio al 31 ottobre e devono intendersi, in ogni caso,
automaticamente modificati al variare della medesima scadenza di
legge.
7) I membri del Consiglio possono presentare emendamenti che si
riferiscono congiuntamente agli schemi del bilancio annuale e
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica entro i
10 giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
8) Gli emendamenti proposti devono, singolarmente salvaguardare
l'equilibrio del bilancio e la coerenza dei documenti di programma-
zione pluriennale.
Non sono ammissibili emendamenti non compensativi, emendamenti
riduttivi di stanziamenti di spesa per l'ammontare di impegni
già assunti o emedamenti riferiti alla stessa risorsa, interven-
to o capitolo di bilancio già emandato in senso opposto.
9) Gli emendamenti sono posti in votazione nello stesso ordine
cronologico con il quale sono stati presentati e dopo avere
acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, contabile
e di legittimità ed il parere dell'Organo di revisione.
10) Il bilancio, } approvato con il voto favorevole della maggioran-
za dei consiglieri in carica.
Art. 14
PUBBLICITA' DEL BILANCIO
1) Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione
la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del
bilancio e degli allegati documenti di programmazione mediante
pubblicazione nei circoli culturali, nelle sedi di associazioni di
volontariato e nei locali pubblici.
Art. 15
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
1) Nel Piano Esecutivo di Gestione, contenente le sole dotazioni di
competenza, sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli
Servizi, con l'eventuale graduazione delle risorse e degli
interventi in centri di Responsabilità, centri di costo, capitoli
ed articoli.
2) La proposta di piano } formulata, per ciascuna categoria o risorsa
e per ciascun servizio, dai rispettivi Responsabili nei termini e
con le modalità di cui al precedente art.13.
3) Il piano non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio, }
approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre salvo proroga di legge
della scadenza di bilancio di ciascun anno sulla base del bilancio
di previsione deliberato dall'Organo consiliare.
4) Anche in carenza di piano esecutivo di gestione, l'organo esecutivo
suddivide, sulla base del bilancio, le previsioni di entrata e di
spesa tra i competenti servizi in cui } suddivisa la struttura
dell'Ente e ne attribuisce la gestione ai Responsabili.
Art. 16
STORNO DI FONDI
1) Gli storni di fondi si operano mediante trasferimento di somme da
stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere ad
integrare dotazioni deficitarie in relazione alle effettive
necessità per spese che abbiano carattere di indifferibilità.
2) Sono vietati gli storni tra stanziamenti finanziati con entrate
straordinarie o con vincoli di destinazione e stanziamenti per
spese correnti o per rimborso di prestiti, nonch} dai capitoli
iscritti nei servizi per conto terzi ad altre parti del bilancio.
3) Gli storni di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso
servizio di bilancio sono effettuati con provvedimento dell'Organo
esecutivo competente ad adottare il provvedimento di spesa cui lo
storno } connesso.
4) Possono essere disposti storni di fondi entro e non oltre il 30
novembre dell'esercizio.
Art. 17
VARIAZIONI DI BILANCIO
1) Le variazioni di Bilancio consistono in operazioni modificative
delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o
per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate oppure
per sopperire a minori entrate accertate in corso dell'anno.
2) Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza
fino al 30 novembre dell'esercizio.
3) Le varizioni connesse ad accertamenti di maggiori entrate ed ad
impegni di maggiori spese nei servizi per conto terzi, con
conseguenti variazioni alle corrispondenti dotazioni,
rispettivamente, di spese e di entrate dei servizi per conto terzi,
possono essere effettuate dall'Organo Esecutivo fino al 31 dicembre
Art. 18
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
1) L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio
consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad
adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno
le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l'equilibrio
di bilancio.
2) L'assestamento di bilancio pu¦ essere deliberato entro il 30
novembre. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere
trasmesse alla Ragioneria con l'indicazione della compensazione e
della disponibilità degli stanziamenti interessati.
Art. 19
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
1) Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione consistono in
operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli
articoli all'interno di ciascun servizio, restando invariate le
dotazioni degli interventi in bilancio.
2) La proposta di variazione, dettagliata e motivata, } presentata dal
Responsabile del Servizio e deve essere formalizzata con
deliberazione della Giunta.
3) Possono essere deliberate variazioni al Piano esecutivo di gestione
fino al 15 dicembre dell'esercizio.
4) La deliberazione di diniego della variazione proposta o la
variazione in difformità della proposta formulata dal Responsabile
del Servizio deve essere motivata dalla Giunta.
5) Le variazioni al Piano esecutivo di gestione che investono piu'
risorse o piu' interventi, sono connesse e conseguenti alle
precedenti esecutive deliberazioni di modifica del bilancio.
6) Le variazioni connesse ad accertamenti di maggiori entrate e ad
impegni di maggiori spese nei servizi per conto terzi, con
conseguenti variazioni alle corrispondenti dotazioni,
rispettivamente, di spese e di entrate dei serizi per conto terzi,
possono essere effettuate dall'Organo esecutivo fino al 31
dicembre.
7) Variazioni al piano esecutivo di gestione possono anche avvenire ad
iniziativa della Giunta, che ne richiede l'elaborazione ai
componenti Responsabili dei serivizi. Eventuale parere
tecnico-amministrativo contrario reso dai Responsabili medesimi
deve essere motivato, così come deve essere motivata la
deliberazione che adotta le variazioni nonostante il parere
tecnico-amministrativo contrario.
8) Sulle proposte di modifiche al bilancio } obbligatorio la resa del
parere tecnico-amministrativo da parte dei componenti Responsabili
di servizio.
ART. 19/bis
MODIFICA DEL BILANCIO, DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
1) Le modifiche al bilancio ed al piano esecutivo di gestione di cui
ai precedenti articoli dal 16 al 19 che comportano variazioni ai
programmi e progetti inseriti nei documenti di programmazione,
devono contestualmente essere apportate alla relazione previsionale
e programmatica ed al bilancio pluriennale.
2) Sulle proposte di modifiche al bilancio } obbligatoria la resa
del parere tecnico-amministrativo da parte dei componenti
Responsabili di servizio.
3) I membri del Consiglio possono presentare emendamenti alle
proposte di modifica al bilancio, che si riferiscano congiuntamente
al bilancio annuale e pluriennale ed alla relazione previsionale e
programmatica, con limitazioni di cui al precedente art.13, comma 8.
4) Gli emendamenti sono posti in votazione nello stesso ordine
cronologico con il quale sono stati presentati e dopo aver acquisito
i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, contabile e
dell'Organo di revisione.
CAPO__IV
GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 20
FASI PROCEDURALI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE
1) La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le
seguenti fasi procedurali:
a) accertamento;
b) emissione dell'ordinativo di incasso;
c) riscossione;
d) versamento.
