STATUTO COMUNALE

 

Lo Statuto del Comune di Bronte, adeguato a seguito della entrata in vigore delle LL.RR. 23/98 e 30/2000, definitivamente approvato dal Commissario Straordinario, Dott. Bianca Ernesto, in sostituzione del Consiglio Comunale,  con delibera n. 4 del 15.03.2005,  è stato pubblicato sul supplemento straordinario della  G.U.R.S. n. 19 del 6.5.2005 ed è in vigore dal 06/06/2005


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 STATUTO DEL COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

 

 

Titolo I

PRINCIPI

 

Art. 1

Principi fondamentali

 

1. Il  Comune di Bronte è ente autonomo con proprio statuto, propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il Comune di Bronte è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al territorio.

2. Il  Comune di Bronte ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge.

Storicamente legato all’agricoltura, al commercio ed all’artigianato riafferma il proprio legame con tali settori, che unitamente al turismo, individua come obiettivi di sviluppo, pur senza rinunciare al potenziamento delle attività industriali.

3. L’autogoverno del Comune e la gestione dei servizi si realizzano con i poteri, con gli istituti e con le norme fondamentali del presente statuto.

4. L’attività amministrativa del Comune è retta da criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia, economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.

5. Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine il Comune promuove e realizza nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace, alla non violenza ed in particolare alla formazione di una cultura della legalità.

6. In conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, il Comune organizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e pianificazione.

7. Il Comune attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia Regionale.

8. Il Comune, nell’esercizio della propria funzione concernente lo sviluppo economico, si avvale di conferenze sulla economia, d’intesa con le forze economiche, sindacali e sociali, aperte a tutti i cittadini.

9. La comunità Brontese è costituita da tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio di Bronte.

10. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Arcangelo Spedalieri  n. 40.

11. Gli organi elettivi tengono le loro riunioni nella sede comunale, salvo i casi particolari in cui la situazione dell’ordine pubblico o particolari esigenze di carattere sociale o di interesse generale o di ordine logistico non abbiano a determinare l’opportunità, ritenuta dal Presidente dell’organo, di utilizzare altri siti.

 

 

 

 

Art. 2

Finalità del Comune

 

1. Il Comune, con il metodo democratico ed attraverso la partecipazione, progetta e promuove per la cittadinanza i più alti livelli di qualità della vita.

2. Il Comune, nell’ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, orienta a questa prospettiva, la propria azione principalmente al fine di:

a) favorire l’inserimento nella vita sociale, il diritto allo studio e al lavoro dei soggetti più deboli, senza distinzione di sesso, età, razza e religione;

b) superare, mediante singoli interventi o mediante un insieme coordinato di interventi, gli squilibri economici, sociali e territoriali;

c) promuovere la cultura dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;

d) concorrere a garantire il diritto alla salute, favorendo fra l’altro un efficace attività di prevenzione e tutela negli ambienti di vita e di lavoro;

e) promuovere efficaci servizi sociali secondo principi di solidarietà, in collaborazione con l’associazionismo e con il volontariato ed anche attraverso lo strumento della cooperazione;

f) promuovere, favorire e coordinare l’attività sportiva e l’attività ricreativa e del tempo libero, con particolare riguardo alla costruzione ed al potenziamento delle strutture sportive;

g) garantire l’uguaglianza di trattamento per l’accesso ai servizi comunali a tutti senza distinzione di sesso, età, razza e religione;

h) salvaguardare, recuperare e valorizzare l’identità della città ed il suo patrimonio costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, monumentali, paesaggistici, geologici, naturalistici, agricoli, forestali e faunistici, sottoponendo i più rilevanti interventi sul territorio ed insediamenti produttivi a valutazione di impatto ambientale nei modi stabiliti dalla legge;

i) sostenere interventi e progetti di recupero ambientale e naturale, contrastare l’inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro;

l) promuovere, sostenere e valorizzare le attività culturali contribuendo a sviluppare una cultura universale e, assieme a questa la cultura della identità storica di Bronte; in questo ambito promuove e sostiene le istituzioni scolastiche, di ogni tipo, ordine e grado riconoscendole portatrici di interessi collettivi;

m) promuovere, favorire ed indirizzare l’attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo economico compatibile con le vocazioni storiche di Bronte e del suo territorio.

Nel favorire lo sviluppo economico, il Comune adotta ogni iniziativa volta alla crescita dell’agricoltura ed alla sua integrazione con altri settori di attività, promuovendo la salvaguardia e l’efficiente gestione delle risorse idriche sia sotterranee che di superficie anche con un efficace azione presso gli organismi extra - comunali competenti al controllo e all’utilizzo delle acque, nonché creando condizioni ottimali per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli locali. Favorisce con idonei interventi anche di carattere finanziario il sistema produttivo locale realizzando e valorizzando servizi e infrastrutture a supporto della piccola e media impresa e dell’artigianato, sostenendo il commercio e le attività di supporto al turismo. Tutela gli esercizi ed i mestieri tipici locali, anche con agevolazioni e definizioni di vincoli e prescrizioni urbanistiche. La rete commerciale si sviluppa con integrazione e coordinamento fra esercizi al minuto e grande distribuzione. Riconosce nella storia del proprio territorio un elemento insostituibile dell’identità collettiva e nel recupero della memoria di essa, da parte delle generazioni viventi, un tratto distintivo di civiltà e progresso.

Il Comune riconosce nella Biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della Comunità, ed una via attraverso la quale:

- mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell’uomo;

- conservare la memoria della propria Comunità;

Il Comune assicura l’autonomia culturale della propria Biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l’integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quali sistema informativo.

