COMUNE DI BRONTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Bronte le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. Disciplina altresì, nello stesso ambito, il servizio delle Pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 02

AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 03

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art. 2 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Bronte, la cui popolazione residente al 31,12,1992 è di n. 18.689 abitanti, rientra nella IV classe impositiva.

ART. 04

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507:

a)

in forma diretta;

b)

In concessione ad apposita azienda speciale ex art. 22, comma

3, lettera c) L. 08.06,1990 n. 142;

c)

In concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari

tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità Locale,

previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 507/93.

Il Consiglio comunale con apposita deliberazione determinerà di volta in volta valutato l'interesse dell'ente la forma di gestione;

Nel caso che venga prescelta una delle due forme di cui alle lettere B o C con la stessa delibera sarà approvato rispettivamente lo statuto o il capitolato l'oneri.

In ogni caso il servizio è unico ed inscindibile.

ART. 05

TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore i] Primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 06

FUNZIONARIO RESPONSABILE

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 6O gg. dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

ART. 07

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere le domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 08

SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre é solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto delle pubblicità.

ART. 09

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminate la tariffa di imposta è maggiorata del 100 %.

ART. l0

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo prevista sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

 

ART. ll

PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui in caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituite da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART. l2

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all’art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all’ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degl’interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

 

ART. l3

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria. l'imposta é dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per la altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario. in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se superiore.

L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l’importo supera L. 3.000.000.

ART. 14

PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, è dovuto anche il pagamento di un canone di affitto pari a L.___________, fermo restando l’applicabilità della tassa O.S.A.P.

 

ART. 15

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile, o nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

ART. l6

CONTENZIOSO

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.Lgs 3l.l2.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413 contro gli atti di accertamento e ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate – ex Intendenza di Finanza - ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'Ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate é ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, C.P.C. nel termine di gg. 60 dalla data in cui é stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro é anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 6O dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg, l80 della date di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg, dalla notificazione della decisione del Ministro, Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo l80 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

ART. 17

RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui é stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di gg. 90.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.

ART. 18

PROCEDIMENTO ESECUTIVO

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.0l.l988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 19

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507 il Comune di Bronte è obbligato a installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 15 per mille abitanti e quindi per un totale complessivo di mq. 270, rilevato che la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno ammonta complessivamente a n. 18.689 unità.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato B, distinti per tipologia e riassunti in cartografia che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento in relazione a quanto disposto dall'art. 3. comma a, del D. Lgs. 507/l993, ed ammontano complessivamente a mq.__, di cui mq.__ già installati e mq. ___ da installare, tenuto conto delle nuove esigenze territoriali; superficie risultante superiore rispetto a quella prevista dalla normativa indicata.

Pur rilevando la esistenza di impiantistico affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune consente la effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui al citato art. D.Lgs n. 587/93, nella misura massima di mq.__, pari al % della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa, nelle posizioni determinale dalla tabella riepilogativa di cui all'allegato C. che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennalmente a soggetti privati, diverso dal concessionario del pubblico servizio, mediante affidamento concessorio da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R.D. 29.05.l924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 13 del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi triennalmente dalla Giunta Comunale e da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità, che sarà posto a base d'asta della sopraindicata licitazione.

Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del pubblico servizio.

Provvederà, inoltre alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

ART. 20

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo, dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART. 21

PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. l3 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ART. 22

MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore, In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 (DIECI) dalla richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro l0 gg, dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e,qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sue disposizione i relativi spazi.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con la indicazione delle categorie alla quale detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere e qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

ART. 23

CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli art. l6 e l8 del presente regolamento.

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 24

OGGETTO

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

ART. 25

TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

In attuazione del disposto di cui all'art. 3 del D.Lgs l5.ll.l993, n. 507 il Comune di Bronte prevede le sottoindicate tipologie degli impianti pubblicitari:

impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi finalizzati anche a protezione dei pedoni;

impianti in margine delle strade in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana ed extraurbana;

impianti sui pali posti sui marciapiedi contenenti indicazioni direzionali.

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Funzionario Responsabile di cui all'art, 8 del presente regolamento proporrà al Coordinatore dei servizi finanziari il programma dei nuovi impianti da eseguire.

ART. 26

CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso a cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione Generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in :

a bandiera (orizzontali o verticali) sporgenti dal muro;

frontali (orizzontali o verticali) contro muro;

a giorno (sui tetti, pensiline, cancelli, paline).

 

 

ART. 27

CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE

I criteri di specificazione sono:

a) COLORE

Il colore rosso non dovrà essere mai installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) UBICAZIONE A CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno su ordine del Comune, venire rimosse.

c) DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

l) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore o mt 2,50 dal piano stradale;

2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt 2,50 dal pieno stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore mt. 2,50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt. 2,50 non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

ART. 28

CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

secondo la funzione:

1) pubblicitari in genere;

2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

secondo la collocazione:

l) a parete;

2) su pannello appoggiato al muro ma infisso nel perimetro stradale;

3) isolati, che possono esser mono o bifacciali.

