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ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI  [Carta dei Diritti] [C.O.S.A.P.] [I.C.I.] [Pubblicità] [Regolamenti] [Servizio Idrico Integrato] [T.A.R.S.U.]


ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Capo Area: Caraci Pietro

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Palazzo Comunale Piano 2 stanza 17
- tel.0957747234

Orario di ricevimento: da Lunedì a Venerdì: 8.00-14.00
Martedì e Giovedì: 8.00-14.00/15.30-18.30


 CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

(approvata con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 13.1.2003 - pubblicata il 16.2.2003)
 

 

 SOMMARIO

 ART. 1

 Oggetto

 ART. 2

 Funzioni del Servizio Tributi

 ART. 3

 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

 ART. 4

 Diritti e doveri dei Contribuenti

 ART. 5

 Efficacia temporale delle norme regolamentari

 ART. 6

 Rimessa in termini

 ART. 7

 Informazioni ed assistenza al contribuente

 ART. 8

 Conoscenza degli atti e semplificazione

 ART. 9

 Chiarezza e motivazione degli atti

 ART.10

 Errori del contribuente

 ART.11

 Interpello del contribuente

 ART.12

 Accessi, ispezioni e verifiche

 ART.13

 Tutela e garanzia

 ART.14

 Disposizioni finali e transitorie

 

ART. 1 - Oggetto

a) I rapporti tra Contribuenti e Amministrazione Locale sono  improntati al  principio    della collaborazione e della buona fede, secondo quanto stabilito e previsto dall'art.10, 1° comma della legge n.212/2000 ;

b) La Carta dei servizi  ha  lo scopo  si  attuare gli strumenti di  comunicazione  necessari   al miglioramento dei procedimenti per rendere pienamente legittimo  il  rapporto  Cittadini   ed Istituzione Locale , avviando in tal modo le necessarie procedure per rendere la fiscalità locale rispondente alle aspettative regolate dalle leggi vigenti;

c) L’articolato che segue contiene le norme di adeguamento alla legge n.212/2000 sopra citata, al fine di razionalizzare ed applicare le procedure intese a dare maggiore efficienza ed efficacia al Servizio Tributi , avendo riguardo ai diritti del Contribuente;

d) Tutti gli Uffici interessati sono obbligati al rispetto delle norme che seguono e si adeguano conseguentemente alle disposizioni stesse.

ART. 2 - Funzioni del Servizio Tributi

a) Il Responsabile dell’Imposta o della Tassa assolve al dettato normativo introdotto dalla legge n.241/90,in ordine alla trasparenza  degli  atti  amministrativi  ed  alle  necessarie  informazioni dovute ai Cittadini,  oltre a svolgere tutte le funzioni previste dalla  legislazione  vigente  circa la fiscalità locale, con riferimento alle seguenti competenze:

- organizzazione e definizione dei regolamenti e   degli atti   amministrativi   necessari   per la corretta gestione dei tributi locali;

- recepimento delle indicazioni della Giunta Comunale e   del   Sindaco   per ciò che   concerne la politica tributaria, oltre alla responsabilità della loro attuazione;

- responsabilità   circa   l'obbligo   di   proporre  la  determinazione  delle  aliquote,  in ordine all'elaborazione di supporto alle decisioni  relative  alla  completa  gestione dei singoli tributi ;

- mantenimento dei contatti con le forze sociali e le organizzazione di categoria, sia per quanto attiene alla mera gestione, sia per quanto riguarda la progettazione del prelievo tributario;

- responsabilità delle indicazioni circa la manutenzione e gestione del sistema informativo automatizzato del servizio stesso;

- apprendimento di tutte le norme che riguardano la specifica materia, le loro modificazioni e

 la loro applicazione;

- formazione   degli   avvisi   di   accertamento,   di liquidazione,   dei   ruoli  coattivi,  oltre alla istruttoria del contenzioso tributario;

- organizzazione e gestione delle attività di natura tecnica ed amministrativa circa la istruttoria formale  di  atti  e  provvedimenti,  acquisizione  delle necessarie  informazioni  presso  gli  altri settori dell'Ente ovvero presso  altre  Amministrazioni ed Enti,  anche privati,  inserimento  delle informazioni medesime  nel  sistema  informativo  automatizzato  e  la  loro  elaborazione,  oltre  al loro costante aggiornamento;

