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ART. 1 - Oggetto
a) I rapporti
tra Contribuenti e Amministrazione Locale sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede, secondo
quanto stabilito e previsto dall'art.10, 1° comma della legge n.212/2000 ;
b) La Carta dei servizi ha lo scopo si attuare gli
strumenti di comunicazione necessari al miglioramento
dei procedimenti per rendere pienamente legittimo il rapporto
Cittadini ed Istituzione Locale , avviando in tal modo le
necessarie procedure per rendere la fiscalità locale rispondente alle
aspettative regolate dalle leggi vigenti;
c) Larticolato che segue contiene le norme di adeguamento alla legge n.212/2000
sopra citata, al fine di razionalizzare ed applicare le procedure intese a
dare maggiore efficienza ed efficacia al Servizio Tributi , avendo riguardo
ai diritti del Contribuente;
d) Tutti gli Uffici interessati sono obbligati al rispetto delle norme che
seguono e si adeguano conseguentemente alle disposizioni stesse.
ART. 2 - Funzioni del Servizio Tributi
a) Il
Responsabile dellImposta o della Tassa assolve al dettato normativo
introdotto dalla legge n.241/90,in ordine alla trasparenza degli
atti amministrativi ed alle necessarie
informazioni dovute ai Cittadini, oltre a svolgere tutte le funzioni
previste dalla legislazione vigente circa la fiscalità
locale, con riferimento alle seguenti competenze:
- organizzazione e definizione dei regolamenti e degli atti
amministrativi necessari per la corretta gestione dei
tributi locali;
- recepimento delle indicazioni della Giunta Comunale e del
Sindaco per ciò che concerne la politica tributaria,
oltre alla responsabilità della loro attuazione;
- responsabilità circa l'obbligo di
proporre la determinazione delle aliquote, in
ordine all'elaborazione di supporto alle decisioni relative alla
completa gestione dei singoli tributi ;
- mantenimento dei contatti con le forze sociali e le organizzazione di
categoria, sia per quanto attiene alla mera gestione, sia per quanto riguarda
la progettazione del prelievo tributario;
- responsabilità delle indicazioni circa la manutenzione e gestione del
sistema informativo automatizzato del servizio stesso;
- apprendimento di tutte le norme che riguardano la specifica materia, le
loro modificazioni e
la loro applicazione;
- formazione degli avvisi di
accertamento, di liquidazione, dei ruoli
coattivi, oltre alla istruttoria del contenzioso tributario;
- organizzazione e gestione delle attività di natura tecnica ed
amministrativa circa la istruttoria formale di atti e
provvedimenti, acquisizione delle necessarie informazioni
presso gli altri settori dell'Ente ovvero presso altre
Amministrazioni ed Enti, anche privati, inserimento delle
informazioni medesime nel sistema informativo
automatizzato e la loro elaborazione, oltre
al loro costante aggiornamento;
- organizzazione e gestione del rapporto
con i Cittadini, in ordine alla
diffusione delle informazioni, della modulistica,
nonché della ricezione delle
dichiarazioni e delle istanze di parte;
b) tutte o parte delle funzioni di cui sopra potranno essere svolte anche in
forma associata con altri Enti Locali, per cui le norme del presente statuto
si estendono automaticamente alle eventuali future gestioni in forma
associata e/o consortile;
ART. 3 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni
tributarie
a) I
Regolamenti Comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionare
l'oggetto nel titolo; inoltre la rubrica delle
partizioni interne e dei singoli
articoli deve richiamare l'oggetto delle disposizioni in
essi contenuti;
b) I Regolamenti Comunali e le altre disposizioni aventi efficacia
esterna e che non hanno un oggetto tributario, non possono
contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle
strettamente inerenti all'oggetto degli atti medesimi;
c) I richiami a disposizioni contenute in provvedimenti di carattere
tributario devono recare il contenuto sintetico della
disposizione cui si intende fare rinvio;
d) Le disposizioni modificative dei Regolamenti Tributari devono essere
introdotte riportando integralmente il testo modificato.
ART. 4 - Diritti e doveri dei Contribuenti
I pubblici
dipendenti ed i soggetti terzi a cui sia affidata l'attività di accertamento,
liquidazione e riscossione di tributi
comunali sono obbligati a un corretto
comportamento nei con-
fronti dei Contribuenti
fornendo le informazioni e gli aiuti richiesti,
compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle
norme sulla privacy, per cui l'accesso dei cittadini alle informazioni
ed agli atti tributari che li riguardano è organizzato in modo da tutelarne
la riservatezza.
I contribuenti debbono
rispettare gli orari stabiliti , accedendo agli Uffici Comunali secondo
le regole del buon comportamento.
ART. 5 - Efficacia temporale delle norme regolamentari
Salvo casi
eccezionali, motivando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica, le prescrizioni regolamentari
non hanno effetto retroattivo. In ogni
caso, le disposizioni regolamentari non possono prevedere
adempimenti a carico dei Contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della
loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti:
Le disposizioni regolamentari non possono stabilire, né prorogare termini di
prescrizione oltre il limite ordinario decennale, stabilito dal codice
civile.
