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DAL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - D.Lgs.
267/2000
art. 234 - Organo di revisione economico-finanziario
- I consigli comunali, provinciali e delle
città metropolitane eleggono con voto limitato a
due componenti, un collegio di revisori composto
da tre membri.
- I componenti del collegio dei revisori sono
scelti:
- uno tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili, il quale svolge le
funzioni di presidente del collegio;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei
dottori commercialisti;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei
ragionieri.
- Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle
comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo
revisore eletto dal consiglio comunale o dal
consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea
della comunità montana a maggioranza assoluta
dei membri e scelto tra i soggetti di cui al
comma 2.
- Gli enti locali comunicano ai propri
tesorieri i nominativi dei soggetti cui è
affidato l'incarico entro 20 giorni
dall'avvenuta esecutività della delibera di
nomina.
art. 235 - Durata dell'incarico e cause di cessazione
- L'organo di revisione contabile dura in
carica tre anni a decorrere dalla data di
esecutività della delibera o dalla data di
immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui
all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili
per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a
sostituzione di un singolo componente la durata
dell'incarico del nuovo revisore è limitata al
tempo residuo sino alla scadenza del termine
triennale, calcolata a decorrere dalla nomina
dell'intero collegio. Si applicano le norme
relative alla proroga degli organi
amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma
1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.
444.
- Il revisore è revocabile solo per
inadempienza ed in particolare per la mancata
presentazione della relazione alla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto entro il
termine previsto dall'articolo 239, comma 1,
lettera d).
- Il revisore cessa dall'incarico per:
- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- impossibilità derivante da
qualsivoglia causa a svolgere l'incarico
per un periodo di tempo stabilito dal
regolamento dell'ente.
art. 236 - Incompatibilità ed ineleggibilità dei
revisori
- Valgono per i revisori le ipotesi di
incompatibilità di cui al primo comma
dell'articolo 2399 del codice civile,
intendendosi per amministratori i componenti
dell'organo esecutivo dell'ente locale.
- L'incarico di revisione
economico-finanziaria non può essere esercitato
dai componenti degli organi dell'ente locale e
da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel
biennio precedente alla nomina, dai membri
dell'organo regionale di controllo, dal
segretario e dai dipendenti dell'ente locale
presso cui deve essere nominato l'organo di
revisione economico-finanziaria e dai dipendenti
delle regioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane e delle
unioni di comuni relativamente agli enti locali
compresi nella circoscrizione territoriale di
competenza.
- I componenti degli organi di revisione
contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso l'ente locale o presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo o vigilanza dello
stesso.
art. 237 - Funzionamento del collegio dei revisori
- Il collegio dei revisori è validamente
costituito anche nel caso in cui siano presenti
solo due componenti.
- Il collegio dei revisori redige un verbale
delle riunioni, ispezioni, verifiche,
determinazioni e decisioni adottate.
art. 238 - Limiti all'affidamento di incarichi
- Salvo diversa disposizione del regolamento
di contabilità dell'ente locale, ciascun
revisore non può assumere complessivamente più
di otto incarichi, tra i quali non più di
quattro incarichi in comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in
comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i
99.999 abitanti e non più di uno in comune con
popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.
Le province sono equiparate ai comuni con
popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti
e le comunità montane ai comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
- L'affidamento dell'incarico di revisione è
subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modifiche ed integrazioni, con la
quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti
di cui al comma 1.
