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Funzionario Responsabile: Minio Antonino
Orario di ricevimento: |
Piano terra stanza n.3
tel. 0957747237
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statocivile@comune.bronte.ct.it
L'Ufficio dello Stato Civile si occupa degli eventi principali che concernono la vita dei cittadini: Nascita, Matrimonio, Divorzio, Cittadinanza e Morte. Ne cura la tenuta dei registri e provvede al rilascio dei relativi certificati, estratti e copie integrali da essi desunti.
Ci si rivolge all'Ufficio dello Stato Civile per: DENUNCIA DI NASCITA La denuncia di nascita è effettuata innanzi all'Ufficiale di Stato Civile dal padre, dalla madre, dal medico, da chiunque abbia assistito al parto da un procuratore speciale rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. La dichiarazione può essere resa entro 10 giorni press il Comune nel cui territori è avvenuto il parto nel Comune di residenza dei genitori o, in alternativa, entro 3 giorni press le delegazioni sanitarie dell'ospedale Casa di cura. E' necessaria l'attestazione di avvenuta nascita rilasciata dall'Ospedale dal medico che ha assistito al parto.
Assegno per il secondo figlio
L'art. 21 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, in
legge 24 novembre 2003 n. 326, prevede che venga riconosciuto alle donne
italiane cittadine dell'Unione Europea un assegno di 1.000 euro per ogni figli
nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine
di nascita. Per i figli adottati l'assegno è riconosciuto anche se si tratta del
primo figlio. MATRIMONI Color che scelgono di unirsi in matrimoni (sia col rito civile concordatario) sono obbligati a richiedere le pubblicazioni all'Ufficiale di Stato Civile. Queste vanno affisse, per almeno 8 giorni, nei Comuni di residenza dei futuri coniugi. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare: il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione di affiliazione, a termini dell'art. 87 del Codice Civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcun degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli artt.85 e 88 del Codice Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni e può acquisire d'uffici eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. SEPARAZIONE DEI BENI Al moment della celebrazione del matrimoni è possibile scegliere il regime di separazione dei beni; in mancanza di una dichiarazione esplicita vige la comunione dei beni. Tale dichiarazione deve essere fatta verbalmente e poi sottoscritta all'att del matrimonio. DECESSO In caso di decesso i parenti del defunto, chi per loro, devono dichiararne la morte non oltre le 24 ore. Nel caso di decesso in struttura pubblica (ospedale, casa di cura, istituto), il Direttore di quest'ultima deve trasmettere avviso di morte all'Ufficiale dello Stato Civile. Documenti da presentare: Per quanto riguarda le concessioni di suolo cimiteriale è necessari rivolgersi all'apposito servizi dell'Uffici Tecnico Comunale.
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