Il Comune può gestire il servizio di Biblioteca pubblica a mezzo di associazione, la cui Presidenza di diritto è riconosciuta all’Amministrazione Comunale.

A questo fine promuove:

1) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico, librario ed architettonico;

2) la raccolta di ogni fonte originale, sia essa orale, scritta, grafica o filmata, sul passato della comunità;

3) il recupero del patrimonio archeologico e la sua sistemazione in locali idonei ed accessibili;

4) la riscoperta e la valorizzazione della cultura materiale della civiltà contadina.

Riconosce la Chiesa cattolica nonché le altre diverse confessioni religiose in tutte le sue articolazioni locali, quali soggetti sociali nel dialogo tra istituzioni comunali e le varie comunità, promuovendo ogni azione intesa alla diffusione sul tessuto sociale di gruppi di volontariato di tutte le confessioni in sostegno agli interventi di solidarietà umana, sociale ed economica. Individua nella "mafia", quale criminalità organizzata, la piaga e la causa del rallentamento dello sviluppo culturale, sociale ed economico della Sicilia;

Inoltre si propone di:

a) realizzare i valori espressi dalla comunità, con riferimento agli interessi che i cittadini manifestano, attraverso la collaborazione e la cooperazione, anche economica, con soggetti pubblici e privati;

b) operare per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche là dove è possibile, e di comunicazione che impediscono l’integrazione, la promozione lavorativa e sociale, la fruibilità della città agli inabili e ai portatori di handicap;

c) riconoscere al nucleo familiare un ruolo fondamentale nell’educazione morale e civica dei figli, assicurando l’erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito e nei casi di necessità tutelando l’infanzia e i minori;

c) attuare progetti per recepire le esigenze giovanili sul piano culturale - scolastico, di vita sociale, finalizzati anche a prevenire il fenomeno della droga e della devianza minorile, assicurando l’erogazione dei servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito;

e) favorire l’integrazione sociale degli immigrati garantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti ed assicurando ad essi la fruizione dei servizi sociali, con i medesimi diritti e doveri dei cittadini italiani;

f) riconoscere l’obiezione di coscienza all’interno del territorio del Comune, con la conseguente apertura di convenzione con l’Ente ministeriale competente per l’assegnazione di obiettori di coscienza da utilizzare in servizi di pubblica utilità;

g) il riconoscimento della dignità degli anziani e la valorizzazione delle loro potenzialità, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni d’incontro e di partecipazione, anche attraverso le opportunità offerte dalla presenza ed il funzionamento dei centri diurni per anziani.

 

Art. 3

Principi di organizzazione

 

1. Il Comune è al servizio del cittadino.

2. Nella propria organizzazione attua il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale; ispira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità e funzionalità; persegue la semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.

 

Art. 4

Territorio  comunale

 

1. Il territorio del Comune si estende e si sviluppa sul versante occidentale dell’Etna e precisamente dal cono centrale del cratere fino alla valle del Fiume Simeto e, quindi risale sul sistema montuoso dei Nebrodi sui quali delimita, in parte i confini della Provincia di Catania con le limitrofe Provincie di Enna e Messina.

2. Ha una superficie di Ha 25990, are 28, centiare 86 con un’altitudine compresa tra quota 400 e quota 3.300 m s.l.m. e confina: a nord con il territorio dei Comuni di Longi, Tortorici, Randazzo e Maniace, ad est con il territorio del Comune di Randazzzo e Maletto, a sud con il territorio di Adrano, a ovest con il territorio del Comune di Centuripe, Cesarò e Troina.

3. La Ripartizione del territorio, la denominazione delle località, delle vie e delle piazze sono determinate sulla base degli indirizzi, criteri  e procedure definiti dalle leggi e dal regolamento sulla toponomastica.

 

Art. 5

Stemma e gonfalone

 

1. Il Comune di Bronte è caratterizzato come la città della cultura e del pistacchio.

2. Ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge. Il gonfalone è di colore rosso con ricami in filo color oro , con al centro lo stemma rappresentato da un aquila, con due corone una sulla testa e l’altra al collo; nei quarti appaiono riuniti altri stemmi:  a destra, in alto cinque palle sul fondo giallo, due aquilotti coronati e due striscie rosse; sul fondo nero un leoncino e un’aquila sul fondo giallo, l’intermezzo dei due stemmi è sparso di gigli: a sinistra, in alto sette gigli su fondo bianco, una torre e un leoncino; in basso leone su fondo roseo, tre liste gialle trasversali su fondo bianco ;  tre gigli su fondo giallo; nel mezzo a sinistra altri due quarti; uno con gigli a destra, l’altro con palle a sinistra e il motto “ FIDELISSIMA BRONTIS UNIVERSITAS”.

Lo stemma è attraversato da un monile di perle.

3. Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone.

4. Il Sindaco può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

 

Capo I

Informazione e accesso

 

Art. 6

Diritto di informazione

 

1. Il Comune garantisce ai cittadini i diritti di informazione e di accesso agli atti amministrativi.

2. Le comunicazioni ai cittadini sono affisse a cura del Segretario Generale all’Albo Pretorio e pubblicizzate anche nelle giornate domenicali.

3. Sarà data, in particolare, ampia pubblicità e diffusione alle relazioni semestrali del Sindaco al Consiglio e a tutti gli atti di rilevante interesse collettivo.

4. Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative alle attività del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, l’Amministrazione si avvale dei più idonei mezzi di comunicazione di massa nel rispetto della normativa di tutela della privacy.