ART. 29

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

I cartelli, i posters, gli stendardi, e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o porsi visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune. rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

ART. 30

NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA'

Fermo restando #9; i diritti e le competenze dell'A.N.A.S., o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dai centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq 8 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio della strada, Inoltre non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. l00 dopo i segnali stessi.

Di regola la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt l00 per ogni lato di strada, possibilmente sfasandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del passaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

ART. 31

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regolamenta in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale. In conseguenza la Commissione sulla pubblicità di cui al successivo art. 38 del presente regolamento valuterà le proposte di nuovi inserimenti pubblicitari con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi art. 32 e 33.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

edifici monumentali;

zone soggette a vincolo e controllo ambientale;

centro commerciale, direzionale e di periferia.

 

ART. 32

EDIFICI MONUMENTALI

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti dall'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e nè essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;

le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed ogni caso purché oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiali in forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;

con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate dalla Commissione di cui sopra, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi.

parimenti potrà essere valutate l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani - finestra, nello spazio compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, negli spazi viltati o all'interno delle arcate ad una altezza da terra mai inferire al limite superiore dei piedritti delimitati le arcate medesime;

gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;

non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;

le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

ART. 33

ZONE SOGGETTE A VINCOLO E A CONTROLLO AMBIENTALE

Insegne:

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

1) le insegne frontali devono di norma essere orizzontali;

2) le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;

3) è vietato collocate insegne su cancellate;

4) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione sulla pubblicità in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;

5) le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;

6) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgano dalla superficie del muro;

7) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente art. 44;

8) le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.

Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista. Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

Mostre e quadri luminosi

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterano le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio.

E' parimenti vietata la istallazione di quadri luminosi.

 

Tende pubblicitarie

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 30 dell'interno del filo dei marciapiedi.

ART. 34

CENTRO COMMERCIALE, DIREZIONALE E PERIFERIA

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L’inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi e cancellate, mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati almeno di mt. 20 l’uno dall’altro.

 

ART. 35

AUTORIZZAZIONI

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Sindaco.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme dl pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile del pubblico servizio.

In ogni caso, per la esposizione di pubblicità a mezzo striscioni, l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Comando dei Vigili Urbani.

L'esposizione d! pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;

pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;

pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte su veicoli in genere.

Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservate tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

ART. 36

DOCUMENTAZIONE

La richiesta di autorizzazione, in carta legale dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A., per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice . Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione di cui all'art. 50 ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico.

descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

 

ART. 37

RIMBORSO DI SPESE

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo di rimborso spese di L._____ , così determinato:

Diritti di istruttoria compresi i sopralluoghi .. L._____

Rimborso stampati...…............…........... L._____

L'ammontare di detto fondo potrà essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 38

COMMISSIONE SULLA PUBBLICITA'

Il rilascio della autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie é subordinato al parere della Commissione sulla Pubblicità.

Tale Commissione è composta:

Capo Ripartizione Settore Tecnico - Presidente;

Capo Ripartizione Servizi Finanziari - Vice Presidente;

Comandante Corpo Vigili Urbani o un suo delegato - Componente;

Capo ripartizione Ufficio Urbanistica o un suo delegato Componente;

Funzionario responsabile del pubblico servizio.

La commissione esamina le domande sulla base degli atti in suo possesso e adotta i propri orientamenti in merito a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un impiegato dell'Ufficio Tributi che redigerà apposito verbale delle singole sedute dal quale dovranno risultare, tra l'altro le pratiche esaminate e le 'relative decisioni adottate.

Per l'esame delle pratiche più importanti , la commissioni potrà invitare per pareri tecnici, informative o altro, rappresentati di altri enti, uffici pubblici o comunque persone particolarmente competenti in relazione alle pratiche in esame.

Le richieste di autorizzazione concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della legge 29.06.1939 n. l497, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere vincolante della commissione edilizia.

ART. 39

TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

ART. 40

ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dalla Commissione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

ART. 41

POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA’

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, iL ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di un nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per la rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari. sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura deL quaLe dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 47 deL presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è da considerarsi abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario é espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e instaLlare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

ART. 42

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutte le autorizzazioni di esposizioni pubblicitarie si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenute utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle necessarie modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 43

ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di Imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso od indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. l5 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni , telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 47 del presente regolamento.

ART. 44

NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRAIVE E INTERESSI.

ART.45

SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. l2 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo Pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da guelfa di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 46

INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART. 47

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono Sanzioni Amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.ll.l98l, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applicala sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro giorni l50 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle Sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivi esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gai interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica Comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.