- organizzazione  e  gestione  del  rapporto   con  i   Cittadini,  in  ordine  alla   diffusione    delle informazioni, della modulistica,   nonché   della   ricezione  delle  dichiarazioni  e  delle istanze  di parte;

b) tutte o parte delle funzioni di cui sopra potranno essere svolte anche in forma associata con altri Enti Locali, per cui le norme del presente statuto si estendono automaticamente alle eventuali future gestioni in forma associata e/o consortile;

ART. 3 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

a) I Regolamenti Comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel titolo;   inoltre la rubrica  delle  partizioni   interne  e  dei   singoli   articoli   deve  richiamare l'oggetto delle disposizioni in essi contenuti;

b) I Regolamenti Comunali e le altre disposizioni aventi efficacia  esterna e  che non  hanno  un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto degli atti medesimi;

c) I richiami a disposizioni contenute in provvedimenti di carattere tributario devono  recare  il contenuto sintetico della disposizione cui si intende fare rinvio;

d) Le disposizioni modificative dei Regolamenti Tributari devono essere introdotte riportando integralmente il testo modificato.

ART. 4 - Diritti e doveri dei Contribuenti

I pubblici dipendenti ed i soggetti terzi a cui sia affidata l'attività di accertamento, liquidazione  e   riscossione   di  tributi   comunali   sono   obbligati a    un corretto comportamento nei  con-

fronti dei Contribuenti fornendo le  informazioni   e gli aiuti richiesti,  compatibilmente  con  le esigenze di servizio e nel rispetto delle norme sulla privacy, per cui l'accesso dei cittadini  alle informazioni ed agli atti tributari che li riguardano è organizzato in modo da tutelarne  la  riservatezza.

I contribuenti debbono rispettare gli orari stabiliti ,  accedendo agli Uffici Comunali secondo le regole del buon comportamento.

ART. 5 - Efficacia temporale delle norme regolamentari

Salvo casi eccezionali, motivando come tali le disposizioni  di  interpretazione  autentica,  le prescrizioni  regolamentari  non  hanno  effetto  retroattivo.  In   ogni  caso,  le  disposizioni regolamentari non possono prevedere adempimenti a carico dei Contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo  giorno  dalla  data  della  loro entrata  in  vigore  o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti:
Le disposizioni regolamentari non possono stabilire, né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario decennale,  stabilito dal codice civile.

ART. 6 - Rimessa in termini

Compete al Sindaco rimettere in termini i contribuenti   interessati,  nel caso in  cui  il tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso  il versamento di tributi,   sia impedito da cause di forza maggiore. Il provvedimento sindacale  non  può  prevedere, a tale riguardo, un periodo superiore a sei mesi, comunque rinnovabile.

ART. 7 - Informazioni ed assistenza al contribuente

L'amministrazione Comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa, costante ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari  e  amministrative  vigenti  in  materia tributaria,  anche  curando   la  predisposizione  di  testi  coordinati  e  mettendo  gli  stessi  a disposizione gratuita dei Contribuenti presso il Servizio entrate tributarie e, altresì presso la “pagina del contribuente”,  istituita a tal fine nella sito internet della rete civica del Comune di Bronte. La pagina  verrà costantemente  revisionata e aggiornata, almeno mensilmente, a cura del C.E.D. di questo Ente di concerto con il servizio Entrate Tributarie.

Nel predetto sito internet  denominato “Pagina del Contribuente”, oltre alla “Carta dei diritti del Contribuente”,  alle leggi, regolamenti, aliquote, tariffe e  giurisprudenza relativa alla materia tributaria  sarà  predisposto  apposito programma per il calcolo automatico dei tributi a   disposizione  on-line  del  contribuente.
L’Amministrazione, pertanto, si impegna a portare  a conoscenza dei contribuenti, tempestiva-mente  ogni altro atto amministrativo modificativo delle funzioni e dei procedimenti tributari.
L’Ufficio Anagrafe Popolazione comunale, inoltre,  presterà assistenza ai contribuenti per gli adempimenti  relativi  all’applicazione  delle  Imposte  e   Tasse   Comunali     conseguenti  a movimenti  anagrafici, mettendo a disposizione anche i modelli relativi.

