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DOCUMENTI CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE
NUOVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183
Visto
l'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2012)"; Vista
la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della
semplificazione n. 14/2011:
SI INFORMA che a
seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilita' (L.
183/2011), dall'1 gennaio 2012 agli uffici pubblici e' vietato
rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni
(art. 40 D.P.R. 445/2000). Le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualita' personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo
nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli
atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Conseguentemente, a far data dall'1 gennaio 2012, le amministrazioni
ed i gestori non possono piu' accettarli ne' richiederli, tanto piu'
in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione,
violazione dei doveri di ufficio ai sensi della nuova formulazione
dell'articolo 74 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 445/2000. Le
amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono
tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche'
tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato. I cittadini
che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita,
stato di famiglia, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente
avvalersi dell'autocertificazione e tutte
le amministrazioni
pubbliche (Stato, Regioni, Enti locali, enti gestori di
pubblici servizi) saranno
obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facolta' di
verifica prevista dalla legge. Il cittadino
deve presentare o spedire agli uffici pubblici ed ai gestori di
pubblici servizi (esempio: Enel, Telecom, Aci, Gestori di Trasporti
Pubblici ecc....) una dichiarazione personale, su carta semplice,
conforme ai modelli allegati, attestante quanto avrebbe dovuto
essere contenuto nei certificati.
L'autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non
una mera facolta' discrezionale. Le
certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno
ancora essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti
privati (banche, imprese, assicurazioni, societa' sportive, etc.) in
tali casi e' previsto di norma il pagamento dell'imposta di bollo,
ex art. 4 della Tariffa Allegato A al D.P.R. n. 642/1972 ad
eccezione dell'ipotesi in cui i certificati siano destinati ad uno
degli usi riconosciuti esenti per legge. Si fa
presente tuttavia che anche nell'ambito dei rapporti con soggetti
privati sara' possibile far valere l'autocertificazione, previo
consenso del soggetto privato richiedente.
AVVERTENZE
Dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni:
L'Art.46
D.P.R. n.445/00 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni"
prevede i casi in cui si puo' ricorrere all'autocertificazione:
NON POSSONO, invece, essere
sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
L'Art.47 D.P.R. n.445/00 prevede che, i fatti, gli stati e le
qualita' personali non compresi nell'elenco dei dati
autocertificabili (previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000)
possono essere attestati dall'interessato con la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'. Se la
dichiarazione deve essere presentata ad una Pubblica
Amministrazione, la firma non e' soggetta ad autentica, basta
soltanto allegare la fotocopia del documento di riconoscimento della
persona che ha firmato oppure firmare la stessa in presenza del
dipendente addetto. Se
deve essere presentata a soggetti privati e' necessaria l'autentica
della sottoscrizione da fare presso l'Ufficio Autentiche. Per
l'autentica della sottoscrizione, l'interessato deve firmare in
presenza del pubblico ufficiale,
portare una marca da bollo
del valore vigente e pagare euro 0,52 di diritti di segreteria.
Si rammenta che, in tutti i casi di dichiarazione mendace, il
cittadino incorre in sanzioni penali e si perde l'eventuale
beneficio ottenuto. Le Amministrazioni hanno l'obbligo di
effettuare controlli a campione sulla verita' delle
dichiarazioni rese ai cittadini. Quindi si deve compilare il
documento con esattezza: per esempio, i nomi devono essere
quelli che vengono indicati nella carta d'identita' o nel
passaporto, non storpiati o abbreviati
MODELLI SCARICABILI da questo sito: dichiarazione cittadinanza.pdf dichiarazione cumulativa.pdf dichiarazione diritti_politici.pdf dichiarazione esistenza in_vita.pdf dichiarazione morte.pdf dichiarazione nascita.pdf dichiarazione nascita figlio.pdf dichiarazione residenza.pdf dichiarazione sostitutiva generica.pdf dichiarazione stato civile.pdf dichiarazione stato famiglia.pdf dichiarazione titolo studio.pdf dichiarazione sostitutiva atto di notorieta.pdf |