Art. 21
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
1) L'entrata } accertata quando verificata la ragione del credito e la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico, viene individuata la
persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da
incassare e fissata la relativa scadenza, si pu¦ attribuire su base
certa alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito.
2) L'accertamento dell'entrate avviene sulla base dell'idonea
documentazione acquisita dal Responsabile del procedimento.
3) Le entrate concernenti i tributi propri sono accertate a seguito
dei ruoli emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite
per legge.
4) Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o
di altri Enti pubblici sono accertate sulla base dei provvedimenti
di assegnazione.
5) Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e
rimborsi di crediti sono accertate sulla base di atti
amministrativi o di contrattiche ne quantificano l'ammontare.
6) Le entrate derivante da gestione di servizi sono accertate a
seguito di riscossione oppure di emissione di liste di carico o di
ruoli.
7) Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del
contratto stipulato con Istituti di credito ovvero della
concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e
Prestiti e dagli Istituti di Previdenza.
8) Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono
accertate in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo.
9) Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla
base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti
giudiziari.
10) In ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione
concernente il credito l'accertamento viene effettuato
contestualmente alla riscossione del medesimo.
11) Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata
l'entrata di cui al precedente comma 2, che ha acquisito la
documentazione idonea a supporto, } tenuto a trasmettere la
documetazione medesima, entro quindici giorni dall'acquisizione,
alla Ragioneria, che provvederà all'annotazione nelle scritture
contabili di entrata.
12) Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio
e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono
minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo
concorrono a determinare i risultati della gestione.
Art. 22
EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO
1) Con gli ordinativi di incasso si dà ordine al Tesoriere di
riscuotere una determinata somma dovuta all'Ente.
2) Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per
ciascun anno finanziario recano le seguenti indicazioni.
a) esercizio finanziario;
b) risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e
competenza;
c) codifica;
d) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
e) causale della riscossione;
f) importo in cifre e lettere;
g) data di emissione;
h) eventuali vincoli di destinazione delle entrate;
i) attribuzione alla contabilità speciale fruttifera e infruttifera
a cui le entrate devono affluire;
l) eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere
effettuata.
3) Ogni ordinativo di incasso } sottoscritto dal Responsabile della
Ragioneria.
4) Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per
l'esecuzione a cura dela Ragioneria. L'inoltro al Tesoriere avviene
a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno }
restituito firmato per ricevuta.
5) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista
per l'anno 2002, l'importo dell'ordinativo d'incasso deve essere
espresso in doppia valuta.
Art. 23
RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELLE ENTRATE
1) Le entrate sono riscosse dal Tesoriere mediante ordinativi
d'incasso emessi dall'Ente, contro rilascio di quietanze
contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito
bollettario che } unico per ogni esercizio, anche se costituto da
piu' fascicoli.
2) Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente,
le somme che i Terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a
favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre
l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "
salvi i diritti del Comune di Bronte ".
3) Tali riscossioni saranno temepestivamente segnalate alla
Ragioneria, alla quale il Tesoriere deve richiedere l'emessione
degli ordinativi di incasso entro 30 giorni dalla segnalazione
stessa.
4) Il prelevamento delle disponibilità esistenti all'Ente } disposto
esclusivamente dall'Ente medesimo mediante preventiva emissione di
ordinativo di incasso, con cadenza massima quindicinale.
5) Le entrate possono anche essere riscosse da incaricati interni ed
esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell'Ente. In Tal
caso, le somme riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al
Tesoriere entro il giorno succesivo.
Art. 24
RESIDUI ATTIVI
1) Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'art.21
e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2) Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio
esclusivamente le entrate riaccertate a seguito di revisione
annuale in sede di conto del bilancio.
3) Gli ordinativi di incasso totalmente o parzialmente inesistenti a
chiusura dell'esercizio, sono restituiti dal Tesoriere alla
Ragioneria entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
4) Entro i successivi 15 giorni, la Ragioneria provvede ad annullare i
titoli totalmente inesistenti ed a ridurre e modificare negli altri
elementi quelli inesistenti parzialmente.
Art. 25
VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE
1) Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata
l'entrata } tenuto a curare, anche a seguito di segnalazione della
Ragioneria, che l'accertamento e la riscossione delle entrate
trovino puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione.
CAPO__V
GESTIONE DELLE SPESE
FASI PROCEDURALI DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE
1) La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti
fasi proceduali:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione;
d) pagamento.
Art. 27
IMPEGNO DELLE SPESE
1) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e
dallo statuto, adottano atti di impegno nei limiti dei fondi
previsti dal bilancio.
2) Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, anche in
attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai
Responsabili dei servizi con proprie determinazioni. Le
determinazioni sono classificate cronologicamente per servizio di
provenienza e raccolta in copia presso la Segreteria.
3) Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri nei
seguenti casi:
a) per spese correnti per le quali sia indinspensabili assicurare la
continuità del servizio, requisito che deve essere attestato nella
proposta di provvedimento dal Responsabile del competente servizio;
b) per spese per affitti e altre continuative e ricorrenti per le
quali l'impegno pu¦ estendersi a piu' esercizi quando ci¦ rientri
nelle consuetudini o quando il Comune ne riconosca la necessità o
la convenienza; il requisito della necessità o della convenienza
deve essere attestato nella proposta di provvedimento dal
Responsabile del competente servizio;
c) per spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del
bilancio pluriennale.
4) Non possono essere assunti impegni per spese non previste nei
programmi e progetti dei documenti di programmazione. Nei casi di
assoluta mancanza progettuale e di necessaria integrazione in
aumento dei programmi e progetti originariamente previsti, salvo
per quest'ultimo caso, che all'integrazione possa provvedersi con
prelevamento dal fondo di riserva, il divieto pu¦ essere superato
previa adozione degli atti di cui al precedente articolo 20.
5) Non possono, altresì essere assunti impegni per spese pur
previste nei programmi e progetti dei documenti di programmazione,
qualora non risultino superiore al 50 per cento della progettualità
originaria ovvero, se inferiore, non venga attestato nell'atto che
con i successivi impegni tale percentuale verrà raggiunta. In tal
caso deve intendersi soddisfatto il principio di coerenza.
6) Le spese per il trattamento economico tabellare già attributio al
personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate
di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compreso gli interessi di
preammortamento e gli oneri accessori, nonch} per quelle dovute
nell'esercizio di base a contratti o disposizioni di legge, si
considerano impegnate con l'approvazione del bilancio e successive
variazioni.
Art. 28
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
1) I Servizi che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o
provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare, in
modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti a
trasmettere alla ragioneria le proposte, le determinazioni e i
provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti,
dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio cui devono essere
imputati gli oneri medesimi.
