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I cittadini o le società
che dispongono di un immobile e/o di unarea usata per lo svolgimento di
attività (operativa) devono denunciare la superficie occupata entro il 20
Gennaio successivo allinizio delloccupazione, affinché siano iscritti a
ruolo per la Tassa Smaltimento Rifiuti. La tassa é dovuta per tutti i locali
ad eccezione di quelli completamente vuoti, non occupati e non allacciati
alle reti di servizio (luce, gas, acqua).
Cosa occorre:
Denuncia in carta semplice,
presso gli sportelli, su appositi moduli predisposti e
compilati dallUfficio, oppure in carta semplice per via postale.
Alloccorrenza lUfficio chiederà la documentazione necessaria, atta
allidentificazione dellimmobile o delle aree scoperte e/o degli eventuali
rifiuti speciali. Planimetria o contratto daffitto con indicazione della
superficie.
Regolamento Tarsu
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La
tassa annuale viene calcolata moltiplicando:
la superficie dei locali e delle aree occupate X la tariffa prevista per la categoria di appartenenza
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Tariffe in vigore dall'1.1.2007
(Come stabilito con Delibera del
Consiglio Comunale n.18 del 2.4.2007)
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I categoria |
€. 1,98 |
Scuole pubbliche e
private-Sale teatrali e cinematografiche-Locali destinati ad
attività istituzionali di tipo culturale, politico, sindacale,
religioso, di assistenza e beneficenza-Musei-Archivi e
biblioteche -Autonomi depositi di stoccaggio merce – Aree
destinate a parcheggio auto-Depositi di macchine e materiale
militare |
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II categoria |
€. 1,83 |
Complessi
commerciali all’ingrosso – Superfici adibite a esposizione auto,
mobili ed arredamenti – Aree ricreative e turistiche – Campeggi
– Distributori di carburante. |
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III categoria |
€. 1,51 |
Locali ed aree ad
uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze –
Box – Cantine e autorimes- se private –Esercizi alberghieri
–Pensioni–Camere mobiliate–Caserme–Convitti–Collegi–Case di
riposo. |
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IV categoria |
€. 2,14 |
Locali ed aree
adibite ad attività terziarie e direzionali (diverse da quelle
di cui alla cat. 2, 5 e 6 ) – Circoli sportivi e ricreativi
–Sale giochi e discoteche – Ospedali e case di cura
(limitatamente alle superfici con produzioni di rifiuti
ordinari) – Uffici e studi professionali. |
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V categoria |
€. 2,47 |
Locali ed aree di
produzioni artigianale o industriale (con esclusione delle
superfici con produzione di rifiuti speciali) – Esercizi di
vendita di beni non alimentari e non deperibili. |
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VI categoria |
€. 3,04 |
Locali ed aree
adibiti a pubblici esercizi – Ristoranti, bar. Trattorie,
pizzerie e simili –Esercizi di vendita di beni alimentari o
deperibili, carne, pesce, pollame, fiori e simili. |
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Riduzioni
LAmministrazione ha la
facoltà di concedere la riduzione del 50% della tassa in favore degli alloggi
di tipo popolare che non abbiano più di due vani oltre i servizi e quella del
30% in favore degli alloggi di tipo popolare composti di tre vani altre i
servizi.
Lesercizio da tale facoltà
viene attuato, ove ritenuto opportuno, di anno in anno dalla Giunta
Municipale.
Con analogo provvedimento
lAmministrazione può concedere riduzioni tariffarie, da stabilire caso per
caso in favore degli utenti che nelle loro attività produttive adottino
misure atte a limitare la produzione di rifiuti o ad agevolarne lo
smaltimento.
La tariffa ordinaria viene
ridotta nella misura sotto notata nel caso di:
-
a)
abitazioni con unico occupante :
30%;
-
b)
locali non adibiti ad abitazioni
ed aree scoperte, nellipotesi di uso stagionale per un periodo non
superiore a sei mesi dellanno risultante dalla licenza o autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per lesercizio dellattività svolta: 30%;
-
c) abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale ad altro uso limitato e discontinuo
a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria
o di variazione indicando labitazione di residenza e labitazione
principale e dichiarando espressamente di non voler cedere lalloggio in
locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
-
d) utenti
che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedono o abbiano la
dimora, per più di sei mesi allanno, in località fuori del territorio
nazionale: 30%.
-
-
Le riduzioni saranno concesse a domanda
degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento
delleffettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
-
-
Modulo di domanda riduzione tassa rifiuti
Esenzioni
Non sono soggetti alla
tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in
obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti, a titolo esemplificativo:
-
le unità immobiliari
adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate
ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1
anno di tassazione;
-
le cantine e le soffitte,
limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.
1,50;
-
centrali termiche e locali
riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori,
silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
-
terrazze e balconi
-
fabbricati danneggiati non
agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata
occupazione dell'immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione.
Tali situazioni debbono
essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea
documentazione.
Termini per la presentazione della denuncia
I proprietari, i locatari e
chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono tenuti a
presentare allUfficio Tributi del Comune di Bronte denuncia, entro il 20
gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, dei locali
ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi
modelli predisposti. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi,
qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario,
ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla
destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi
termini previsti per la denuncia iniziale.
Le denunce, originarie, o di variazione vanno redatte sugli appositi moduli
in distribuzione presso l'Ufficio Tributi e possono essere presentate:
- direttamente all'Ufficio Tributi del Comune di Bronte, che ne rilascia
ricevuta;
- tramite servizio postale. In tal caso la denuncia si considera presentata
nel giorno indicato dal timbro postale. Ove non sia possibile rilevare tale
data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in
cui essa è pervenuta al Comune;
- tramite fax al numero 095691560.
Modulo
di denuncia
Modalità di pagamento
Il contribuente, può
effettuare il pagamento in 4 rate o in un'unica soluzione secondo le modalità
indicate nellavviso di pagamento o nella cartella che gli viene recapitata.
Pagando in unica soluzione si utilizza solo il bollettino di C/C
postale contrassegnato con la dicitura "TOTALE", prestando attenzione,
quindi, a non saldare anche i bollettini rateali perché in tal modo si
pagherebbe due volte.
Per il versamento rateale si utilizzano invece i bollettini di C/C
postale contrassegnati dalle diciture "1°RATA, 2° RATA, 3° RATA, 4° RATA,
" alle scadenze indicate.
Le rate scadono alla fine dei mesi indicati sull'avviso che sarà recapitato.
- La prima rata è pagabile entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione stessa, se recapitata in ritardo.
Il pagamento potrà essere
eseguito:
- presso gli sportelli
del Concessionario Montepaschi Serit, Via Messina Bronte - senza
commissione.
- presso lo sportello
bancario BANCA ANTONVENETA, Via Umberto/angolo Via Bologna, Bronte - Senza
commissione presentando il bollettino premarcato allegato alla comunicazione
(denominato modello RAV) .
- presso tutti gli
Uffici postali (pagando la relativa commissione) presentando il bollettino
premarcato allegato all'avviso.
Il pagamento si intende
effettuato il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento. Se
la scadenza per il pagamento coincide con un sabato o una festività, essa
viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo (D.L. 31.5.1994, n.
330).
TUTTA LA
MODULISTICA:

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