 

Art. 7

Diritto di accesso

 

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il Comune garantisce l’accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento:

- disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso;

- individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;

- detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.

 

Art. 8

Ufficio per le relazioni con il pubblico

 

1. Anche al fine di garantire la concreta attuazione dei diritti disciplinati dal presente titolo, il Comune istituisce un ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. In particolare l’ufficio provvede:

- a fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l’attività dell’Amministrazione;

- ad assistere i cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;

- a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti.

3. L’Amministrazione Comunale avrà l’onere di organizzare, entro il termine che sarà previsto dal regolamento, il predetto ufficio, individuando idoneo locale accessibile anche ai portatori di handicap, dotandolo di personale adeguatamente professionalizzato e di idonee attrezzature. L’ufficio dovrà essere aperto tutti i giorni nelle ore d’ufficio.

 

 

 

 

 

 

Capo II

Partecipazione popolare

 

 

Art. 9

Diritto di partecipazione

 

1. Il Comune riconosce nella partecipazione all’attività amministrativa dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi, uno degli istituti fondamentali della democrazia.

2. I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età e che siano:

- residenti nel territorio del Comune;

- non residenti, ma esercitino stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro, di studio e di utenza dei servizi;

- titolari di diritti su beni immobili;

- titolari o legali rappresentanti di società aventi sede legale nel Comune.

3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o da associazioni.

4. Il Comune riconosce ai bambini e agli adolescenti il diritto a partecipare, anche a mezzo di propri rappresentanti, alla vita della comunità e delle sue istituzioni, coinvolgendoli nelle scelte che li riguardano.

 

 

Art. 10

Libere forme associative

 

1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative, che, senza fine di lucro, operano nei settori del volontariato, della solidarietà e della promozione sociale e culturale della comunità locale.

2. Le associazioni legalmente costituite ed operanti nel territorio comunale da almeno un anno, possono chiedere di essere iscritte in un apposito albo, suddiviso in sezioni, che verrà annualmente aggiornato a cura dell’Amministrazione Comunale.

3. Il regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo.

4. Le associazioni senza scopo di lucro, iscritte all’Albo, tramite un proprio delegato, costituiscono l’assemblea generale delle associazioni, la quale ha facoltà di elaborare un documento da presentare all’Amministrazione entro il primo semestre di ciascun anno, in sede di programmazione e prima della predisposizione del bilancio preventivo.

5. La concessione di struttura, servizi, beni strumentali, contributi, sussidi ed altri ausili finanziari ad associazioni, costituite anche tra dipendenti comunali, o ad altri organismi privati, va regolamentata con apposita convenzione ed è subordinata alla previa determinazione e pubblicazione, da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune è tenuto ad attenersi. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato sono subordinate alle condizioni ed ai contenuti di cui alla normativa vigente in materia.

 

 

 

 

 

 

Art. 11

Volontariato

 

1. Il Comune riconosce l’apporto del volontariato per il conseguimento di pubbliche finalità e ne promuove l’integrazione nell’erogazione dei servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire i livelli più elevati di socialità e di solidarietà.

2. Il Comune promuove l’aggiornamento e la formazione dei cittadini associati che esercitino il volontariato e, quando ne sia comprovata la competenza e la capacità operativa, li impegna in progetti e iniziative da esso stesso coordinati.

 

Art. 12

Strumenti di partecipazione

 

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al governo locale e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:

- la costituzione di consulte;

- l’esercizio del diritto di udienza;

- la presentazione di istanze, petizioni e proposte;

- la proposizione di referendum consultivi;

- la partecipazione a consultazioni e conferenze popolari.

 

Art. 13

Consulta

 

1. Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, il Comune può istituire consulte tematiche.

2. Il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su proposta della Giunta ne delibera, a maggioranza assoluta, l’istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settore che ne fanno parte, le modalità di convocazione e funzionamento e gli specifici compiti assegnati alla consulta.

3. Il Comune promuove e sostiene, assicurandone la partecipazione attiva all’esercizio delle proprie funzioni, le seguenti consulte settoriali  a carattere permanente:

-          Consulta per lo sviluppo economico e dell’occupazione (commercianti – artigiani - terziario);

-          Consulta della cultura;

-          Consulta del volontariato, terza età, problemi sociali;

-          Consulta sport e tempo libero;

-          Consulta scuola ed educazione;

-          Consulta femminile.

4. Il Sindaco convoca una volta all’anno l’assemblea delle consulte denominata “ CONSULTA PER LA CITTA”;

5. Altre consulte potranno essere istituite con i regolamenti che dovranno altresì indicare  le organizzazioni di settore che ne fanno parte, le modalità di convocazione e funzionamento e gli specifici compiti  assegnati alla consulta;

6. Le consulte dovranno essere rappresentative di tutti gli organismi e persone  che hanno conoscenza e rappresentanza  nei settori  indicati al primo comma, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi  dal Comune con l’apporto di specifiche competenze e conoscenze.

7. Il Sindaco nomina i membri sulla base di terne  di nominativi segnalati  dalle organizzazioni di settore.

Art. 14

Sindaco e Consiglio Comunale dei ragazzi

 

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi;

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare  in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con Unicef;

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Sindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

 

Art. 15

Diritto di udienza

 

1. Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale.

2. Il regolamento sull’accesso stabilisce forme e modalità per l’esercizio del diritto di udienza, garantendo l’obbligo di risposta in tempi brevi.