art. 239 - Funzioni dell'organo di revisione
- L'organo dei revisione svolge le seguenti
funzioni:
- attività di collaborazione con
l'organo consiliare secondo le
disposizioni dello statuto e del
regolamento;
- pareri sulla proposta di bilancio di
previsione e dei documenti allegati e
sulle variazioni di bilancio. Nei pareri
è espresso un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni
di bilancio e dei programmi e progetti,
anche tenuto conto del parere espresso
dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 153,
delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei
parametri di deficitarietà strutturale e
di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono suggerite all'organo consiliare
tutte le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. I
pareri sono obbligatori. L'organo
consiliare è tenuto ad adottare i
provvedimenti conseguenti o a motivare
adeguatamente la mancata adozione delle
misure proposte dall'organo di
revisione;
- vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica
della gestione relativamente
all'acquisizione delle entrate,
all'effettuazione delle spese,
all'attività contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali ed alla tenuta della
contabilità; l'organo di revisione
svolge tali funzioni anche con tecniche
motivate di campionamento;
- relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione e sullo schema di
rendiconto entro il termine, previsto
dal regolamento di contabilità e
comunque non inferiore a 20 giorni,
decorrente dalla trasmissione della
stessa proposta approvata dall'organo
esecutivo. La relazione contiene
l'attestazione sulla corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della
gestione nonché rilievi, considerazioni
e proposte tendenti a conseguire
efficienza, produttività ed economicità
della gestione;
- referto all'organo consiliare su
gravi irregolarità di gestione, con
contestuale denuncia ai competenti
organi giurisdizionali ove si
configurino ipotesi di responsabilità;
- verifiche di cassa di cui
all'articolo 223.
- Al fine di garantire l'adempimento delle
funzioni di cui al precedente comma, l'organo di
revisione ha diritto di accesso agli atti e
documenti dell'ente e può partecipare
all'assemblea dell'organo consiliare per
l'approvazione del bilancio di previsione e del
rendiconto di gestione. Può altresì partecipare
alle altre assemblee dell'organo consiliare e,
se previsto dallo statuto dell'ente, alle
riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire
la partecipazione alle predette assemblee
all'organo di revisione sono comunicati i
relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo
di revisione sono trasmessi:
- da parte dell'organo regionale di
controllo le decisioni di annullamento
nei confronti delle delibere adottate
dagli organi degli enti locali;
- da parte del responsabile del
servizio finanziario le attestazioni di
assenza di copertura finanziaria in
ordine alle delibere di impegni di
spesa.
- L'organo di revisione è dotato, a cura
dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo
svolgimento dei propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
- L'organo della revisione può incaricare
della collaborazione nella propria funzione,
sotto la propria responsabilità, uno o più
soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo
234, comma 2. I relativi compensi rimangono a
carico dell'organo di revisione.
- I singoli componenti dell'organo di
revisione collegiale hanno diritto di eseguire
ispezioni e controlli individuali.
- Lo statuto dell'ente locale può prevedere
ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
art. 240 - Responsabilità dell'organo di revisione
- I revisori rispondono della veridicità delle
loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con
la diligenza del mandatario. Devono inoltre
conservare la riservatezza sui fatti e documenti
di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
art. 241 - Compenso dei revisori
- Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del tesoro del bilancio
e della programmazione economica vengono fissati
i limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il
compenso base è determinato in relazione alla
classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell'ente
locale.
- Il compenso di cui al comma 1 può essere
aumentato dall'ente locale fino al limite
massimo del 20 per cento in relazione alle
ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle
indicate nell'articolo 239.
- Il compenso di cui al comma 1 può essere
aumentato dall'ente locale quando i revisori
esercitano le proprie funzioni anche nei
confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10
per cento per ogni istituzione e per un massimo
complessivo non superiore al 30 per cento.
- Quando la funzione di revisione
economico-finanziaria è esercitata dal collegio
dei revisori il compenso determinato ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente
del collegio stesso del 50 per cento.
- Per la determinazione del compenso base di
cui al comma 1 spettante al revisore della
comunità montana ed al revisore dell'unione di
comuni si fa riferimento, per quanto attiene
alla classe demografica, rispettivamente, al
comune totalmente montano più popoloso facente
parte della comunità stessa ed al comune più
popoloso facente parte dell'unione.
- Per la determinazione del compenso base di
cui al comma 1 spettante ai revisori della città
metropolitana si fa riferimento, per quanto
attiene alla classe demografica, al comune
capoluogo.
- L'ente locale stabilisce il compenso
spettante ai revisori con la stessa delibera di
nomina.
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