ART. 6 - Rimessa in termini
Compete al
Sindaco rimettere in termini i contribuenti interessati,
nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari,
compreso il versamento di tributi, sia impedito da cause di
forza maggiore. Il provvedimento sindacale non può
prevedere, a tale riguardo, un periodo superiore a sei mesi, comunque
rinnovabile.
ART. 7 - Informazioni ed assistenza al contribuente
L'amministrazione Comunale assume idonee iniziative volte a consentire la
completa, costante ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari
e amministrative vigenti in materia tributaria,
anche curando la predisposizione di testi
coordinati e mettendo gli stessi a disposizione
gratuita dei Contribuenti presso il Servizio entrate tributarie e, altresì
presso la pagina del contribuente, istituita a tal
fine nella sito internet della rete civica del Comune di Bronte. La pagina
verrà costantemente revisionata e aggiornata, almeno mensilmente, a
cura del C.E.D. di questo Ente di concerto con il servizio Entrate
Tributarie.
Nel predetto sito internet
denominato Pagina del Contribuente, oltre alla Carta dei diritti del
Contribuente, alle leggi, regolamenti, aliquote, tariffe e
giurisprudenza relativa alla materia tributaria sarà predisposto
apposito programma per il calcolo automatico dei tributi a
disposizione on-line del contribuente.
LAmministrazione, pertanto, si impegna a portare a conoscenza dei
contribuenti, tempestiva-mente ogni altro atto amministrativo
modificativo delle funzioni e dei procedimenti tributari.
LUfficio Anagrafe Popolazione comunale, inoltre, presterà assistenza
ai contribuenti per gli adempimenti relativi allapplicazione
delle Imposte e Tasse Comunali
conseguenti a movimenti anagrafici, mettendo a disposizione anche
i modelli relativi.
Parimenti, l'Ufficio
Commercio del Comune presterà assistenza ai contribuenti per gli adempimenti
relativi alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani (inizio attività, cessazione,
subentro attività commerciale) nonchè al Canone Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche (COSAP) con particolare riferimento alla gestione, di cui
agli artt.6 e 25 del medesimo regolamento.
Il Responsabile dellImposta o della Tassa provvederà a dare
esecuzione a quanto sopra fornendo ai Cittadini tutte le
notizie utili in ordine agli orari di apertura degli Uffici, alla loro
localizzazione ai numeri di telefono utili, al sito internet , alla posta
elettronica ed a quant'altro necessario al riguardo, oltre -
eventualmente - al nominativo del Funzionario Responsabile dei
singoli tributi designato dal Sindaco.
ART. 8 - Conoscenza degli atti e semplificazione
L'Amministrazione Comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del
Contribuente degli atti allo stesso destinati, provvedendo ad inviarli nel
luogo dell'effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in
possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche
indicate dal Contribuente, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio
speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da
comunicare.
Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità
idonee a garantire che il loro contenuto non sia
conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, ferme
restando le disposizioni in materia di notifica degli atti
tributari.
L'Amministrazione informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a
sua conoscenza dai quali possa derivare
il mancato riconoscimento di un credito ovvero la
irrogazione di una sanzione, richiedendogli di
integrare o correggere gli atti
prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure
parziale , di un credito.
L'Amministrazione Comunale, inoltre, assume iniziative
volte a garantire che i modelli di
dichiarazione, le istruzioni ed in generale
ogni altra propria comunicazione siano messi a
disposizione del contribuente anche scaricabili dal sito
Internet del Comune - in tempi utili e siano
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze
in materia tributaria , così che possano ottemperare alle
obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno
costose e più agevoli.
In ogni caso ai contribuenti non possono essere chiesti atti , documenti ed
informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di
altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal
contribuente .
Detti documenti ed informazioni sono acquisiti gratuitamente ai sensi della
legge n.241/90, oltre che dalle leggi regolanti le specifiche norme
tributarie.
Prima di procedere alla notifica di atti derivati dalla
liquidazione di tributi risultanti dalla
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti
della fattispecie, il Servizio Finanziario può invitare il
contribuente, con mezzi idonei, a fornire i chiarimenti necessari o a
produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non
superiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Tale disposizione si applica anche quando, dalla
liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso rispetto a
quello richiesto dal contribuente.
Tale disposizione non si a pplica
nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di
tributi per i quali il contribuente non è
tenuto ad effettuare il versamento diretto.
ART. 9 - Chiarezza e motivazione degli atti
Gli
atti contenenti una pretesa tributaria sono motivati secondo
quanto prescritto dall'art.3 della legge n.241/1990, relativa
alla motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di
fatto e di diritto, oltre alle ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'Amministrazione.
Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve
essere richiamato in sintesi oppure, se possibile, allegato in
copia fotostatica.