 

Art. 16

Istanze e petizioni

 

1. Possono essere rivolte al Comune istanze e petizioni per chiedere l’adozione di provvedimenti amministrativi, ovvero per esporre comuni necessità.

2. Le istanze e petizioni, sottoscritte da almeno 500 cittadini brontesi, sono rivolte al Sindaco e depositate presso la Segreteria Generale. Per la loro presentazione non sono richieste particolari formalità.

3. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta.

 

Art. 17

Iniziativa popolare

 

1. Possono essere presentate al Comune proposte di deliberazioni, redatte secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Sulle proposte, sottoscritte da almeno 500 cittadini brontesi, l’organo competente per materia decide entro il termine fissato dal regolamento.

 

Art. 18

Referendum

 

1. Il Comune di Bronte riconosce tra gli strumenti di partecipazione popolare  all’amministrazione locale il referendum consultivo, anche con funzione propositiva ed il referendum abrogativo;

2. Limiti,  modalità di svolgimento ed effetti delle consultazioni referendarie sono fissate dalle norme del presente statuto e dal regolamento;

3. Apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi all’approvazione dello statuto, disciplina le procedure per la raccolta e l’autenticazione delle firme per lo svolgimento della consultazione e quant’altro non disciplinato dalle norme statutarie.

Art. 19

Referendum  consultivi  e abrogativi

 

1. I referendum sono indetti dal Sindaco entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione o di compimento delle operazioni di verifica dell’ammissibilità e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal regolamento;

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un’unica questione, articolata anche in più domande comunque non superiori a cinque, di grande rilevanza per la generalità della popolazione;

3.   Il referendum consultivi possono essere proposti:

-          da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1 gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta, con firme autenticate nelle forme di legge;

-          dal Consiglio Comunale con delibera adottata a maggioranza assoluta, qualora sia competente in ordine all'approvazione dell'atto;

-          dal Sindaco, sentita la Giunta;

I referendum abrogativi possono essere proposti:

-          da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1 gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta, con firme autenticate nelle forme di legge.

4. I referendum possono riguardare esclusivamente materie di competenze del Comune e non possono avere ad oggetto le materie individuate dal regolamento. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe e di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

5. Le consultazioni referendarie si possono svolgere una volta l’anno e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali;

6. Hanno diritto di partecipare al voto gli iscritti nelle liste elettorali del Comune;

7.Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio e la Giunta sospendono l’attività deliberativa sull’oggetto dello stesso, salvo che sussistano ragioni di particolare necessità e urgenza debitamente motivate nello stesso atto adottato;

8. L’ammissibilità  del referendum sotto il profilo formale e sostanziale è sottoposta alla valutazione di apposita Commissione, costituita dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Difensore Civico, da due Consiglieri Comunali, eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno, di cui uno di minoranza  e dal Segretario Generale; svolge le funzioni di presidente il Presidente del Consiglio Comunale;

9. Non si procede al referendum quando l’atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Nell’ipotesi di annullamento o di revoca parziale anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, la Commissione decide sull’ammissibilità dei  quesiti referendari.

 

Art. 20

Effetti dei referendum

 

1. Qualora abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto, gli organi comunali competenti  si adeguano entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito della consultazione, uniformando i propri atti nei modi e nei termini previsti dall’apposito regolamento.

2. Ove l’organo comunale intenda o deliberare discostandosi dall’esito della votazione, o confermare il provvedimento sottoposto a referendum, deve indicare espressamente i motivi per i quali non si uniforma all’avviso degli elettori.

 

Art. 21

Consultazioni popolari

 

1. Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche limitate a zone specifiche della città, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campioni, in consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.

2. Sulle risultanze di tali consultazioni indette dal Sindaco su proposta della Giunta o del Consiglio, il Sindaco promuove un dibattito in Consiglio entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito.

Art. 22

Conferenze cittadine

 

1. Per migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa, il Sindaco può indire conferenze cittadine cui sono invitati a partecipare cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria eventualmente interessate.

 

 

Capo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

 

Art. 23

Procedimento amministrativo

 

1. Il Comune informa la propria attività alla semplificazione del procedimento amministrativo.

A tal fine:

- adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- si avvale, per giungere ad una rapida conclusione dell’iter procedimentale, delle conferenze dei servizi onde acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi da altre amministrazioni;

- favorisce nei limiti previsti dalla legge la conclusione di accordi, fra l’Amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale ovvero determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

Art. 24

Partecipazione al procedimento

 

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune, gli enti, gli istituti e le aziende da esso dipendenti o controllati, assicurano la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. I destinatari e gli interessati al provvedimento hanno diritto:

- di prendere visione degli atti del procedimento;

- di presentare memorie scritte e documenti;

- di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento finale;

- di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi fini;

- di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto.

3. Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l’esercizio dei diritti di cui al comma precedente.

Capo IV

Il Difensore Civico

 

Art. 25

Ufficio del Difensore Civico

 

1)      E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico, al fine di garantire una più efficace tutela dei cittadini nei confronti di comportamenti e provvedimenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dagli uffici.

L’organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell’ufficio sono disciplinati dal regolamento.

2)      Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, scelto da una lista di candidati, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente, selezionati dall’apposita Commissione Consiliare, con la partecipazione  consultiva dei presidenti delle associazioni locali iscritte all’Albo, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.

Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall’avviso pubblico, anche da parte di associazioni, di ordine professionale o Enti Pubblici o Privati, in tal caso la proposta deve contenere specificatamente i motivi che giustificano la scelta, con particolare riferimento alla capacità professionale.