2) La ragioneria esegue le verifiche di cui al successivo art.30,
annotando nelle scritture gli impegni in corso di formazione e
apponendo sulle proposte di deliberazione l'attestazione di
copertura finanziaria, in sede di espressione del parere di
regolarità contabile e sulle determinazioni il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Art. 29
ADEMPIMENTI PROCEDURALI ATTI DI IMPEGNO
1) Tutti gli atti di cui al precedente articolo, non appena
formalizzati, devono essere inoltrati alla Ragioneria dalla
Segreteria della Giunta e del Consiglio o dai Servizi per
l'annotazione. L'inoltro deve avvenire a mezzo elenco entro 15
giorni dalla formalizzazione.
2) Alla Ragioneria devono essere trasmessi, negli stessi termini e con
le stesse modalità gli atti che impegnano il bilancio pluriennale.
3) Qualora gli atti che hanno formato oggetto di impegno non siano
stati formalizzati, la Segreteria della Giunta o del Consilgio, o
i Servizi, sono tenuti, ognuno per gli atti di propria competenza,
a trasmettere copia alla Ragioneria entro il termine massimo del 5
gennaio dell'esercizio successivo.
4) E'fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il
procedimento di spesa conclusosi con il perfezionamento
dell'obbligazione verso terzi, di dare comunicazione alla
Ragioneria non oltre i quindici giorni successivi, del titolo
giuridico, del soggetto creditore e della somma dovuta. Per le
obbligazioni perfezionate dopo il 22 dicembre, la comunicazione
deve essere resa entro il 5 gennaio dell'esercizio provvisorio.
5) Gli atti relativi a mutui assunti e ad entrate, sia di parte
corrente che in conto capitale, aventi destinazione vincolata per
legge, in forza dei quali si considerano impegnate le
corrispondenti spese, devono essere trasmessi dal Responsabili del
procedimento con il quale viene accertata l'entrata, entro 15
giorni dall'avvenuta acquisizione dell'idonea documentazione.
6) L'importo dell'impegno } parificato a quello del contratto. Agli
effetti contabili, l'atto di aggiudicazione } equiparato al
contratto.
Art. 30
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
1) Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Ente non }
esecutivo se privo dell'attestazione della relativa copertura
finanziaria da parte del Responsabile della Ragioneria.
2) Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di
esercizi successivi, l'attestazione di copertura viene resa con
riferimento ai corrispendenti stanziamenti del bilancio pluriennale
e dei bilanci annuali seguenti.
3) Con l'attestazione viene garantita la disponibilità finanziaria sul
pertinente stanziamento di bilancio.
4) Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di
destinazione, l'attestazione di copertura finanziaria pu¦ essere
resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.
5) La copertura finanziaria viene resa in sede di espressione del
parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e
congiuntamente alla regolarità contabile nel visto sulle
determinazioni dei Responsabili dei servizi.
Art. 31
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
1) Il Responsabile della Ragioneria esprime il parere di regolarità
contabile su ogni proposta di deliberazione ed oppone il visto di
regolarità contabile su ogni determinazione che comporti entrate o
spese previa verifica:
a) della regolarità della documentazione;
b) della corretta imputazione delle entrate e della spesa;
c) dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto
dell'obbligazione;
d) della conformità alle norme fiscali;
e) del rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e delle
norme del presente regolamento;
f) della coerenza con i programmi e progetti dei documenti di
programmazione.
2) Il parere a il visto di cui al comma precedente deve essere reso o
opposto non oltre 10 giorni dalla data di ricezione degli atti con
un termine minimo di almeno tre giorni.
3) L'Organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere
negativo, pu¦ ugualmente assumere il provvedimento con apposita
motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere
stesso.
4) Il parere } reso nel contesto del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, sulle dterminazioni dei
Responsabili dei serivizi. Il riscontro di irregolarità contabili,
da motivare adeguatamente da parte del responsabile della
ragioneria, non consente l'apposizione del visto e,
conseguentemente, l'esecutività delle determinazioni.
5) Il parere contabile contrario reso sulle deliberazioni assunte
disattendendo il parere stesso, non impedisce l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
sulle determinazioni dei responsabili dei servizi adottate in
esecuzione. In tal caso, il visto conterrà anche il richiamo al
parere espresso sulle deliberazioni.
6) In caso di parere tecnico-amministrativo o di regolarità contabile
per mancato rispetto dei presupposti di cui alla lettera f del
precedente comma 1, qualora la deliberazione venisse egualmente
adottata, all'accertamento della inammissibilità e della
improcedibilità } deputato il Segretario, il quale deve esprimere
entro i cinque giorni successivi all'adozione. Nelle more, la
deliberazione non pu¦ essere eseguita.
Art. 32
SPESE PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA
1) Nel caso di lavori pubblici ordinari a seguito di eventi
eccezionali o imprevedibili, allorquando ricorrono circostanze
riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario
a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di
spesa pu¦ essere formalizzato con provvedimento da assumere non
oltre il trentesimo giorno successivo all'adozione della
prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso.
2) Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono
regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre.
3) In caso di mancata formalizzazione non pu¦ darsi corso
all'emissione del mandato di pagamento.
4) I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi
all'Organo di revisione a cura del Responsabile del Servizio.
Art. 33
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
1) La liquidazione della somma certa e liquida dovuta } effettuata dal
Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento
di spesa, sula base dei documenti giustificativi comprovanti il
diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento
dell'obbligazione giuridica da parte dello stesso creditore.
2) L'atto di liquidazione, che assume la forma di determinazione,
potrà essere adottato dopo aver preso in carico beni acquistati e,
se necessario, provveduto al loro collaudo e alla loro
inventariazione.
3) La determinazione adottata dal Responsabile del Servizio, con la
quale viene liquidata la spesa, } trasmessa, unitamente ai
documenti giustificativi, alla Ragioneria per i controlli e
riscontri amministrativi contabili e fiscali.
4) Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni
permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide
con la fase dell'ordinazione di cui al successivo art.34 e vi
provvede direttamente il Responsabile del Servizio finanziario.
5) La mancata indicazione in fattura degli estremi della comunicazione
dell'impegno e della copertura finanziaria, effettuata dal
Responsabile del servizio al momento dell'ordinazione della
fornitura o prestazione, non consente il riscontro della
Ragioneria, che } tenuta alla restituzione della determinazione per
la necessaria integrazione.
7) Qualora nelle determinazioni sia evidenziato che la comunicazione
non } stata effettuata e, tuttavia, sussistono tutti i requisiti
che consentono la liquidazione della fattura, la Ragioneria non pu¦
omettere il riscontro.
