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DIFENSORE CIVICO

 

Avv. Giovanna Caruso

Palazzo Comunale Piano 1° stanza 5

tel. 0957747210 / fax 0957747218

difensorecivico@comune.bronte.ct.it
 

Giorno di ricevimento: Venerdì dalle 9.30 alle 12.30

 

 

 

Il Difensore Civico  ha il compito:

  • di agevolare il rapporto fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione;

  • è garante della imparzialità e del buon andamento delle attività svolte dagli Uffici comunali e dai concessionari dei pubblici servizi del Comune;

  • media le controversie che possono sorgere fra i cittadini e le strutture del Comune;

  • esamina i problemi dal punto di vista del cittadino;

  • contribuisce con i suoi suggerimenti al miglioramento dell’organizzazione dei servizi.

L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:

  • da coloro che risiedono stabilmente nel Comune, o che comunque vi siano domiciliati o vi svolgono la loro attività professionale, di lavoro, di studio e simili, compresi gli stranieri e gli apolidi;

  • dai rappresentanti di persone giuridiche, associazioni ed altri organismi, anche di fatto, che intervengono per la tutela di un interesse diretto o dei loro associati o rappresentati;

  • dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge;

  • da ogni altra formazione sociale che rappresenti particolari categorie di cittadini;

  • dai soggetti che, comunque, abbiano in corso un procedimento presso l'Amministrazione Comunale.


 

ESTRATTO DAL VIGENTE STATUTO COMUNALE

 Suppl. straordinario n. 2 alla gazzetta ufficiale della regione siciliana (p. I) N. 46 del 9-9-1995

Titolo IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 67 II difensore civico

  1. E' istituito nel Comune di Bronte l'ufficio del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

  2. L'elezione, la durata in carica, i requisiti di eleggibilità e le funzioni sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 68 Attribuzioni e prerogative del difensore civico

  1. Il difensore civico deve intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari dei servizi pubblici o le società che gestiscono pubblici servizi nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

  2. A tal fine, deve convocare il responsabile del servizio interessato entro un congrue termine e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

  3. Può altresì, entro un termine ben preciso, proporre di esaminare la pratica congiuntamente al responsabile del servizio o del singolo procedimento e richiedergli eventuali relazioni.

  4. Acquisite tutte le informazioni utili, comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino o associazione che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro termini definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

  5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, l'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione. Il difensore civico può richiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il persistere di irregolarità o vizi procedurali.
    Egli invia apposita relazione al segretario generale e alla presidenza del consiglio, in ordine alle inadempienze riscontrate.

  6. Per l'esercizio delle sue funzioni il difensore civico ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato ed ha diritto di ottenere a richiesta, senza alcun onere di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale, di quelli da essi richiamati e dei documenti istruttori.

  7. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 69 Rapporti con il consiglio comunale

  1. Il difensore civico presenta annualmente al consiglio, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo gli interventi effettuati su richiesta dei cittadini da quelli di propria iniziativa, 'dalla quale dovranno risultare, in sintesi, le disfunzioni riscontrate, i suggerimenti per la loro eliminazione, proposte concrete e dirette
    al raggiungimento di un effettivo miglioramento del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa
    dell'ente nei confronti dei propri amministrati.

  2. La relazione viene discussa nella prima adunanza utile successiva nel consiglio comunale e adeguatamente pubblicizzata nelle forme e nei modi ritenuti più adeguati.

  3. Il difensore civico, qualora ritenga opportuno segnalare fatti e situazioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, può, in qualsiasi momento, farne segnalazione al consiglio.

  4. Inoltre, per effetti e situazioni che, per il loro carattere di contingibilità ed urgenza richiedano un pronto ed immediato intervento da parte degli organi del Comune, il difensore civico può richiedere di essere ascoltato nelle sedute del consiglio, della giunta e delle commissioni consiliari (se istituite).

 

Art. 70 Organizzazione e mezzi

  1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il Comune o in idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

  2. La giunta municipale assicura al difensore civico personale occorrente e le attrezzature necessarie al buon funzionamento dell'istituto.

  3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto e all'osservanza dell'ordinamento vigente.

  4. Annualmente viene previsto nel bilancio un fondo da porre a disposizione del difensore civico per consentirgli di organizzare, in assoluta autonomia, le competenze dell'ufficio e delle sue funzioni, previo rendiconto di spesa.

 

Art. 71 Elezioni, requisiti e incompatibilità

  1. Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale con votazione e- scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, tra coloro che hanno presentato istanza al comune. A tal fine il sindaco pubblica un apposito avviso con l'indicazione dei requisiti previsti e con la richiesta di presentare il curriculum da parte degli interessati.

  2. Il difensore civico deve essere scelto fra i cittadini di comprovata esperienza amministrativa che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso di ottime referenze di carattere morale e civile. E' richiesto il possesso del diploma di laurea e di un'età non inferiore ai 40 anni e non superiore ai 70 anni.

  3. Per essere eletti all'ufficio di difensore civico i cittadini devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per l'elezione alla carica di consigliere comunale.

  4. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con:

a) lo stato di membro del Parlamento, Amministratore o Consigliere regionale, provinciale e comunale, membro delle U.S.L. nonché con l'avere ricoperto una delle cariche predette negli ultimi 4 anni la carica di assessore esterno nello stesso periodo;

b) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, istituzione, ente o società dipendenti o controllati dal Comune;

d) la qualità di revisore dei conti negli ultimi 4 anni;

e) l'avere ascendenti o discendenti che siano amministratori, segretario o funzionar! del Comune.

5. l'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro e non oltre giorni 20 dalla sua contestazione.

 
Art. 72 Durata in carica, decadenza e dispensa

  1. Il difensore civico resta in carica per la stessa durata del consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato una sola volta.

  2. Decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo. La decadenza è pronunciata con provvedimento del consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri e previa contestazione all'interessato.

  3. Non è soggetto a revoca, salvo comprovata inerzia e/o per grave inadempienza ai doveri del suo ufficio. La revoca è pronunciata, con provvedimento motivato, dal consiglio comunale adottato con il voto di maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

  4. Può essere altresì dispensato dall'ufficio per dimissioni.

  5. II consiglio comunale deve essere riunito nel termine di giorni 30 per la nomina del successore.

Art. 73 Indennità di funzione

  1. Al difensore civico spettano le indennità ed i rimborsi con le modalità e nella misura stabilita dalle leggi vigenti per il vice sindaco.


Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Difensore civico deve presentare al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all’albo pretorio.


Nei casi di particolare importanza o di urgenza il Difensore civico può in qualsiasi momento informare il Consiglio Comunale, presentando una relazione sull’argomento.


Segnalate con una fotografia errori, paradossi, scempi in materia di pubblico decoro, arredo urbano, barriere architettoniche.
E' possibile inviare le foto al Difensore civico tramite e-mail all'indirizzo
 
difensorecivico@comune.bronte.ct.it

 

Links utili:

Elenco Difensori civici nella Regione Siciliana
Rete nazionale dei difensori civici