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DETRAZIONI
La detrazione
dall'imposta è prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, dove per abitazione principale si intende la dimora abituale del
contribuente.
L'ammontare della
detrazione per abitazione principale è stabilita in euro 103,29 e va
rapportato ai mesi durante i quali si verifica la condizione suddetta.
Per poter usufruire di
tale detrazione è necessario che il soggetto passivo dell'imposta coincida
con il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile, per cui un soggetto
passivo può beneficiare della detrazione relativamente ad un solo immobile.
In caso di contitolarità
se per ognuno dei contitolari l'immobile costituisce abitazione principale la
detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali.
A decorrere dall'anno 2008
e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo ... omissis ...
(vedi D.L. 93/2008)
ESENZIONI
Godono dell'esenzione
totale dell'I.C.I. le seguenti categorie di immobili:
-
immobili destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle
Regioni, dai Comuni, dai consorzi tra gli enti pubblici, dalle comunità
montane, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche autonome,
dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
-
immobili classificati
nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili aventi una destinazione
particolare);
-
fabbricati con
destinazione usi culturali come musei, biblioteche, cineteche, ecc. aperti
al pubblico;
-
fabbricati destinati
all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
-
fabbricati di proprietà
della Santa Sede;
-
fabbricati di proprietà
degli Stati esteri e di organizzazioni internazionali;
-
fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili che sono stati recuperati per essere destinati ad
attività assistenziali;
-
terreni agricoli
ricadenti in aree montane e collinari se utilizzati mediante interventi
volti al riordino agrario e fondiario;
-
immobili utilizzati da
enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive.
Le esenzioni spettano per
i periodi durante i quali sussistono i presupposti per godere delle stesse.
VERSAMENTO
Il versamento dell'I.C.I. può
essere effettuato nei seguenti modi:
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Unica soluzione |
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Entro il 16 giugno 2008 |
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Due rate |
Acconto |
Entro il 16 giugno 2008 |
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Saldo |
Entro il 16 dicembre 2008 |
Il versamento può essere
effettuato presso gli uffici postali:
con l’apposito bollettino di conto
corrente postale n. 68136100 intestato a: “Tesoreria Comunale Bronte - Servizio
ICI"
Oppure:
con modello F24 dell’Agenzia delle Entrate disponibile presso le banche, gli
uffici postali, gli intermediari ENTRATEL abilitati (Caf, commercialisti,
ecc.).
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Qualora il versamento dell’I.C.I.
venisse effettuato in ritardo, ci si può avvalere della facoltà del RAVVEDIMENTO
OPEROSO, che prevede sanzioni ridotte ad un ottavo se il pagamento avviene entro
trenta giorni, o ad un quinto se il pagamento avviene entro un anno dalla data
di scadenza.
I moduli e i bollettini di versamento sono disponibili presso l’Ufficio Tributi.
Prospetto codice tributo ICI per
versamento con modello F24:
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16 |
Regione Sicilia |
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B202 |
Codice identificativo Comune di Bronte
o codice belfiore |
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3901 |
CODICE TRIBUTO ICI X ABITAZIONE PRINCIPALE |
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3902 |
CODICE TRIBUTO ICI X TERRENI AGRICOLI |
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3903 |
CODICE TRIBUTO ICI X AREA FABBRICABILE |
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3904 |
CODICE TRIBUTO ICI X ALTRI FABBRICATI |
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3905 |
CODICE TRIBUTO ICI X CREDITO ICI |
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3906 |
CODICE TRIBUTO ICI X INTERESSI |
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3907 |
CODICE TRIBUTO ICI X SANZIONE |
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3910 |
CODICE TRIBUTO ICI SU SANATORIA EDILIZIA |
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A seguito dell'approvazione del Regolamento Generale delle Entrate, i versamenti non sono dovuti fino ad un importo di
5 euro.Parimenti non vengono effettuati rimborsi
fino allo stesso importo.
In caso di possesso di più immobili situati nello stesso Comune, si deve
effettuare un unico versamento.
In caso di contitolarità (per es.: comproprietà, usufrutto, proprietà
piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è
obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente
alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
Per le parti comuni dell'edificio (per es.: alloggio del portiere) il versamento
dell'imposta può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del
condominio stesso.
In caso di successione, lerede è tenuto ad
effettuare il versamento dellimposta come segue:
-
A nome del "de cuius", calcolando limposta
sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del decesso fino
alla fine dellanno (o fino alla data di vendita)
-
A nome dellerede (o degli eredi) calcolando
limposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del
decesso fino alla fine dellanno (o fino alla data di vendita)
I versamenti possono essere effettuati entro
sei mesi dalla data del decesso
VARIAZIONI
Se durante l'anno
precedente si sono verificate delle variazioni sugli immobili va presentata
la Dichiarazione I.C.I., su apposito modulo, al Comune entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le variazioni rilevanti
ai fini della presentazione della Dichiarazione I.C.I. sono le seguenti:
-
Acquisto o Cessione (a
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi) di:
-
fabbricati
-
aree fabbricabili
-
Trasferimenti,
costituzione o estinzione dei diritti reali di usufrutto. uso o abitazione;
-
Acquisto o perdita del
diritto di esenzione dall'I.C.I.;
-
Mutamento delle
caratteristiche dell'immobile, quali la destinazione d'uso, il cambio della
rendita catastale per modifiche strutturali dello stesso, ecc.;
-
Modifica del valore
venale delle aree fabbricabili. *
VIOLAZIONI
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Violazione |
Entro |
Sanzione |
Interessi |
|
Omesso/tardivo pagamento |
oltre 1 anno |
30%
del tributo dovuto |
3,0
% annuo* |
|
entro 1 anno |
6%
del tributo dovuto |
3,0
% annuo* |
|
entro 30 gg. |
3,75% del tributo dovuto |
3,0
% annuo* |
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Omessa/tardiva dichiarazione |
oltre 1 anno |
dal
100% al 200% del tributo dovuto (minimo 51) |
3,0
% annuo* |
|
entro 1 anno |
1/5
della sanzione |
3,0
% annuo* |
|
entro 30 gg. |
1/8
della sanzione (minimo 6) |
3,0
% annuo* |
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Dichiarazione infedele/ inesatta/incompleta |
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dal
50% al 100% della maggiore imposta dovuta |
3,0
% annuo* |
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da
51 258 se l'errore o omissione non incide sull'ammontare dell'imposta |
3,0
% annuo* |
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* |
3,0
% annuo dal 1° gennaio 2002 |
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3,5
% annuo dal 1° gennaio 2001 |
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2,5
% annuo prima del 1° gennaio 2001 |
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