Art. 34
ORDINAZIONE DELLE SPESE
1) L'ordinazione } la fase con la quale viene impartito l'ordine di
pagare il creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato
di pagamento, a cura del Servizio finanziario, firmato dal
Ragioniere, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio
finanziario, tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti elementi:
a) esercizio finanziario;
b) intervento o capitolo di bilancio, distintamente oer residui o
competenza e relativa disponibilità;
c) codifica;
d) creditore, nonch}, ove richiesto, codice fiscale o partita IVA;
e) causale del pagamento
f) somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione a
quietanzare dell'importo netto e delle ritenute operate;
g) modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a
quietanzare nei casi di pagamento diretto;
h) data di emissione;
i) estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al
quale il mandato viene emesso;
l) eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere
eseguito.
2) Il servizio finanziario emette ordinativi di pagamento in ordine
cronologico entro quindici giorni dal ricevimento delle
determinazioni di liquidazioni da parte dei responsabili dei
servizi, previa apposizione del visto per la regolarità contabile e
fiscale.
3) L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elnco in duplice copia,
numerato e datato, di cui uno restituito firmato per ricevuta.
4) Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati
sullo stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una
plurarità di soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante
i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i
diversi importi da corrispondere.
5) Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento,
ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle
retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle
rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza
successiva a tale data.
6) Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione
alla Ragioneria anche in conformità a quanto stabilito con la
convenzione di tesoreria.
7) Ogni mandato di pagamento } corredato dagli atti e documenti
giustificativi della spesa.
8) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista
per l'anno 2002, l'importo dell'ordinativo di pagamento deve essere
espresso in doppia valuta.
Art. 35
PAGAMENTO DELLE SPESE
1) Il pagamento } il momento conclusivo del procedimento di
effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da
parte del Tesoriere, della obbligazione verso il creditore.
2) Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente
tramite il Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso
il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal
relativo regolamento.
3) Il Tesoriere } tenuto ad effettuare, anche in assenza di
ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari,
da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. La Ragioneria entro
quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso,
provvede ad emettere il mandato di pagamento dandone comunicazione
al servizio competente.
4) La richiesta di pagamento di Euro con mezzi non monetari, dovrà ri--
sultare da esplicita annotazione nel mandato di pagamento.
Art. 36
RESIDUI PASSIVI
1) Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio
esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di
revisione in sede di conto di bilancio.
2) L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto
dal Responsabile della Ragioneria, deve essere consegnato al
Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.
3) Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma
precedente, il Tesoriere } tenuto ad estinguere mandati di
pagamento, emessi in conto residui, sulla base di attestazione di
sussistenza del debito resa dal Responsabile della Ragioneria in
sede di ordinazione della spesa.
Art. 37
SPESE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO
1) Le spese del Servizio Economato sono disciplinate dalle apposite
norme regolamentari che dettano disposizioni relativamente alla
esecuzione alla liquidazione ed al pagamento, nonch} a quant'altro
necessario per la completa disciplina.
CAPO__VI
SCRITTURE CONTABILI
Art. 38
SISTEMA DI SCRITTURE
1) Il sistema di contabilità utilizzando anche i sistemi informatici e
relativi supporti, deve consentire la rilevazione dell'attività
amministrativa sotto l'aspetto:
a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio , onde
consentire di rilevare, per ciascuna risorsa e intervento, la
situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a
fronte dei relativi stanziamenti, nonch} la situazione delle somme
riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare,
anche relativamente alla gestione dei residui;
b) patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e
passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della
consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario,
delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della
gestione del bilancio o per altra causa, nonch} la consistenza del
patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
c) economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti
positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.
Art. 39
CONTABILITA' FINANZIARIA
1) La tenuta delle scritture finanziarie } realizzata attraverso i
seguenti libri e registri contabili:
a) Il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le
variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle
rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;
b) il mastro delle spese, contenete lo stanziamento iniziale e le
variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle
rimaste da pagare per ciascun intervento;
c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per
ciascun intervento la consistenza dei crediti e dei debiti
all'inizio di esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse
o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine
esercizio;
d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei
fatti di gestione.
Art. 40
CONTABILITA' PATRIMONIALE
1) Strumento della contabilità patrimoniale } l'inventario.
2) Per la formazione, procedure e aggionamento, si fà rinvio agli
articoli contenuti nel successivo capo IX.
Art. 41
CONTABILITA' ECONOMICA
1) Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base
della contabilità economica. A tal fine, gli accertamenti di
entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale
i corrispondenti componenti economici positivi e negativi si
riferiscono.
2) I componenti economici positivi e negativi non registrabili in
contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di
rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che
li ha determinati.
3) A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli
ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto
economico e del prospetto di conciliazione.
4) Rilevazioni piu' dettagliate per servizi o per centri di costo sono
eseguite in funzione delle determinazioni di cui all'ultimo comma
del successivo art.45.
Art. 42
SCRITTURE COMPLEMENTARI - CONTABILITA' FISCALE
1) Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture
finanziarie, economiche e patrimoniali sono opportunamente
integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in
osservanza delle specifiche disposizioni in materia.
CAPO_VII_
RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE
Art. 43
RENDICONTO DELLA GESTIONE
1) I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto
che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto
del patrimonio.
2) Al rendiconto } allegata una relazione illustrativa della Giunta
sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui
fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella
relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione
condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti
rispetto alle previsioni.
3) Il rendiconto } deliberato dal Consilgio entro il 30 giugno
successivo alla chiusura dell'esercizio.
4) La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto }
accompagnata dalla relazione dell'Organo di revisione di cui
all'art.57, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142 recepita con
L.R. 11 dicembre 1991 n.48.
5) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista
per l'anno 2002, gli indici finanziari e di attività, di cui al D.P.
R. n.194/96 dovranno essere espressi in doppia valuta.
Art. 44
CONTO DEL BILANCIO
1) Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del
bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto
dalle vigenti disposizioni economiche.
2) Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di
riscontro delle condizioni di decitarietà e la tabella dei
parametri gestionali.
3) Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici
generali e parametri gestionali pu¦ essere proposto alla Giunta e
da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio
controllo di gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno. La
Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono
richiedre elaborazioni e alegazioni al conto del bilancio di altri
specifici indicatori e parametri.
4) Il conto del bilancio rileva consclusivamente il risultato
contabile di gestione e quello di amministrazione.
5) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea,
prevista per l'anno 2002,( I riepiloghi per titoli e categorie di
entrata nonch} i riepiloghi per titoli finanziari e servizi
dovranno essere espressi in doppia valuta).
Art. 45
CONTO ECONOMICO
1) Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi
dell'attività dell'Ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti
disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato
economico dell'esercizio.