La proposta di candidatura, sia che provenga dal singolo cittadino che dai predetti organismi deve, a pena di inammissibilità:

1)      essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico, in forma scritta e con la firma autenticata nelle forme di legge del proponente;

2)      contenere le indicazioni dei dati anagrafici completi e residenza del candidato;

3)      curriculum professionale ed occupazionale abituale con elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che attualmente.

La Commissione Consiliare competente, esaminate le proposte, ne effettua una selezione e la trasmette entro venti giorni per la conseguente nomina al Consiglio Comunale, il quale provvede direttamente alla selezione nell’ipotesi di decorso infruttuoso del predetto termine. La selezione, sia da parte della Commissione Consiliare che da parte del Consiglio, deve essere motivata.

La votazione del candidato, il cui nominativo è inserito nella lista selezionata come sopra, si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole dela maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati.

 

Art. 26

Giuramento

 

Il Difensore Civico, che dura in carica tre anni, non è rieleggibile in continuità di mandato ed assume funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al Sindaco, prima di assumere formalmente l’incarico, secondo la seguente formula : “ Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi”.

E’ rieleggibile nell’ipotesi di una precedente elezione avvenuta in seguito a surroga, revoca, decadenza, dimissioni del predecessore.

In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l’insediamento del nuovo Consiglio.

Resosi vacante per qualsiasi causa l’ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro trenta giorni e il Consiglio Comunale provvede alla nomina entro novanta giorni dalla vacanza.

Al Difensore Civico spetta una indennità pari a ¼ dell’indennità di carica fissata dal regolamento, approvato con D.P. Reg. 18/10/2001, n. 19, per il Sindaco.

 

 

Art. 27

Incandidabilità – Ineleggibilità – Incompatibilità

 

Non può ricoprire l’Ufficio del Difensore Civico:

1)      chi si trova in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere Comunale e Provinciale previste dagli artt. 58, 60, 61 e 63 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2)      chi riveste la carica di Parlamentare Nazionale o Regionale, di Sindaco, Presidente della Provincia,Consigliere Provinciale, Comunale o Circoscrizionale nel territorio della Regione;

3)      chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione Comunale;

4)      gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti;

5)      coloro che sono stati Amministratori o Consiglieri dell’Ente nel precedente quinquennio o candidati nelle ultime elezioni politiche nazionali, regionali, comunali o provinciali;

6)      chi abbia rivestito nell’ultimo anno cariche di partito o movimento politico;

7)      chi ricopre la carica di Difensore Civico in altro Comune o Provincia o Regione.

 

 

Art. 28

Sospensione – Decadenza – Rimozione

 

Al Difensore Civico si applicano le disposizioni degli artt. 59, 68, 69 e 70 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Difensore Civico può essere rimosso per gravi motivi connessi all’esercizio delle funzioni :

gravi violazioni di legge o per documentata inefficienza, con voto del Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata richiesta per l’elezione. La rimozione deve essere preceduta da formale contestazione di tali gravi motivi e dalla fissazione di un congruo termine per le deduzioni dell’interessato.

 

Art. 29

Attribuzioni e finalità

 

Il Difensore Civico svolge funzioni di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale, delle Istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa.

Nell’esercizio delle proprie funzioni ha le seguenti prerogative:

a)      raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione e le trasmette agli uffici competenti;

b)      attua interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l’esercizio dei diritti previsti dalle legge, nonché contenuti nelle carte dei diritti e, in generale la tutela del diritto dei cittadini;

c)      riferisce periodicamente circa il suo operato al Consiglio Comunale;

d)     informa la popolazione, con specifici strumenti, della sua attività;

e)      favorisce, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, gli incontri tra cittadini singoli o associati e responsabili di specifici servizi in ordine al funzionamento degli stessi;

f)       presenzia alle sedute del Consiglio, con diritto di parola su argomenti di sua competenza;

g)      può chiedere al Sindaco l’iscrizione all’ordine del giorno nella prima seduta del Consiglio Comunale, susseguente alla richiesta, di relazioni generali o particolari sull’andamento dell’Amministrazione;

h)      partecipa con il solo diritto di parola alle riunioni della Giunta Comunale, quando questa discute questioni per le quali sia stato richiesto il suo intervento o abbia ritenuto opportuno intervenire d’ufficio dietro richiesta;

i)        agisce d’ufficio nell’esercizio delle sue funzioni:

j)        relaziona annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività;

k)      può avere dei rapporti anche con il Collegio dei Revisori dei Conti al quale è tenuto a comunicare eventuali irregolarità in materia economico-finanziaria rilevate nell’esercizio delle sue funzioni;

l)        fornisce regolare risposta ai reclami ed alle osservazioni dei cittadini entro trenta giorni, precisando, in difetto, i motivi che impediscono il tempestivo chiarimento.