Parimenti, l'Ufficio Commercio del Comune presterà assistenza ai contribuenti per gli adempimenti relativi alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani  (inizio attività, cessazione, subentro attività commerciale) nonchè al Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) con  particolare riferimento alla gestione, di cui agli artt.6 e 25 del medesimo regolamento.  
Il Responsabile dell’Imposta o della Tassa provvederà a  dare  esecuzione  a  quanto  sopra fornendo ai Cittadini tutte le notizie utili in ordine agli orari di apertura degli Uffici, alla loro localizzazione ai numeri di telefono utili, al sito internet , alla posta elettronica ed a quant'altro necessario al riguardo, oltre  - eventualmente - al nominativo del Funzionario   Responsabile dei singoli tributi designato dal Sindaco.

ART. 8 - Conoscenza degli atti e semplificazione

L'Amministrazione Comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del Contribuente degli atti allo stesso destinati, provvedendo ad inviarli nel luogo dell'effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal Contribuente, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
Gli  atti  sono,  in ogni caso, comunicati  con modalità  idonee a  garantire  che  il  loro contenuto non sia conosciuto da  soggetti  diversi  dal loro destinatario, ferme restando  le  disposizioni  in materia di notifica degli atti tributari.
L'Amministrazione informa il contribuente di ogni fatto o circostanza  a   sua   conoscenza  dai quali  possa  derivare  il  mancato  riconoscimento  di  un credito ovvero la irrogazione  di  una sanzione, richiedendogli   di   integrare   o    correggere  gli  atti  prodotti  che  impediscono   il riconoscimento, seppure parziale , di un credito.
L'Amministrazione Comunale,  inoltre,  assume  iniziative   volte  a  garantire  che  i  modelli  di  dichiarazione,  le  istruzioni ed  in  generale  ogni altra  propria  comunicazione  siano messi   a  disposizione  del  contribuente – anche scaricabili dal sito Internet del Comune -    in  tempi utili  e siano  comprensibili  anche  ai contribuenti sforniti di conoscenze  in  materia  tributaria ,  così che possano ottemperare alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
In ogni caso ai contribuenti non possono essere chiesti atti , documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o  di  altre  Amministrazioni  Pubbliche  indicate  dal contribuente .
Detti documenti ed informazioni sono acquisiti gratuitamente ai sensi della legge n.241/90, oltre che dalle leggi regolanti le specifiche norme tributarie.
Prima di procedere alla notifica di  atti  derivati  dalla liquidazione   di tributi   risultanti  dalla dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti  rilevanti  della  fattispecie,  il  Servizio Finanziario può invitare il contribuente, con mezzi idonei, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non superiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Tale disposizione si applica  anche  quando,  dalla liquidazione,  emerga la spettanza di un minor rimborso rispetto a quello richiesto dal contribuente.
Tale   disposizione   non  si  a pplica  nell'ipotesi  di   iscrizione  a  ruolo  di  tributi   per i  quali  il  contribuente non è tenuto ad effettuare il  versamento  diretto.

ART. 9 - Chiarezza e motivazione degli atti

Gli  atti contenenti una pretesa tributaria sono  motivati  secondo  quanto  prescritto  dall'art.3 della legge n.241/1990, relativa alla motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e di diritto, oltre alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.
Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto,  questo  deve  essere  richiamato  in sintesi oppure, se possibile, allegato in copia fotostatica.

Gli atti di accertamento devono tassativamente indicare:

a) l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato , oltre al Responsabile del  procedimento    presso   il   quale   si  possono ottenere notizie  e   informazioni     complete   anche   telefonicamente   o    per   via         e-mail    (posta elettronica);

b) l'Ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto  in sede di autotutela;

c) le  modalità,  il termine e l'Organo  giurisdizionale  cui  è  possibile  ricorrere  in  caso  di  atti impugnabili;

La natura  tributaria  dell'atto   non   preclude   comunque   il   ricorso   agli   Organi  di  giustizia amministrativa , quando ne ricorrano i presupposti.

