Comune di Bronte
Provincia di Catania
Regolamento per il condono dei tributi locali
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 27.5.2003 e successivamente modificato con delibere di consiglio comunale n.86 del 9.10.2003 e n.97 del 30.10.2003, dichiarate immediatamente esecutive
Pubblicato allAlbo pretorio e su internet in data 8.6.2003
INDICE | ||
Ambito di applicazione | ||
Art.1 | Ambito di applicazione | pag.3 |
Capo I Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti | ||
Art.2 | Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili | pag.4 |
Art.3 | Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità | pag.5 |
Art.4 | Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani | pag.6 |
Capo II Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità | ||
Art.5 | Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata | pag.7 |
Art.6 | Rigetto delle istanze di definizione agevolata | pag.8 |
Art.7 | Norme transitorie | pag.8 |
Art.8 | Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità | pag.9 |
Ambito di applicazione
ART.1
OGGETTO
Capo I
Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti
ART.2
Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili ED AREE EDIFICABILI
ART.3
Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità
ART.4
Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Capo II
Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia
ART.5
Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata
* "Gli importi suddetti si intendono sia per singole annualità che derivanti dal cumulo di più annualità di imposta".
In tutte queste ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata. Il mancato pagamento entro i termini anche di una sola rata di condono comporta la perdita del beneficio del condono stesso.
Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dellEnte impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
Listanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31.12.2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.
* comma così modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione propria n.86 del 9.10.2003 dichiarata immediatamente esecutiva.
ART. 6
Rigetto delle istanze di definizione agevolata
ART. 7
NORME TRANSITORIE
ART. 8
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento
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