I poteri del Difensore Civico sono stabiliti dallo statuto, in linea generale, sono i seguenti:

a) ottenere dagli uffici dell’Ente Locale, dagli enti e Aziende dipendenti – ai quali ha libero accesso – copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata;

b) promuovere il procedimento disciplinare nei confronti di quei funzionari che impediscano o ritardino o intralcino l’espletamento delle funzioni amministrative;

c) denunciare all’autorità giudiziaria ordinaria e alla Corte dei Conti le circostanze in cui siano ravvisabili gli estremi di quei fatti comportanti responsabilità penale o contabile;

d) svolgere istruttorie ed indagini, senza che possa essere opponibile il segreto, anche nei casi in cui tale segreto può essere opposto ai cittadini;

e) accertamenti sulla regolarità e la trasparenza delle procedure;

f) assistere alle sedute delle gare pubbliche per l’aggiudicazione di appalti e concessioni di opere e servizi;

g) convocare il responsabile dell’unità operativa competente al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, disfunzioni, ecc. denunciati, proponendo altresì di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati;

h) proporre inchieste ed indagini amministrative;

i) formulare proposte di modifica dell’organizzazione per una migliore tutela dei diritti.

j) convocare, per le pratiche e le procedure più complesse, conferenze di servizi fra i vari uffici comunali o intercomunali al fine della  conclusione del procedimento e può chiedere al Segretario Generale la designazione, tra i dipendenti comunali, di un tutore che curi la conclusione del procedimento in tempi e modi predeterminati;

k) promuovere l’azione popolare ed i ricorsi che spetterebbero al Comune.

 

 

 

 

 

 

Titolo III

GLI ORGANI DI GOVERNO

 

 

Art. 30

Indirizzo politico amministrativo

 

1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.

2. Esercitano le funzioni attribuite loro dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

 

 

Art.31

Status Giuridico

 

1. Per la disciplina delle aspettative, delle indennità  dei permessi e delle licenze, dei rimborsi spese, delle indennità  di missione  nonché degli oneri previdenziali ed amministrativi  degli Amministratori del Comune di Bronte si applica la vigente normativa.

2. Gli Amministratori  del Comune di Bronte devono astenersi  dal prendere parte alla discussione  ed alla votazione  di delibere  riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini  fino al quarto grado. L’obbligo  di astensione non si applica  ai provvedimenti normativi  o di carattere generale, quali  i piani urbanistici, se non nei casi in cui  sussista una correlazione  immediata  e diretta tra il contenuto  della  deliberazione  e specifici interessi  degli Amministratori o di parenti o affini fino al quarto grado. Per  quanto non previsto nel  presente statuto trovano applicazione  le vigenti disposizione di legge.

 

 

 

CAPO  I

Il Sindaco e la Giunta

 

 

Art. 32

Sindaco

 

1. Il Sindaco, eletto sulla base del proprio programma politico dai cittadini aventi i requisiti di legge, è espressione diretta dell’intera popolazione di Bronte. Le modalità di elezione e la durata del mandato del Sindaco sono disciplinate dalla legge.

2. E’ il Capo dell’Amministrazione Comunale e ha la rappresentanza legale dell’Ente quando questa non spetti ai Dirigenti.

3. La cessazione della carica di Sindaco,  per qualsiasi motivo comporta la cessazione della carica dell’intera Giunta.

4. Sino all’insediamento del Commissario Straordinario, il Vice Sindaco e la Giunta  assicurano l’esercizio ordinario delle funzioni  indifferibili di competenza.

 

 

 

 

 

 

Art. 33

Giunta

 

1. La Giunta impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. E’ composta dal Sindaco che la presiede e da sei Assessori da lui nominati nel rispetto delle pari opportunità.

 

 

 

Art. 34

Competenze del  Sindaco

 

1. Il Sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.

In particolare:

a. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti amministrativi del Comune ed impartisce le relative direttive al Segretario Generale, al  Direttore Generale, se nominato, e ai  Dirigenti;

b. Nomina gli Assessori e tra questi il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

c. Attribuisce le deleghe  assessoriali per le funzioni e i servizi per i quali la legge lo consenta;

d. Revoca i componenti della Giunta presentando al Consiglio, entro sette giorni, una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento;

e. Convoca e presiede la Giunta, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina l’attività,   mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo;

f. Autorizza le missioni degli Assessori;

g. Richiede ed acquisisce pareri ad enti od organi esterni in presenza di aspetti e questioni di principio o generali che involgono le linee di governo proprie della direzione politica;

h. Richiede laddove ne ravvisi l’opportunità, la convocazione del Consiglio Comunale comunicando al Presidente del Consiglio gli argomenti per i quali chiede l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio stesso;

i. Risponde, anche per il tramite di un Assessore delegato, agli atti ispettivi presentati dai Consiglieri Comunali, entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la Segreteria Generale;

j. Presenta semestralmente una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti;

k. Indice i referendum comunali, le consultazioni popolari e le conferenze cittadine;

l. Nomina  e revoca il Segretario Generale e il Direttore Generale;

m. Nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna, nomina i funzionari responsabili dei tributi;

n. Designa, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati;

o. Vigila sull’attività di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllate dal Comune;

p. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e dal presente statuto;

q. Nomina esperti estranei all’Amministrazione;

r. Presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione scritta sull’attività svolta dagli esperti;

s. Provvede  al differimento del diritto di accesso  nei casi previsti dalla legge;

 

 

t. Coordina, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali,  dei pubblici  esercizi, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

u. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

v. Sollecita e propone, agli organi competenti, interventi in materia di interesse comunale.

w. Conferisce incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

x. Esercita ogni altra attribuzione  che la legge  o lo statuto non riservino espressamente alla competenza di altri organi del Comune, del Segretario Generale o dei Dirigenti.

 

 

Art. 35

Nomine

.

1. Le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono nel momento della cessazione del mandato.

2. Onde procedere alle nomine o alle designazioni dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllate, ovvero dei componenti degli organi consultivi del Comune, il Sindaco provvede alle nomine o alle designazioni, nel rispetto dei principi in materia di pari opportunità, con proprio atto.

 

 

Art. 36

Esperti

 

1. Per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il Sindaco può conferire incarichi  ad esperti estranei all’Amministrazione, dotati di documentata professionalità.