Gli atti di accertamento devono tassativamente indicare:
a) l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
merito all'atto notificato o comunicato , oltre al Responsabile del
procedimento presso il quale
si possono ottenere notizie e informazioni
complete anche telefonicamente o
per via e-mail
(posta elettronica);
b) l'Ufficio presso il
quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in
sede di autotutela;
c) le modalità, il termine e l'Organo giurisdizionale
cui è possibile ricorrere in caso di
atti impugnabili;
La natura tributaria
dell'atto non preclude comunque
il ricorso agli Organi di
giustizia amministrativa , quando ne ricorrano i presupposti.
ART. 10 - Errori del contribuente
Non
sono irrogate sanzioni, né richiesti
interessi moratori al contribuente,
qualora il contribuente si sia conformato alle indicazioni
contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, oltre che alle indicazioni
del Ministero delle Finanze-Fiscalità Locale, o fornite in
forma scritta dagli Uffici Comunali, ancorché
successivamente modificate dalla stessa Amministrazione,
o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione
stessa.
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma tributaria,
anche per il disposto dell'art. 6 del D.Lgs. n.472/1997.
Qualora la violazione si traduce in una mera formalità ed in assenza di un
debito d'imposta e non causa danno all'Amministrazione Comunale, non sono
irrogate sanzioni .
Le stesse violazioni formali, in assenza di debito d'imposta, non sono
sanzionate qualora l'attività di accertamento, liquidazione e
riscossione sia affidata a soggetti terzi.
ART. 11 - Interpello del
contribuente
E' data
facoltà a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'Amministrazione
Comunale, che risponde entro 90 giorni, specifiche istanze intese a conoscere
l'applicazione delle disposizioni regolamentari a casi concreti e personali ,
nelle ipotesi di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse.
La presentazione dell'istanza non interrompe comunque i termini di
presentazione di eventuali ricorsi né ha effetto sulle scadenze previste
dalla disciplina tributaria.
L'eventuale risposta dell'Amministrazione, scritta
e motivata, è vincolante con esclusivo
riferimento alla questione oggetto dell'interpello ed esclusivamente al caso
di specie proposto e limitatamente all'interpellante.
Qualora entro il termine previsto non pervenga alcuna risposta da
parte dell'Amministrazione, si versa nell'ipotesi del
silenzio-assenso.
Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo
o sanzionatorio, emanato in difformità dalla
risposta o dal silenzio-assenso, è nullo.
Qualora l'interpello è formulato da un numero elevato di cittadini e concerna
la stessa questione o questioni analoghe tra loro,
l'Amministrazione Comunale può rispondere
collettivamente, anche attraverso mezzi di comunicazione idonei.
ART. 12 - Accessi, ispezioni e verifiche
Tutti gli
accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati
all'esercizio di attività commerciali, industriali,
agricole,artistiche o professionali sono effettuate sulla base di esigenze
effettive di indagine e controllo sul luogo.
Essi si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti,
adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di
servizio degli Organi Comunali Amministrativi e con
modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo
svolgimento delle attività stesse, nonché
alle relazioni commerciali o professionali del contribuente;
Per ciò che concerne il controllo di locali appartenenti a
privati cittadini, questi verranno
preventivamente informati del giorno e dell'ora in forma scritta.
Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che giustificano
la verifica e l'oggetto che la riguarda.
Nel caso in cui le attività di controllo riguardino un considerevole numero
di contribuenti le comunicazioni sono attuate collettivamente a mezzo di
strumenti idonei di informazione.
Qualora il contribuente opponga osservazioni o rilievi ai risultati della
verifica, di questi se ne deve tener conto nell'atto contenente la pretesa
erariale, conseguente alla verifica stessa.
ART. 13 - Tutela e garanzia
Il
Responsabile dellImposta o della Tassa entro sessanta giorni dalla ricezione
di scritti relativi e a critiche o osservazioni sul servizio, in ordine
all'efficienza ed alla funzionalità dello stesso, fornisce con lo stesso
mezzo risposte idonee e motivate a tali scritti.
Egli potrà, inoltre, predisporre anche sul sito
internet della Pagina del Contribuente del Comune - un
questionario informativo che, compilato
dai contribuenti, consentirà di utilizzare
suggerimenti e critiche per migliorare il servizio stesso.
Potrà essere, altresì, previsto, congiuntamente ad altri Enti Locali
ed in forma consortile, il Garante del Contribuente che va
nominato dai rappresentati consiliari del Consorzio dei servizi.
Esso è Organo Collegiale, composto da tre membri esperti in materia
tributaria, di cui uno assume la presidenza. Funge da segretario un
funzionario dellUfficio Tributi.
In ordine al suo funzionamento , ai suoi compiti e a quant'altro occorra , si
richiama l'art. 13 della legge n.212/2000.
ART. 14 - Disposizioni finali e transitorie
Le
disposizioni di cui sopra si applicano
anche ai soggetti incaricati dell'attività di
accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali.
Le presenti norme entrano in vigore dopo 15 gg. dalla data in cui è esecutivo
l'atto di approvazione del presente Regolamento.
Con riferimento
a quanto non espressamente previsto
trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia e
in particolare quelle contenute nella legge n.212/2000.
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