2) Al conto economico } accluso un prospetto di conciliazione che
raccorda, mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni
finanziari al conto economico ed al conto del patrimonio con
l'aggiunta degli elementi economici e dei valori patrimoniali
rilevati dalla contabilità economica e patrimoniale.
3) Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per
servizi o per centri di costo pu¦ essere presentato alla Giunta e
da questa comunicato al Presidente del Consilgio dal Servizio
controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La
Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono
richiedere l'elaborazione e l'allegazione al conto economico, dal
successivo esercizio, di altri specifici conti economici.
4) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista
per l'anno 2002, i totali del passivo e dell'attivo, nonch} del pa-
trimonio netto dovranno essere espressi in doppia valuta.
Art. 46
CONTO DEL PATRIMONIO
1) Il conto del patrimonio individua, descrive classifica e valuta le
attività e le passività finanziarie e permanenti quali risultano
all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema previsto
dalle vigenti disposizioni normative.
2) Il risultato differenziale rapprsenta il patrimonio netto o il
deficit patrimoniale.
Art. 47
CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
1) L'Economo, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile
interno incaricato del maneggio di pubblico denaro e della gestione
di beni, nonch} coloro che si ingeriscono negli incarichi attributi
a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione
wntro il mese di febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle
vigenti disposizioni normative.
Art. 48
MODALITA' DI FORMAZIONE DEL RENDICONTO
1) La resa del conto del tesoriere e di quello degli agenti contabili
interni forma oggetto di appositi verbali di consegna alla
Ragioneria da redigersi entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2) La Ragioneria procede, alla verifica dei conti e della allegata
documentazione entro i successivi 30 giorni, dando conferma della
regolarità e completezza oppure contestando carenze e irregolarità
a fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti
contabili interni formulano le controdeduzioni e integrano o
modificano la documentazione entro i successivi dieci giorni.
3) All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto
economico e conto del patrimonio con allegati gli elenchi e le
tabelle in obbligo, provvede la Ragioneria entro il 15 maggio,
trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di
deliberazione consiliare alla Giunta.
4) Entro il mese di febbraio, i Responsabili dei Servizi elaborano la
proposta di relazione al rendiconto della gestione, trasmettendola
al servizio controllo di gestione che, entro il 15 maggio, ne cura
la stesura coordinata inoltrandola alla Giunta.
5) La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione,
approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione
consiliare, inoltrando gli atti all'Organo di revisione entro il 20
maggio, a cura del Segretario.
6) L'Organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi 20
giorni.
7) La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo
schema di rendiconto i relativi allegati e la relazione dell'Organo
di revisione sono messi a disposizione dei componenti dell'Organo
consiliare, mediante inoltro al Presidente del Consiglio entro il
10 giugno a cura del Segretario.
8) Il rendiconto } approvato dall'Organo consiliare il 30 giugno
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
9) Dell'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria da
comunicazione al Tesoriere.
Art. 49
ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
1) La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti
in tutto o in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione
o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o
dubbia esigibilità } effettuata contestualmente all'approvazione
del rendiconto.
2) Per ogni residuo attivo eliminato deve daresene motivazione idoena
a rendere conto della eliminazione , a tal, fine, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, il Responsabile del procedimento con il
quale } stata accertata l'entrata nell'esercizio di competenza,
deve trasmettere alla Ragioneria apposita comunicazione: In
mancanza, i residui attivi si intendono totalmente confermati.
3) I crediti eliminati per inesigibilità sono tenuti in evidenzia in
apposito elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione. La eliminazione totale o
parziale dei residui passivi per insussistenza o prescrizione }
effettuata contestualmente all'approvazione del conto consuntivo.
I residui passivi riportati, giusta il disposto dell'ordinamento
finanziario e contabile degli Enti locali, in mancanza di
obbligazioni giudicamente perfezionata o senza riferimento a
procedure di gara bandite prime della fine dell'esercizio, possono
essere eliminati, su proposta dei componenti Responsabili dei
servizi, con deliberazione della Giunta da adottarsi entro il mese
di febbraio di ciascun anno.
Art. 50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1) L'avanzo di amministrazione } determinato da una eccedenza del
fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi.
2) Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del
bilancio } tenuta indisponibile la quota a fronte di fondi
vincolati destinati sia al finanziamento di spese correnti che di
spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento.
3) Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti
complessivamente in avanzo e, tuttavia, per l'indisponibilità da
attribuire alle quote di cui al comma precedente, la parte di
risultato contabile di amministrazione disponibile determina
risultanze in negativo, alla copertura del disavanzo parziale si
provvede nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo
successivo.
4) Le quote di avanzo di amministrazione a fronte di fondi vincolati a
spese correnti ed a spese in conto capitale e dei fondi di
ammortamento, possono essere utilizzate esclusivamente per le
finalità cui sono destinati i finanziamenti correlati.
Art. 51
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1) Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei
residui passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi.
2) Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la
copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in
corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente successivi.
Entro il 30 Novembre l'organo consiliare adotta il necessario prov-
vedimento per il riequilibrio della gestione.
3) Il finanziamento del disavanzo assicurato mediante utilizzo di
tutte le entrate, compresi i proventi di alienazione di beni
patrimoniali disponibili, con esclusione dei prestiti e di quelle
aventi specifica destinazione per legge, ovvero mediante riduzione
di spesa.
4) l'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo
accertato in sede di rendiconto, per intero o per la parte che si
intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un
provvedimento di assestamento di bilancio.
5) Il disavanzo di amministrazione } applicato al bilancio in aggiunta
alle quote non disponibili nel risultato di amministrazione per i
fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese
correnti e spese in conto capitale.
Art. 52
DEBITI FUORI BILANCIO
1) Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della
legittimità di debiti fuori bilancio, l'Organo consiliare adotta il
relativo provvedimento indicando contestualmente i mezzi di
copertura.
2) La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento
di debiti fuori bilancio } sottoposta all'Organo consiliare per
l'adozione con procedura d'urgenza e comunque, non oltre il
trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.
3) Nel parere tecnico-amministrativo reso dal Responsabile del
serivizio proponente la deliberazione deve essere attestato, nei
casi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali, se l'acquisizione dei beni o servizi per i quali si propone
il riconoscimento sia avvenuta nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza e se la spesa rientri in
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento e in quali limiti.