2. Nell’ambito delle competenze  loro attribuite dal Sindaco con il provvedimento di nomina, gli esperti svolgono un ruolo di impulso e consulenza nei confronti del Sindaco.

3. Per lo svolgimento della propria attività gli esperti si avvalgono della struttura organizzativa dell’ufficio  posto alle dirette  dipendenze del Sindaco.

4. Il numero degli esperti è fissato dalla legge.

5. Il compenso è stabilito con determinazione sindacale.

 

 

Art. 37

Vice Sindaco del Comune

 

1. Il Vice Sindaco del Comune  è nominato in seno alla Giunta dal Sindaco;

2. Il Vice Sindaco svolge  le funzioni vicarie in caso di assenza  o impedimento del Sindaco, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio  delle  funzioni di quest’ultimo.

3. Nel caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, fa le veci del Sindaco il Componente della Giunta più anziano di età.

 

 

 

 

 

Art. 38

Funzionamento della Giunta

 

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l’ordine del giorno, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore anziano.

2. L’ordine del giorno della Giunta è comunicato agli Assessori.

3. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Alle sedute della Giunta partecipano i componenti dell’organo, il Segretario Generale e, se invitati, i Dirigenti dell’Ente, senza diritto di voto. Il Segretario è sostituito, in caso di assenza, dal Vice Segretario.

5. Il Segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al Sindaco.

6. Le convocazioni della Giunta possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi altro modo possa essere assicurata la certezza dell’avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e pertanto scisso da qualsiasi formalità fatto salvo un congruo avviso temporale non inferiore ad  1 ora.

 

 

Art. 39

Competenze della giunta

 

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed  opera attraverso deliberazioni collegiali;

2. Le sedute di Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Spetta alla Giunta:

-          la definizione del piano esecutivo  di gestione  e le sue variazioni,  sulla base del bilancio di previsione  annuale  deliberato dal Consiglio;

-          la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi,  unitamente  alle dotazioni necessarie;

-          l’adozione del regolamento sull’ordinamento  degli uffici  e dei servizi,   nel rispetto  dei criteri generali  stabiliti dal Consiglio;

-          l'approvazione della dotazione organica;

-          l'individuazione dei criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa;

-          il parere sulla nomina del Direttore Generale;

-          il parere sulla revoca del Direttore Generale;

-          il parere sulla revoca del Segretario Generale;

-          l'attribuzione di un'indennità ad personam integrativa del trattamento economico previsto dal CCNL a dirigenti, alte specializzazioni, direttivi (in assenza di dirigenti) assunti con contratto a tempo determinato;

-          le variazioni delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali  e dei corrispettivi  dei servizi  a domanda individuale;

-          lo storno di fondi;

-          l’approvazione dello schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della relazione previsionale e programmatica;

-          la proposta di deliberazione di rendiconto della gestione;

-          la relazione illustrativa del conto consuntivo;

-          il conferimento degli incarichi professionali esterni, qualora non ricorrano condizioni di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso;

-          l'adozione di atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione;

-          l'adozione di atti di indirizzo in materia di contratti;

-          l’autorizzazione per i prelievi dal fondo di riserva;

-          la determinazione di contributi e indennità, privi di disciplina regolamentare;

-          l'aumento o la diminuzione della misura base dell'indennità di funzione dei membri della Giunta;

-          l'approvazione dello schema del piano annuale e triennale delle opere pubbliche;

-          l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche (è riconducibile ai dirigenti l'approvazione dei progetti esecutivi soltanto in attuazione di progettazione preliminare e di massima);

-          l'affidamento di servizi socio assistenziali ai sensi della vigente normativa;

-          l’autorizzazione alla costituzione in giudizio e alla costituzione di parte civile per tutelare gli interessi del Comune.

 

Art. 40

Assessori

 

1. Le nomine degli Assessori  avvengono nel rispetto  delle pari opportunità  tra uomo e donna;

2. In relazione ai contenuti del documento programmatico del Sindaco, con delega dello stesso, ad ogni Assessore viene attribuito il compito di dare impulso e vigilare su settori funzionali raggruppati per materie omogenee e/o di realizzare specifici progetti e programmi inserendoli nella Relazione Previsionale e Programmatica fissandone gli obiettivi, anche in relazione agli indirizzi della Giunta e del Consiglio.

3. Tali indirizzi vengono tradotti operativamente in obiettivi specifici anche mediante direttive assessoriali  destinate  ai responsabili delle strutture in cui si articola l’Ente.

4. Il Sindaco può delegare agli Assessori la firma di atti che la legge e lo statuto non riservano esclusivamente alla sua competenza.

 

CAPO II

Il Consiglio

 

Art. 41

Funzioni

 

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.

2. La funzione di indirizzo del Consiglio si realizza con l’adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l’approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni.

3. La funzione di controllo si realizza mediante:

- le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta;

- le valutazioni in ordine alla relazione annuale del Sindaco sull’attività degli esperti;

- la proposizione al Sindaco di interrogazioni e mozioni;

- l’istituzione di commissioni speciali, anche di indagine;

- la richiesta di pareri e relazioni ai Revisori dei Conti del Comune.

4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari sono individuate le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Devono essere previste strutture apposite per il funzionamento. Il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione.

5. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio Comunale possono essere incrementati o diminuiti con delibera dell'organo collegiale.

6. Il regolamento prevede che al Consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni delle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

 

Art.  42

Regolamento Interno

 

1. Il Consiglio Comunale  adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Regolamento disciplina l’organizzazione  ed il funzionamento del Consiglio nel rispetto dei principi dello Statuto.