ART. 10 - Errori del contribuente

Non   sono   irrogate  sanzioni,  né  richiesti    interessi   moratori  al   contribuente,   qualora   il contribuente si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, oltre che alle indicazioni del Ministero delle Finanze-Fiscalità Locale,  o  fornite  in  forma  scritta dagli Uffici  Comunali,  ancorché  successivamente  modificate  dalla stessa  Amministrazione,  o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza  sulla  portata  e  sull'ambito  di  applicazione  della norma  tributaria,  anche  per  il disposto dell'art. 6 del D.Lgs. n.472/1997.
Qualora la violazione si traduce in una mera formalità ed in assenza di un debito d'imposta e non causa danno all'Amministrazione Comunale, non sono irrogate sanzioni .
Le stesse violazioni formali, in assenza di debito d'imposta, non sono sanzionate qualora l'attività di accertamento,  liquidazione  e  riscossione sia  affidata a  soggetti terzi.

ART. 11 - Interpello del contribuente


E' data facoltà a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale, che risponde entro 90 giorni, specifiche istanze intese a conoscere l'applicazione delle disposizioni regolamentari a casi concreti e personali , nelle ipotesi di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
La presentazione dell'istanza non interrompe comunque i termini di presentazione di eventuali ricorsi né ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
L'eventuale   risposta  dell'Amministrazione,  scritta  e  motivata,  è   vincolante  con  esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'interpello ed esclusivamente al caso di specie proposto e limitatamente all'interpellante.
Qualora entro il termine previsto non pervenga  alcuna  risposta da parte  dell'Amministrazione,  si versa nell'ipotesi del silenzio-assenso.
Qualsiasi  atto,   anche a  contenuto  impositivo  o  sanzionatorio,  emanato  in  difformità  dalla risposta o dal silenzio-assenso, è nullo.
Qualora l'interpello è formulato da un numero elevato di cittadini e concerna la stessa questione o questioni  analoghe  tra loro,   l'Amministrazione  Comunale  può  rispondere  collettivamente, anche attraverso mezzi di comunicazione idonei.
 

ART. 12 - Accessi, ispezioni e verifiche

Tutti gli accessi,  ispezioni  e  verifiche nei locali destinati  all'esercizio  di  attività commerciali, industriali, agricole,artistiche o professionali sono effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
Essi si svolgono,  salvo  casi  eccezionali  ed urgenti,  adeguatamente  documentati,  durante l'orario ordinario  di  servizio degli Organi Comunali   Amministrativi  e con  modalità  tali  da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle   attività   stesse,   nonché   alle relazioni commerciali o professionali del contribuente;
Per ciò che concerne il controllo di locali  appartenenti  a   privati   cittadini,   questi   verranno preventivamente informati del giorno e dell'ora in forma scritta.
Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto che la riguarda.
Nel caso in cui le attività di controllo riguardino un considerevole numero di contribuenti le comunicazioni sono attuate collettivamente a mezzo di strumenti idonei di informazione.
Qualora il contribuente opponga osservazioni o rilievi ai risultati della verifica, di questi se ne deve tener conto nell'atto contenente la pretesa erariale, conseguente alla verifica stessa.


ART. 13 - Tutela e garanzia

Il Responsabile dell’Imposta o della Tassa entro sessanta giorni dalla ricezione di scritti relativi e a critiche o osservazioni sul servizio, in ordine all'efficienza ed alla funzionalità dello stesso, fornisce con lo stesso mezzo risposte idonee e motivate a tali scritti.
Egli  potrà,  inoltre,  predisporre –  anche sul sito internet della “Pagina del Contribuente” del Comune  -   un  questionario   informativo   che,  compilato   dai  contribuenti,   consentirà   di utilizzare suggerimenti e critiche per migliorare il servizio stesso.
Potrà essere, altresì, previsto, congiuntamente ad altri Enti  Locali  ed  in  forma consortile,  il Garante del Contribuente che va nominato dai rappresentati consiliari  del Consorzio dei servizi.
Esso è Organo Collegiale, composto da tre membri esperti in materia tributaria, di cui uno assume la presidenza. Funge da segretario un funzionario dell’Ufficio Tributi. 
In ordine al suo funzionamento , ai suoi compiti e a quant'altro occorra , si richiama l'art. 13 della legge n.212/2000.

ART. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni  di  cui  sopra  si  applicano  anche  ai  soggetti  incaricati  dell'attività  di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali.
Le presenti norme entrano in vigore dopo 15 gg. dalla data in cui è esecutivo l'atto di approvazione del presente Regolamento.

Con  riferimento    a  quanto   non   espressamente  previsto   trovano  applicazione   le disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle contenute  nella legge n.212/2000.