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ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Capo Area: Caraci Pietro

ragicapo@comune.bronte.ct.it
Palazzo Comunale Piano 2 stanza 17
- tel.0957747234

Orario di ricevimento: da Lunedì a Venerdì: 8.00-14.00
Martedì e Giovedì: 8.00-14.00/15.30-18.30


 I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)

Ufficio: Palazzo Municipale Stanze n.4 e 5 - piano terra

Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 9:00 – 13:00 / Martedì e Giovedì ore 16:00 - 18:00

Tel./Fax: 0957747235

Tel.: 0957747238
 
L’ufficio provvede alla distribuzione gratuita della modulistica necessaria per i versamenti e le dichiarazioni.
L’Imposta Comunale sugli Immobili é dovuta da chiunque possegga beni immobili (fabbricati, aree edificabili) nel territorio del COMUNE DI BRONTE.
Il servizio fornisce informazioni relative alla compilazione della dichiarazione I.C.I. Inoltre, informa sulle ultime direttive in materia, controlla e verifica le dichiarazioni I.C.I., controlla e verifica i versamenti, emette gli avvisi di liquidazione e provvede agli accertamenti.
Cosa occorre: atto notarile di acquisto o vendita e visura catastale aggiornata.

Modello I.C.I. Dichiarazione per l'anno 2007 (Istruzioni per la compilazione)

Regolamento I.C.I - Regolamento generale delle Entrate
Aliquote I.C.I. anno 2008

 

Aliquote dal 1993 al 2008

Anno

Aliquota ordinaria

Abitazione principale

1993

5,00

5,00

1994

4,00

4,00

1995

4,00

4,00

1996

4,50

4,00

1997

4,50

4,00

1998

5,00

4,00

1999

5,00

4,00

2000

5,50

4,00

2001

5,50

4,00

2002

5,50

4,00

2003

5,50

4,00

2004

5,50

4,00

2005

6,50

5,00

2006

6,50

5,00

2007

7.00

5,00

2008

7.00

5.00

 Aliquote I.C.I. di tutti i Comuni d'Italia

DETRAZIONI

La detrazione dall'imposta è prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dove per abitazione principale si intende la dimora abituale del contribuente.

L'ammontare della detrazione per abitazione principale è stabilita in euro 103,29 e va rapportato ai mesi durante i quali si verifica la condizione suddetta.

Per poter usufruire di tale detrazione è necessario che il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile, per cui un soggetto passivo può beneficiare della detrazione relativamente ad un solo immobile.

In caso di contitolarità se per ognuno dei contitolari l'immobile costituisce abitazione principale la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali.

A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ... omissis ... (vedi D.L. 93/2008)

 

ESENZIONI

Godono dell'esenzione totale dell'I.C.I. le seguenti categorie di immobili:

  • immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, dai consorzi tra gli enti pubblici, dalle comunità montane, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche autonome, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

  • immobili classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili aventi una destinazione particolare);

  • fabbricati con destinazione usi culturali come musei, biblioteche, cineteche, ecc. aperti al pubblico;

  • fabbricati destinati all'esercizio del culto e le loro pertinenze;

  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;

  • fabbricati di proprietà degli Stati esteri e di organizzazioni internazionali;

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono stati recuperati per essere destinati ad attività assistenziali;

  • terreni agricoli ricadenti in aree montane e collinari se utilizzati mediante interventi volti al riordino agrario e fondiario;

  • immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Le esenzioni spettano per i periodi durante i quali sussistono i presupposti per godere delle stesse.

 

VERSAMENTO

 Il versamento dell'I.C.I. può essere effettuato nei seguenti modi: 

 

 Unica soluzione

 

Entro il 16 giugno 2008

 Due rate

Acconto

Entro il 16 giugno 2008

Saldo

Entro il 16 dicembre 2008

 

Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali:

con l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 68136100 intestato a: “Tesoreria Comunale Bronte - Servizio ICI"

Oppure:

con modello F24 dell’Agenzia delle Entrate disponibile presso le banche, gli uffici postali,  gli intermediari ENTRATEL abilitati (Caf, commercialisti, ecc.).