 

Art. 43

Convocazione del Consiglio e principi di funzionamento

 

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità  del presente statuto e del regolamento e viene presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. La formulazione dell'ordine del giorno spetta al Presidente. Nell’ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del Sindaco e le proposte dei singoli Consiglieri, secondo  l’ordine di presentazione. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo altre priorità urgenti ed improrogabili.

3. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda  motivata di un quinto dei Consiglieri in carica  o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni  dalla richiesta.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante avviso, contenente l’elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza,  alla dimora dei Consiglieri o al domicilio  eletto nel Comune.  Della  avvenuta consegna è fatta  relazione  di notifica  dal Messo Comunale,  osservate le modalità  di cui agli  artt. 139  e seguenti del codice  di procedura civile.

5. Gli elenchi degli affari da trattarsi  in aggiunta a quelli iscritti all’ordine del giorno  sono comunicati  ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti  dal comma precedente.

6. Nei casi  di urgenza la consegna  dell’avviso con gli elenchi previsti  dai commi precedenti può avere luogo anche ventiquattrore prima, ma, in tal caso, ogni deliberazione,  su richiesta  della maggioranza  dei Consiglieri  presenti,  può essere differita alla seduta successiva.

7. L'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza del Consiglio deve, a cura del Segretario Generale, essere pubblicata all'albo pretorio.

8. Le sedute dei Consigli sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dai Consigli stessi altrimenti stabilito.

La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.

9. La elezione dei Revisori dei Conti e dei componenti d'ogni altro Collegio in genere si effettua in seduta pubblica.

10. I componenti del Consiglio votano ad alta voce per appello nominale, per alzata e seduta o per alzata di mano; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescriva una maggioranza speciale.

Il Presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal Consiglio fra i propri componenti.

E' consentito altresì, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

11. Ciascun componente del Consiglio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettificazioni.

12. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo a quello in cui è venuto meno il numero legale, con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

13. Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze i membri che, prima della votazione, si siano allontanati dalla sala dell'adunanza.

14. Le deliberazioni che importino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive sono nulle ove esse non facciano menzione della modificazione o della revoca.

15. Alle adunanze assiste il Segretario dell'Ente, il quale cura la redazione dei verbali delle deliberazioni. Nel verbale debbono essere indicati gli intervenuti ed i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. I verbali sono letti nella successiva adunanza del Consiglio e da questo approvati. Sono firmati dal Presidente del Consiglio stesso e dal Segretario.

16. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

17. Il regolamento  disciplina, per quanto non previsto dallo Statuto,  il funzionamento  del Consiglio.

18. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disciplinata dall'art. 19 della l.r. n. 7/92.

 

 

Art. 44

Consiglieri

 

1. I Consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

-          presentare atti ispettivi;

-          esercitare l’iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;

-          intervenire nella discussione;

-          presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento di funzionamento;

4. I Consiglieri hanno facoltà di attivare l’organo di vigilanza nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consiliari consecutive decade.

6. La causa di decadenza  deve essere contestata  per iscritto da parte del Presidente del Consiglio.

7. Il Consigliere ha facoltà  di produrre le proprie  controdeduzioni entro dieci giorni decorrenti dall’avvenuto ricevimento della contestazione. Scaduto quest’ultimo termine  il Consiglio Comunale  si pronuncia con propria  deliberazione. La  deliberazione  che dichiara la decadenza deve contenere  una puntuale indicazione circa le controdeduzioni formulate dal Consigliere interessato.

 

Art. 45

Accesso dei Consiglieri agli atti e alle informazioni

 

1. I Consiglieri hanno diritto di:

-          prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale, dalle aziende  Enti   ed istituzioni da questa dipendenti o controllati;

-          avere tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato;

-          ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti.

2. In ogni caso i Consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.

3. Qualora i Consiglieri, nell’espletamento del loro mandato, ravvisino l’opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al Sindaco il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.

 

Art. 46

Gruppi consiliari

 

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del Consiglio Comunale dovranno essere comunicate alla presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.

2. La composizione del gruppo sarà disciplinata dal regolamento. Il gruppo è composto da almeno tre Consiglieri.

3. I Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d’ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.

4. Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio neo - eletto ciascun Gruppo Consiliare si riunisce per l’elezione di un Capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato Capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano di età.

 

Art. 47

Cessazione della carica del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

 

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale cessano dalla carica per dimissioni e decadenza.

2. Nel caso di  cessazione contemporanea  del Presidente e del Vice Presidente  assume la presidenza  del Consiglio  Comunale il Consigliere  più anziano  per voti  sino all’elezione  del Presidente  che deve avvenire  nella prima seduta utile.

3. Le dimissioni del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri sono presentate al Consiglio Comunale  e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto.

 

Art. 48

Presidente del Consiglio

 

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida, surroga, procede all’elezione nel suo seno di un Presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale:

-          rappresenta il Consiglio;

-          lo convoca e lo presiede;

-          predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio iscrivendo le proposte del Sindaco nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;

-          assicura  un’adeguata  e  preventiva  informazione  ai Gruppi  Consiliari  e ai singoli Consiglieri  sulle questioni  sottoposte  al Consiglio;

-          Convoca le Commissioni Consiliari;

-          riceve i pareri delle Commissioni Consiliari e li porta a conoscenza del Consiglio;

-          apre e dirige i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all’ordine del giorno, proclama l’esito delle votazioni;

-          provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;

-          ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;

-          può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine;