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Il
Difensore Civico ha il compito:
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di agevolare il rapporto fra i cittadini e la
Pubblica Amministrazione;
-
è garante della imparzialità e del buon
andamento delle attività svolte dagli Uffici comunali e dai concessionari
dei pubblici servizi del Comune;
-
media le controversie che possono sorgere fra
i cittadini e le strutture del Comune;
-
esamina i problemi dal punto di vista del
cittadino;
-
contribuisce con i suoi suggerimenti al
miglioramento dellorganizzazione dei servizi.
L'intervento del Difensore Civico può
essere richiesto:
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da coloro che risiedono stabilmente nel
Comune, o che comunque vi siano domiciliati o vi svolgono la loro attività
professionale, di lavoro, di studio e simili, compresi gli stranieri e gli
apolidi;
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dai rappresentanti di persone giuridiche,
associazioni ed altri organismi, anche di fatto, che intervengono per la
tutela di un interesse diretto o dei loro associati o rappresentati;
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dalle organizzazioni di volontariato
riconosciute ai sensi di legge;
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da ogni altra formazione sociale che
rappresenti particolari categorie di cittadini;
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dai soggetti che, comunque, abbiano in corso
un procedimento presso l'Amministrazione Comunale.
ESTRATTO DAL VIGENTE STATUTO
COMUNALE
Suppl.
straordinario n. 2 alla gazzetta ufficiale della regione siciliana (p. I) N. 46
del 9-9-1995
Titolo IV
IL
DIFENSORE CIVICO
Art. 67
II difensore civico
-
E ' istituito nel Comune
di Bronte l'ufficio del difensore civico, il quale svolge un ruolo di
garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei
confronti dei cittadini.
L'elezione, la durata in carica, i requisiti di
eleggibilità e le funzioni sono stabilite dalla legge e dal presente
statuto.
Art. 68 Attribuzioni e prerogative del difensore
civico
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Il difensore civico deve intervenire, su richiesta di
cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso
l'amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari dei servizi
pubblici o le società che gestiscono pubblici servizi nell'ambito del
territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia
regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente
emanati.
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A tal fine, deve convocare il responsabile del servizio
interessato entro un congrue termine e richiedere documenti, notizie,
chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
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Può altresì, entro un termine ben preciso, proporre di
esaminare la pratica congiuntamente al responsabile del servizio o del
singolo procedimento e richiedergli eventuali relazioni.
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Acquisite tutte le informazioni utili, comunica
verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino o associazione che
ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi
competenti a provvedere entro termini definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
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Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le
segnalazioni del difensore civico, l'amministrazione ha l'obbligo di
specifica motivazione. Il difensore civico può richiedere il riesame del
provvedimento qualora ravvisi il persistere di irregolarità o vizi
procedurali.
Egli invia apposita relazione al segretario generale e alla presidenza del
consiglio, in ordine alle inadempienze riscontrate.
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Per l'esercizio delle sue funzioni il difensore civico ha
diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le
notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato ed
ha diritto di ottenere a richiesta, senza alcun onere di spesa, copia degli
atti dell'amministrazione comunale, di quelli da essi richiamati e dei
documenti istruttori.
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Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la
massima collaborazione all'attività del difensore civico.
Art.
69 Rapporti con il consiglio comunale
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Il difensore civico presenta annualmente al consiglio,
entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta e sui risultati
conseguiti nell'anno precedente, distinguendo gli interventi effettuati su
richiesta dei cittadini da quelli di propria iniziativa,
'dalla quale dovranno risultare, in
sintesi, le disfunzioni riscontrate, i suggerimenti per la loro
eliminazione, proposte concrete e dirette
al raggiungimento di un effettivo miglioramento del buon andamento e
dell'imparzialità dell'azione amministrativa
dell'ente nei confronti dei propri amministrati.
La relazione viene discussa nella prima adunanza utile
successiva nel consiglio comunale e adeguatamente pubblicizzata nelle forme
e nei modi ritenuti più adeguati.
Il difensore civico, qualora ritenga opportuno segnalare
fatti e situazioni di particolare importanza o comunque meritevoli di
urgente segnalazione, può, in qualsiasi momento, farne segnalazione al
consiglio.
Inoltre, per effetti e situazioni che, per il loro
carattere di contingibilità ed urgenza richiedano un pronto ed immediato
intervento da parte degli organi del Comune, il difensore civico può
richiedere di essere ascoltato nelle sedute del consiglio, della giunta e
delle commissioni consiliari (se istituite).
Art. 70 Organizzazione e mezzi
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L'ufficio del difensore civico ha sede presso il Comune o
in idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
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La giunta municipale assicura al difensore civico
personale occorrente e le attrezzature necessarie al buon
funzionamento dell'istituto.
Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di
dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto
esclusivamente al rispetto e all'osservanza dell'ordinamento vigente.
Annualmente viene previsto nel bilancio un fondo da porre
a disposizione del difensore civico per consentirgli di organizzare, in
assoluta autonomia, le competenze dell'ufficio e delle sue funzioni, previo
rendiconto di spesa.
Art. 71 Elezioni, requisiti e incompatibilità
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Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale
con votazione e- scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei due
terzi dei consiglieri assegnati al Comune, tra coloro che hanno presentato
istanza al comune. A tal fine il sindaco pubblica un apposito avviso con
l'indicazione dei requisiti previsti e con la richiesta di presentare il
curriculum da parte degli interessati.
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Il difensore civico deve essere scelto fra i cittadini di
comprovata esperienza amministrativa che diano la massima garanzia di
indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso di ottime referenze di
carattere morale e civile. E' richiesto il possesso del diploma di laurea e
di un'età non inferiore ai 40 anni e non superiore ai 70 anni.
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Per essere eletti all'ufficio di difensore civico i
cittadini devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità previsti dalla legge per l'elezione alla carica di consigliere
comunale.
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L'ufficio del difensore civico è incompatibile con:
a) lo stato di membro del Parlamento, Amministratore o
Consigliere regionale, provinciale e comunale, membro delle U.S.L. nonché con
l'avere ricoperto una delle cariche predette negli ultimi 4 anni la carica di
assessore esterno nello stesso periodo;
b) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio,
istituzione, ente o società dipendenti o controllati dal Comune;
d) la qualità di revisore dei conti negli ultimi 4 anni;
e) l'avere ascendenti o discendenti che siano amministratori,
segretario o funzionar! del Comune.
5. l'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la
dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la
relativa causa entro e non oltre giorni 20 dalla sua contestazione.
Art. 72 Durata in carica,
decadenza e dispensa
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Il difensore civico resta in carica per la stessa durata
del consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le funzioni fino
all'insediamento del successore e può essere riconfermato una sola volta.
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Decade per le stesse cause per le quali si perde la
qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di
incompatibilità di cui al precedente articolo. La decadenza è pronunciata
con provvedimento del consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri
e previa contestazione all'interessato.
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Non è soggetto a revoca, salvo comprovata inerzia e/o per
grave inadempienza ai doveri del suo ufficio. La revoca è pronunciata, con
provvedimento motivato, dal consiglio comunale adottato con il voto di
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
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Può essere altresì dispensato dall'ufficio per dimissioni.
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II consiglio comunale deve essere riunito nel termine di
giorni 30 per la nomina del successore.
Art. 73 Indennità di funzione
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Al
difensore civico spettano le indennità ed i rimborsi con le modalità e nella
misura stabilita dalle leggi vigenti per il vice sindaco.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il
Difensore civico deve presentare al Consiglio Comunale una relazione
sullattività svolta nellanno precedente, indicando le disfunzioni rilevate
e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon
andamento e limparzialità dellazione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile e resa
pubblica con affissione allalbo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza il Difensore civico può in
qualsiasi momento informare il Consiglio Comunale, presentando una relazione
sullargomento.
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Segnalate
con una fotografia errori, paradossi, scempi in materia di pubblico
decoro, arredo urbano, barriere architettoniche.
E' possibile inviare le foto al Difensore
civico tramite e-mail all'indirizzo
difensorecivico@comune.bronte.ct.it
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Links
utili:
Elenco Difensori civici nella Regione Siciliana
Rete nazionale dei
difensori civici
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