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Qualora il versamento dell’I.C.I. venisse effettuato in ritardo, ci si può avvalere della facoltà del RAVVEDIMENTO OPEROSO, che prevede sanzioni ridotte ad un ottavo se il pagamento avviene entro trenta giorni, o ad un quinto se il pagamento avviene entro un anno dalla data di scadenza.
I moduli e i bollettini di versamento sono disponibili presso l’Ufficio Tributi.

 

Prospetto codice tributo ICI  per versamento con modello F24:

16

Regione Sicilia

B202

Codice identificativo Comune di Bronte  o  codice belfiore

3901

CODICE TRIBUTO ICI  X ABITAZIONE PRINCIPALE

3902

CODICE TRIBUTO ICI  X TERRENI AGRICOLI

3903

CODICE TRIBUTO ICI  X AREA FABBRICABILE

3904

CODICE TRIBUTO ICI  X ALTRI FABBRICATI

3905

CODICE TRIBUTO ICI  X  CREDITO ICI

3906

CODICE TRIBUTO ICI  X INTERESSI

3907

CODICE TRIBUTO ICI  X  SANZIONE

3910

CODICE TRIBUTO ICI SU SANATORIA EDILIZIA 

 

A seguito dell'approvazione del Regolamento Generale delle Entrate, i versamenti non sono dovuti fino ad un importo di 5 euro.

Parimenti non vengono effettuati rimborsi fino allo stesso importo.

In caso di possesso di più immobili situati nello stesso Comune, si deve effettuare un unico versamento.
In caso di contitolarità (per es.: comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
Per le parti comuni dell'edificio (per es.: alloggio del portiere) il versamento dell'imposta può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.

In caso di successione, l’erede è tenuto ad effettuare il versamento dell’imposta come segue:

  • A nome del "de cuius", calcolando l’imposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del decesso fino alla fine dell’anno (o fino alla data di vendita)
  • A nome dell’erede (o degli eredi) calcolando l’imposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del decesso fino alla fine dell’anno (o fino alla data di vendita)
I versamenti possono essere effettuati entro sei mesi dalla data del decesso

 

VARIAZIONI

Se durante l'anno precedente si sono verificate delle variazioni sugli immobili va presentata la Dichiarazione I.C.I., su apposito modulo, al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le variazioni rilevanti ai fini della presentazione della Dichiarazione I.C.I. sono le seguenti:

  • Acquisto o Cessione (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi) di:

  • fabbricati

  • aree fabbricabili

  • Trasferimenti, costituzione o estinzione dei diritti reali di usufrutto. uso o abitazione;

  • Acquisto o perdita del diritto di esenzione dall'I.C.I.;

  • Mutamento delle caratteristiche dell'immobile, quali la destinazione d'uso, il cambio della rendita catastale per modifiche strutturali dello stesso, ecc.;

  • Modifica del valore venale delle aree fabbricabili. *

VIOLAZIONI
 

Violazione

Entro

Sanzione

Interessi

Omesso/tardivo pagamento

oltre 1 anno

30% del tributo dovuto

3,0 % annuo*

entro 1 anno

6% del tributo dovuto

3,0 % annuo*

entro 30 gg.

3,75% del tributo dovuto

3,0 % annuo*

Omessa/tardiva dichiarazione

oltre 1 anno

dal 100% al 200% del tributo dovuto (minimo €51)

3,0 % annuo*

entro 1 anno

1/5 della sanzione

3,0 % annuo*

entro 30 gg.

1/8 della sanzione (minimo € 6)

3,0 % annuo*

Dichiarazione infedele/ inesatta/incompleta

 

 

dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta

3,0 % annuo*

da €51 €258 se l'errore o omissione non incide sull'ammontare dell'imposta

3,0 % annuo*

*

3,0 % annuo dal 1° gennaio 2002

3,5 % annuo dal 1° gennaio 2001

2,5 % annuo prima del 1° gennaio 2001

 

  Modulistica  Dichiarazione uso gratuito
 Inagibilità
 Ravvedimento
 Rimborso