4) Qualora l'ultimo rendiconto approvato presenti un disavanzo di
amministrazione complessivo superiore al 5 per conto delle entrate
correnti, } fatto divieto di assumere impegni di spesa per servizi
non espressamente previsti dalla legge. Analogo divieto si applica
qualora l'ultimo rendiconto approvato rechi l'indicazione dei
debiti fuori bilancio, per i quali non sia già proposta
deliberazione di riconoscimento e finanziamento con annotazione
nelle scritture degli impegni in corso di formazione, per un
ammontare superiore all'eventuale avanzo di amministrazione
disponibile. Il divieto cessa con l'adozione della deliberazione
di ripIAno del disavanzo di amministrazione e, per i debiti fuori
bilancio, di riconoscimento e finanziamento.
Art. 53
PUBBLICITA' DEL RENDICONTO
1) Il rendiconto dell'esercizio una volta divenuto esecutivo resta
depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che
vogliano esaminarlo presso l'ufficio di Segreteria.
2) Del deposito si dà informazione a mezzo avviso pubblico all'albo
pretorio dell'ente.
ARt. 54
TRASMISSIONE DEL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI
1) Il rediconto e i suoi allegati, sono trasmessi alla Sezione Enti
Locali della Corte dei Conti entro 30 giorni dal definitivo esame
del Comitato di Controllo a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario.
2) Il conto del tesoriere ed il conto degli agenti contabili interni,
unitamente agli allegati in obbligo, sono trasmessi alla Sezione
giurisdizionale regionale della Corte di Conti entro un mese dalla
esecutività della deliberazione approvativa del rendiconto a cura
del Responsabile del Servizio Finanziario.
CAPO_VIII
SEZIONE DI TESORERIA
Art. 55
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1) L'affidamento del servizio viene effettuato mediante la procedura
della licitazione privata da esperirsi tra Istituti di credito con
sportello operante nel territorio comunale sulla base dei criteri
stabiliti con deliberazione dell'Organo consiliare ed espletato in
base a convenzione anch'essa deliberata dall'Organo consiliare.
2) Il Tesoriere } agente contabile dell'Ente.
Art. 56
CONVENZIONE DI TESORERIA
I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolate dalla legge e
da apposita convenzione di tesoreria. In particolare la convenzione
stabilisce:
a) la durata del servizio;
b) il rispetto delle norme di cui al sistema di Tesoreria unica
introdotto dalla legge 29 ottobre 1984 n.720 e successive
integrazioni e modificazioni;
c) le anticipazioni di cassa;
d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al Tesoriere;
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da
trasmettere agli Organi centrali ai sensi di legge.
Art. 57
OPERAZIONI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO
1) Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria
deve essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle
operazioni di riscossione } a carico del tesoriere. La modulistica
deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del
Responsabile della Ragioneria e non soggetta a vidimazione.
2) La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente
sul giornale di Cassa. Le riscossioni in attesa della emissione di
ordinativi di incasso, sono registrate come entrate provvisorie
restando, comunque a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la
causale dell'incasso.
3) Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le
operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante
trasmissione di copia stralcio del giornale cassa o documento
similare. Qualora la Ragioneria rilevi discordanze alle scritture
contabili dell'Ente formula entri i successivi dieci giorni, le
opportune contestazioni.
Art. 58
COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DOCUMENTI
FRA COMUNE E TESORIERE
Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del
bilancio, le verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei
pagamenti, nonch} la trasmissione dei mandati di pagamento e degli
ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi
informatici e relativi supporti qualora cio sia concordato fra le
parti.
Art. 59
VERIFICHE DI CASSA
1) Il tesoriere } responsabile della corretta tenuta e conservazione
dei documenti e dei registri d'obbligo, dai quali possano rilevarsi
le giacenze di liquidità distinte dei fondi a destinazione
vincolata e la dinamica delle singole componenti.
2) Il Tesoriere } altresì tenuto a mettere a disposizione del Comune e
dell'Organo di revisione tutta la documentazione utile per le
verifiche di cassa.
Art. 60
GESTIONE DEI TITOLI E VALORI
1) Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono
disposte dal Responsabile della Ragioneria.
2) Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme, valori
o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con
l'Ente sono sottoscritti dal Responsabile della Ragioneria con le
modalità nei tempi di cui ai precedenti artt.22 e 23.
3) L'autorizzazione allo svincolo dei depositi, di somme, valori o
titoli costituti da terzi } disposta dal Responsabile del Servizio
competente che ha acquistato la documentazione giustificativa del
diritto al rimborso. L'atto di liquidazione e l'ordinazione della
spesa sono sottoscritti dallo stesso Responsabile del Servizio.
4) I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali,
d'asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di Tesoreria diversa
dalla quietanza e annotati in apposito registro tenuto a cura del
competente Servizio. Lo svincolo avviene su ordina zione del
Responsabile del Servizio che effettua la gara.
Art. 61
RESA DEL CONTO
1) Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi
dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
2) In conto del Tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare
la gestione di cassa.
3) Per tutta la fase di transizione alla moneta unica Europea, prevista
per l'anno 2002, gli scarti di arrotondamento derivanti dal risulta-
to della conversione EURO - LIRA sono irrilevanti ai sensi dell'art.
6 della L. 433/97.
CAPO_IX
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 62
BENI COMUNALI
1) I beni si distinguono in mobili, tra quelli immateriali, ed
immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a) Beni soggetti al regime del demanio;
b) Beni patrimoniali indisponibili;
c) Beni patrimoniali disponibili.
Art. 63
INVENTARIO DEI BENI SOGGETTI AL REGIME DEL DEMANIO
1) L'invetario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:
a) la denominazione,l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
c) il valore determinato secondo la normativa vigente espresso in dop-
pia valuta (Lire - Euro);
d) l'ammontare delle quote di ammortamento espresso in doppia valuta
( Lire - Euro )
Art. 64
INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
L'invetario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:
a) la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei regsitri immobiliari,
gli estremi catastali,la destinazione urbanistica laddo ve si
tratti di terreni;
c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
d) la stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico
sanitarie;
e) le servit` i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
f) l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
g) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni espresso in
doppia valuta (Lire - Euro )
h) l'ammontare delle quote di ammortamento espresso in doppia valuta
( Lire - Euro )
i) gli eventuali redditi espressi in doppia valuta ( Lire - Euro )
Art. 65
INVETARIO DEI BENI MOBILI
L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) il luogo in cui si trovano;
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c) la quantità e la specie;
d) il valore dei beni mobili non inferiore a #.300.000;
e) l'ammontare delle quote di ammortamento relative ai beni mobili
non registrati di valore unitario non inferiore a #.2.000.000 ai fi-
ni dell'inserimento dei valori nel Conto Economico e nel Conto del
Patrimonio i beni di cui al presente comma si considerano interamen-
te ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acqui-
sizione.
2) Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene
tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
3) I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico
ed artistico sono descritti anche in un separato inventario con le
indicazioni atte ad identificarli.
4) Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e
facilmente deteriorabili ed i mobili di valore individuale
inferiore a lire trecentomila ascrivibili alle seguenti tipologie:
A) mobilio, arredamenti e addobbi;
B) strumenti e utensili;
C) attrezzature di ufficio.
5) La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso,
perdita, cessione od altri motivi } disposta con provvedimento del
Responsabile del Servizio patrimonio, su proposta
dell'utilizzatore.
Art. 66
PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI
Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio
al patrimonio nonch} dal patrimonio indisponibile al patrimonio
disponibile e viceversa, } disposto con provvedimento del Sindaco.
Art. 67
AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI
1) Gli inventari sono tenuti constantemente aggiornati e chiusi al
termine di ogni esercizio finanziario.
2) E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture
relativi al patrimonio.
3) La variazione di uno o pi` indicazioni elencate negli artt.da 63 a
65 } disposta con provvedimento del Responsabile del servizio
patrimonio, su proposta documentata del servizio utilizzatore.
Art. 68
VALUTAZIONE DEI BENI E RILEVAZIONI DELLE VARIAZIONI
1) Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui
alle disposizioni normative vigenti.
2) Il valore dei beni immobili } incrementato degli interventi
manutentivi di ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal
Titolo II della spesa del conto del bilancio alla colonna
pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni rilevati in
contabilità economica.
3) Il valore } ridotto per variazioni rilevabili dal conto del
bilancio ovvero per incrementi determinati da fatti esterni alla
gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
4) Nel caso di acquisizione gratuite di beni, la valutazione }
effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o, in
mancanza, sulla base di apposita perizia.
5) Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene
inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia
altrimenti valutabile o congruo.
Art. 69
AMMORTAMENTO DEI BENI
1) Gli intereventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa
corrente di bilancio per l'accantonamento della quota di
ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla
quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento
previsti dalle vigenti normative al valore dei beni patrimoniali
relativi,rilevabili ecc.:
2) La misura percentuale proposta annualmente dalla Giunta e
comunicata alla Ragioneria entro il 30 Aprile dell'anno precedente
a quello cui il bilancio si riferisce, con proiezione triennale in
mancanza di proposta, si intende confermata la misura stabilita
l'anno precedente.
3) Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di
esercizio sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle
vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali
relativi, per intero.
4) Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì portati
in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale.
5) Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità cui al primo
comma i beni mobili non registrati di valore inferiore a lire due
milioni. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e
nel conto del patrimonio, i beni cui al presente comma, si
considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a
quello della loro acquisizione.
6) I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in
fase di prima applicazione, si considerano interamente
ammortizzati.
7) L'intervento da iscrivere in bilancio per l'accertamento della
quota annuale del fondo svalutazione crediti } quantificato in
misura percentuale sui residui attivi rinvenenti dalla gestione
della competenza del penultimo esercizio precedente a quello cui si
riferisce il bilancio. La misura percentuale } determinata con le
stesse modalità previste al secondo comma dell'articolo precedente
e si applica sulle entrate correnti del Titolo III, al netto delle
poste compensative con la spesa.
CAPO_X
VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 70
CONTROLLO FINANZIARIO
1) Il controllo finanziario } funzionale alla verifica della regolare
gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento
all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle
entrate.
2) Il Comune } tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e
durante la gestione il pareggio finanziario gli equilibri stabili
in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e
contabili stabilite dalla legge.
3) La Ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso
dell'esercizio , della sussisstenza dei requisiti di equilibrio
dandone comunicazione bimestrale al Sindaco al Presidente del
Consiglio, all'Organo di revisione e al Segretario.
4) Qualora in sede di controllo finanziario, dovessero evidenziarsi
degli squilibri nella gestione della competenza o dei residui, la
Ragioneria } tenuta a darne tempestiva comunicazione agli Orhani
previsti al comma precedente, formulando le opportune valutazioni e
proponendo cintestualmente le misure necessarie al ripristono degli
equilibri. La comunicazione deve, in ogni caso, essere effettuata
entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.
5) Il Consiglio, in presenza di comunicazione di cui al comma
precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli
equilibri entro 60 giorni.
6) Il Consiglio, in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre
di ciascun anno il provvedimento con il quale dà atto
dell'insussistenza di condizioni di squilibrio.
Art. 71
VERIFICA DEI PROGRAMMI
1) Ciascun responsabile di Servizio provvede durante tutto il corso
dell'esercizio alla verifica sull'andamento della realizzazione
degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata
relazione bimestrale al Sindaco e al Presidente del Consiglio,
dandone comunicazione anche all'Organo di revisione e al Servizio
controllo di gestione.
2) Il Consiglio, entro il 30 settembre ed il 30 novembre di ciascun
anno, esprime le proprie valutazioni sullo stato di attuazione dei
programmi e del permanere degli equilibri di bilancio.
Art. 72
CONTROLLO DI GESTIONE
1) Il modello organizzativo della struttura, le procedure e le
modalità per l'applicazione del controllo di gestione, le eventuali
collaborazioni esterne, le determinazioni sulla resa del servizio
in convenzione con altri Enti locali e quanto altro necessario per
la completa disciplina sono previste dalle apposite norme
regolamentari.
CAPO_XI
REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Art. 73
ORGANO DI REVISIONE
1) Il controllo interno e la revisione della gestione economica
finanziaria } affidato in attuazione della legge nazionale e
regionale e dello Statuto all'Organo di revisione.
2) L'Organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune in
idonei locali per le proprie riunioni e per la consevazione della
documentazione.
3) I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni:
a) possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue
Istitutzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario o ai
Responsabili dei Servizi, tali atti e documenti sono messi a
disposizione nei termini previsti o comunque con la massima
tempestività.
b) ricevono la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti
iscritti;
c) partecipano alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed
approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
d) partecipano, quanto invitati, alle sedute del Consiglio, della
Giunta, delle Commissioni consiliari e del Consiglio di
Amministrazione delle Istitutzioni, a richiesta dei rispettivi
Presidenti;
e) ricevono l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal
Consiglio e delle determinazioni del Sindaco e dei Responsabili dei
Servizi.
4) L'Organo di Revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato,
provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio contenente
considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e
sulle norme comportamentali dell'Organo stesso, al fine di
garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del
Comune.
Art. 74
PRINCIPI INFORMATORI DELL'ATTIVITA'
1) L'Organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira
ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini
Professionali.
2) Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed
assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore,
efficacia, efficienza, economicità produttività dell'azione
dell'Ente.
Art. 75
DECADENZA E SOSTITUIZIONE DEI REVISORI
1) L'assenza di un componente a tre riunioni consecutive dell'Organo,
o a tre sedute di cui all'art.73 comma 3 lett. C e D comporta la
decadenza dello stesso.
2) Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità di decadenza per
inadempienza di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario
provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla
surroga entro i successivi 30 giorni.
Art. 76
ESERCIZIO DELLA REVISIONE
1) L'esercizio della revisione svolto dall'Organo di revisione, in
conformità alle norme del presente regolamento, il singolo
componente puo' essere incarico conferito dal Presidente del
Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su
atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti.
2) L'Organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria
responsabilitàed a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali,
per le funzioni inerenti la revisione economico-finanziaria il
numero degli stessi non potrà essere superiore al numero dei
Revisori.
3) Copia dei verbali delle riunioni dell'Organo trasmessa alla
Segreteria ed alla Ragioneria.
Art. 77
FUNZIONI, COLLABORAZIONE E REFERTO AL CONSIGLIO
1) I compiti dell'Organo di revisione sono i seguenti:
a) collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del
Consiglio esercitata mediante pareri e proposte relativamente a:
1) bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;
2) variazioni e assestamenti di bilancio;
3) piani economico-finanziari per investmenti che comportano oneri di
gestione indotti;
4) programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
5) alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
6) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
7) modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;
8) convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia, costituzione e
modificazione di forme associative;
9) costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;
10) partecipazione a Società di capitali;
11) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
b) vigilanza e referto sulla regolarita economico-finanziaria della
gestione realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a:
1) acquisizione delle entrate;
2) effettuazione delle spese;
3) gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione
degli agenti contabili;
4) attività contrattuale;
5) amministrazione dei beni;
6) adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
7) tenuta della contabilità.
c) consulenza e referto in ordine alla:
1) efficienza, produttività ed economicità della gestione anche
funzionale all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.
2) Rilevazioni di eventuali irregolarità nella gestione.
d) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle
disposizioni normative vigenti.
Art. 78
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE E SUOI ALLEGATI
1) L'Organo di revisione esprime il parere derivante da valutazioni
in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle
previsioni, sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato, del
controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle
manovre sulle entrate e sulle spese che la Giunta intende attuare
per il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio di bilancio.
2) Il parere di cui al comma precedente } espresso nei termini di cui
all'art.13 del presente regolamento.
3) Il parere investe anche i programmi e progetti della relazione
previsionale e programmatica.
4) Eventuali osservazioni e suggerimenti con proposta di modifiche
sono vincolanti per l'Organo consiliare, salvo motivati diniego o
accettazione in difformità.
Art. 79
PARERE SULLE VARIAZIONI E ASSESTAMENTI NEL BILANCIO
1) Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio, sono
trasmesse all'Organo di revisione, entro otto giorni dal
ricevimento l'Organo esprime il parere, in mancanza di pronuncia
nei termini previsti, il parere si intende reso favorevole.
2) Il parere } facoltativo, salvo esplicita richiesta della Giunta,
sugli storni di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso
servizio di bilancio e su prelevamenti dal fondo di riserva.
Art. 80
ALTRI PARERI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI
Tutti gli altri pareri contemplati nell'art.79, le attestazioni e
certificazioni per le quali richiesta la sottoscrizione sono resi
entro dieci giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza per i quali
il termine ridotto a cinque giorni, trascorsi i quali, il parere si
intende reso favorevolmente.
Art. 81
MODALITA' DI RICHIESTA PARERI
Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse a cura della
Segreteria.
Art. 82
PARERI SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
1) Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo
al Presidente del Consiglio, puo' richiedere pareri sugli aspetti
economico-finanziari della gestione e sugli atti fondamentali
dell'Ente.
2) Laddove il Presidente del Consiglio non intenda trasmettere la
richiesta, dovrà darne immediata motivazione, all'uopo convocando
la Conferenza dei Capogruppo.
3) L'Organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non
oltre i trenta giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere
in copia al Presidente del Consiglio perch} venga iscritta
all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
Art. 83
1) Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi
all'Organo di revisione in ordine agli aspetti contabili,
economico-finanziari dell'attività di competenza, nonch} proposte
sull'ottimazione della gestione.
2) L'Organo di revisione fornisce i pareri e le proposte entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 84
RELAZIONE AL RENDICONTO
1) La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine
all'efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi
procedurali ed organizzativi nonch} dei servizi erogati,
avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di
gestione di cui all'art.72.
2) La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla
corrispondenza del rendiconto alla risultanze contabili della
gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel
bilancio preventivo:
a) del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'hanno
determinato;
b) della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;
c) della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni
intervenute nella sua consistenza;
d) delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonch} dei
criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di
esigibilità dei crediti e per il loro recupero, delle eventuale
sussistenza dei debiti fuori bilancio. La relazione al ren diconto
resa nei termini di cui all'art.18 del presente regolamento.
Art. 85
IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE
Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene
dover riferire al Consiglio, l'organo di revisione redige apposita
relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per
l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo consiliare il
Consiglio dovrà discutere non oltre trenta giorni dalla consegna
della relazione e comunque non oltre il termine indicato dall'Organo
di revisione stesso.
Art. 86
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI
Il compenso spettante } stabilito con la deliberazione di nomina,
fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti a termine
della normativa vigente.
CAPO_XII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 87
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
1) Delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo , i servizi di gestione economica, finanziaria, economato
e patrimonio, tributi attivi e passivi e controllo di gestione,
sono ricompresi nell'area economico-finanziaria.
2) Il coordinamento dell'area economico finanziaria } affidato al
Ragioniere Capo del Comune.
3) La struttura organizzativa dei Servizi facenti capo all'area
economico finanziaria } definita nel regolamento di organizzazione
e relativa pianta organica secondo i criteri di massima di cui al
presente articolo.
4) I Responsabili dei servizi sono individuati nelle figure massime
apicali preposte alla direzione delle aree in cui si articola
l'organizzazione amministrativa dell'Ente.
Art. 88
RAGIONERIA E RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
I richiami alla " Ragioneria " e " Responsabile della Ragioneria "
contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti,
rispettivamente, sia all'area economico finanziaria e al Ragioniere
che alla competente struttura dell'area ed al suo Responsabile.
Art. 89
POTERI SOSTITUTIVI
Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le
certificazioni attributi ai sensi dell'ordinamento finanziario e
contabile e del presente regolamento al Responsabile della
Ragioneria , sono resi, in caso di sua assenza o impedimento , dal
l'Istruttore Ragioniere all'uopo individuato dal responsabile della
Ragioniera e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal di
pendente pi` anziano o per servizio presente nella struttura inqua--
drato nella categoria " C " del N.O.P. del DD.EE.LL.
Art. 90
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio
sentito l'Organo di revisione.
Art. 91
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento
decorre con la stessa gradualità negli stessi termini previsti dalla
normativa vigente.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
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