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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

C O M U N E D I B R O N T E

 
SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE
UFFICIO TRIBUTI



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - Istituzione del Canone
I. Il Comune di BRONTE, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149,
lett. h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs.
446/1997 assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo,
sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone da parte del
titolare del relativo atto di concessione.

Art. 2 - Oggetto del regolamento.
I. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Bronte ai sensi dell'art.
63 del Decreto legislativo 15.12.1997 n 446.
II. Le occupazioni sono soggette al canone quando insistono su suolo,
soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del
Comune.
III. Sono comprese nelle aree assoggettate al canone anche i tratti di strade
statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di
Bronte individuati a norma dell'art. I comma 7, del Decreto Legislativo
30.04.1992, n. 285.
IV. Il canone si applica anche agli spazi ed aree privati purché gravati da
servitù di pubblico passaggio





TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE



Capo I. Principi generali.


Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.
I. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato
purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso
sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione
comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta
dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente
regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva
comunicazione al Comando di Polizia Municipale, da parte dell'interessato, salvo
quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12. Detta comunicazione, salva l'ipotesi
di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna
personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
II. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di
interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché
dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto
il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.


Art. 4 - Occupazioni di urgenza.
I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere
all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve
intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al
Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo
direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà
essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 26.
Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a
quanto disposto al riguardo dal nuovo Codice della strada.


Art. 5 - Domanda di occupazione.
I. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente,
spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato
purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita
domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita
all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
II. Le domande finalizzate alle occupazioni disciplinate dall’art. 31 comma 3 e
dall’art. 32 sono redatte in carta semplice.
II. La domanda deve contenere:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il
codice fiscale del richiedente;
b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di
occupare e la sua consistenza;
c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della
stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le
modalità di utilizzazione dell'area;
d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine
legislativo e regolamentare in materia;
e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di
sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesta dal Comune,
nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
III. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il
richiedente e tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i
dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, fatto salvo il
rispetto di quanto disposto nella fattispecie dalla Legge 241/1990.
IV. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia
corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da
disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale
e del posizionamento dell'ingombro.
V. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere
la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede
entro il termine stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241.
Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.
I. Il Comando di Polizia Municipale è l’ufficio competente al rilascio di tutte
le autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico ad eccezione di quelle
inerenti le attività di commercio, ossia mercato settimanale e fiere varie, la
cui competenza è dell’Ufficio Commercio del Comune. L'Ufficio competente,
accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un
provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad
occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione,
la misura dello spazio di cui e consentita l'occupazione, nonché le condizioni
alle quali e subordinata la concessione o autorizzazione e l'entità del canone
dovuto. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni
permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
II. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per
l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata
all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro
7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad
abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento
dell'eventuale cauzione prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il
mancato tempestivo ritiro dell'atto e dipeso da cause di forza maggiore o da
gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente
rilasciata a sanatoria.
III. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì
all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo II del presente titolo, oltre a
quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle
caratteristiche della concessione od autorizzazione.
IV. La concessione o l’autorizzazione viene sempre accordata:
a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27
comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle
opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal
competente ufficio comunale;
d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità
di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali e subordinato il rilascio
dell'atto ampliativo.
V. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o
molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della
concessione o autorizzazione.
VI. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non
venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà
l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la
rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo
pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
VII. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione
costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992
n. 285 e successive modificazioni) e' fatta salva l'osservanza delle
prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione
e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni
caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di
intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
VIII. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione
l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti
definitivi di carattere tributario ed extratributario.
IX. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve
essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art 7 - Durata dell'occupazione.
I. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del
rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore
all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata,
indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque
non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa
dell'area.


Art. 8 - Occupazioni abusive.
I. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate
abusive.
II. Sono altresì abusive le occupazioni:
a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con
uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello
previsto dalla concessione;
b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia
intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca
o di estinzione della concessione medesima.
III. In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione
delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la
rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il
Comune provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati
e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non,
che ne derivassero.
IV. In caso di occupazione abusiva - fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di
cui al successivo art. 33 - si applica la tariffa base di occupazione suolo,
soprassuolo e sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza
agevolazioni, sia per le occupazioni permanenti che temporanee. Per quest'ultima
fattispecie l'occupazione si dà come presunta ed in atto dal 1 giorno del mese
in cui è stata accertata.



Capo II. Prescrizioni tecniche.


Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.
I. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il
suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel
provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le
modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali
negli appositi luoghi di scarto.


Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi.
I. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.33 del presente Regolamento e fuori
dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di
occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle
relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando
ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale
termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle
relative spese nonché di quelle di custodia.


Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.
I. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la
manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di
occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione
all'effettuazione dei lavori medesimi.


Art. 12 - Occupazioni occasionali.
I. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi,
scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8
metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc.,
e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono
soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni
occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di
manutenzione o di allestimento, sempre ché non abbiano durata superiore a 6 ore
e ai sensi del l'art. 32, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che
per le stesse sia data comunicazione al Comando della Polizia Municipale, come
previsto dal precedente art. 3.
II. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni,
pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al
presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a
richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono
indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza
e viabilità.


Art. 13 - Obblighi del concessionario.
I. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti
di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la
cessione. E' ammessa la trasmissibilità dell'atto di concessione in caso di
cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento
dell'occupazione.
II. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti
alla vigilanza: l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo
pubblico o copia autentica degli stessi.
III. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di
ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i
rifiuti.
IV. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla
pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso
dall'ufficio comunale competente, il concessionario è tenuto al ripristino della
stessa a proprie spese.
V. E' fatto sempre obbligo al concessionario di provvedere al versamento del
canone alle scadenze previste.


Art. 14 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
I. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa,
delle condizioni previste nell'atto rilasciato:
b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di
occupazione del suolo;
c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto
con le norme ed i regolamenti vigenti;
d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione
senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel
caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di
occupazione temporanea;
e) il mancalo pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché
di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della
concessione e/o autorizzazione.
II. La casistica suindicata sub d) si intende applicabile alla fattispecie di
natura commerciale fatta salva in questo contesto la prevalenza dell'attività
commerciale autorizzata.


Art. 15 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.
I. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono
sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse: la concessione
del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici
servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque
dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.


Art. 16 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.
I. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla
scadenza.
II. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare
l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della
concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza,
domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga
del l'occupazione.
III. Nei casi di cui al comma II si applica comunque per ogni proroga la tariffa
iniziale dell'occupazione prescindendo dal periodo di precedente occupazione.
IV. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di
altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio
del provvedimento di rinnovo.



Capo III. Tipologie di occupazione


A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
I. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi,
condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende, i
faretti e le vetrinette degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere
da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici
servizi sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla
lunghezza in metri quadrati o in metri lineari. Per le occupazioni realizzate
dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell’entrata in vigore del
presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all’art.
47 del D. Lgs. 507/93, ricondotto all’unità di misura sopraindicata.
II. L’Unità Operativa "Servizio Urbano" detta le prescrizioni relative alla posa
di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime,
l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo il tipo dei loro sostegni, la
qualità dei conduttori etc.
III. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza
dell'arredo urbano, l’Unità Operativa "Servizio Urbano" può disporre la
sostituzione delle tende, faretti, vetrinette costituenti queste occupazioni ove
non siano mantenute in buono stato.

Art.18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

I. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili
sono disciplinate dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia.

Art. 19 - Passi carrabili.
I. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile o l'utilizzazione di un
accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada
(art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44
e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R.
16.09.1996, n. 610.
II. Per passo carrabile si intende quello definito dalle predette norme
legislative e regolamentari del codice della strada. Il canone per le
occupazioni in questione, determinato dalla superficie ottenuta con la
moltiplicazione della larghezza del varco per la profondità di un metro
"convenzionale", va riferito, alla libera disponibilità dell'area antistante a
favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti
resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla
generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata - in forza della
concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi
che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a fronte del
sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'indiscriminato uso
pubblico dell'area antistante.
Art. 20 – Occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti.
I. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la
superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella
corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal
provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni
realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei
nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio
II. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di
carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in
materia.
Art. 21 - Affissioni e pubblicità.
I. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto
di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
II. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi
pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle
dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall’atto di concessione,
per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.
III. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici
con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia
Comunale e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 22 – Spettacoli viaggianti
I. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante e nell’esercizio
di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella
risultante dall’atto di autorizzazione, ai fini dell’applicazione del canone
viene calcolata in ragione del 50 % fino a mq. 100, del 25 % per la parte
eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10 % per la parte eccedente i mq.
1.000 . Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate
con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.


Art. 23 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.
I. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme,
distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata
non superiore a 15 giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della
preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va
effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque
riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché
vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le
prescrizioni che verranno indicate dal Comando Vigili Urbani .

II. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di
biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel
rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo
del decoro e/o della viabilità.

Art. 24 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).
I. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto
pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in
materia.

Art. 25 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.
I. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale,
in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è
vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre
attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
II. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni
varie.
Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in
questione devono essere inoltrate almeno 5 giorni prima dell'inizio
dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
III. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.
Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche
le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di
esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.
IV. Commercio itinerante.
Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui
è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a
consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso
di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più
di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno
intercorrere almeno 100 metri. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti
ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia.
V. Commercio in sede fissa.
Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre
strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai
vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale Igiene, Mercati.
VI. Commercio nei mercati settimanali.
Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella
risultante dall’atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori
commerciali.
VII. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale,
sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni
riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde
e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e
dell'arredo urbano, fatti salvi i regolamenti e le disposizioni normative
vigenti.
VIII. E' in facoltà dell'Ente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali
che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata
autorizzata l'occupazione.
IX. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che
siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché di altri eventuali oneri, dovuti
per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo
debito.


Art. 26 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).
I. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all’esercizio
dell’attività edilizia la superficie computabile per la determinazione del
canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali
strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall’atto di autorizzazione. Al
medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione
della superficie concessa per uso cantiere.
II. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di
Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni
suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi
dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo,
il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone
contestuale alla presentazione della domanda presso l'ufficio concedente, entro
5 giorni dalla comunicazione iniziale.


Art. 27 - Norma di rinvio.
I. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e
specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.



TITOLO III - DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

Capo I. Modalità applicative


Art. 28 - Criteri di imposizione.
I. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al
pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
II. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, fatto salvo
il primo anno di occupazione in cui può essere versato con l'applicazione delle
tariffe giornaliere. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in
relazione ai giorni di occupazione.
III. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale
insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in due
categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta
classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente
regolamento.
IV. Il canone è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati od in
metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono
calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni,
anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente, per ciascuna di
esse.
V. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm. dal vivo
del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del
maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, con la quale viene
stabilita la superficie su cui determinare il canone.
VI. Le occupazioni eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che
permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
VII. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo
cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata
la rinuncia stessa.


Art. 29 - Versamento del canone.
I. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in
autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di ogni
eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica
soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero in quattro rate trimestrali di
eguale entità aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile – 31 luglio e
31 ottobre, qualora il canone da pagare ecceda £.3.000.000. In caso di scadenza
del pagamento al sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo
giorno lavorativo successivo.

II. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato prima
dell'inizio dell'occupazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla
dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
III. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato
l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale,
ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
IV. Il canone è dovuto annualmente in carenza di comunicazione modificativa di
parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre,
pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
V. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena
decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con
rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli
interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso
viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
VI. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire
superiori.

Art. 30 - Soggetto passivo.
I. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
II. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive sono equiparate
a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto
passivo del canone, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.
III. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di
fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà. Nei casi di
uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. Esiste
altresì solidarietà fra il titolare della concessione e l'eventuale occupante di
fatto.
IV. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non
può essere applicato più di una volta.

Art. 31 - Riduzioni.
I. La tariffa per le occupazioni temporanee si applica in relazione alla ore di
effettiva occupazione.
II. Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio
hanno una riduzione del 90% sulle tariffe di cui alle deliberazioni consiliari
di approvazione tariffe del Canone O.S.A.P.
III. Il canone determinato con le modalità di cui all’art. 36 e seguenti, è
ridotto:
per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 90
%
per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 90 %
per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 90 %
Art. 32 - Esenzioni.
I. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose,
assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di
vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è
consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Comunale;
c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in
occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose:
d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno
per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti
infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi
o effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, purché non
siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori
facilmente movibili:
f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde ( es.:
potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata
non superiore alle sei ore;
g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;
h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.),
non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non
superiore a sei ore:
i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
j) occupazioni con griglie lucernai e vetrocementi;
k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di
carattere stabile;
l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade
statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del
centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
m) occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di
pubblici servizi;
o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto
pubblico (taxi);
p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico,
purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario
non ecceda £. 10.000;
r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro
consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo
ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti
ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917,
per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e
ricerca scientifica;
s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata
pertinenza, e le aste delle bandiere;
t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico di linea in concessione;
u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita
nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei
veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia
prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita
al Comune al termine della concessione medesima;
w) occupazioni di aree cimiteriali;
x) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono
poste;
y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché
la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni
alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità
ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati.
z) occupazioni effettuate da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
(ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 a condizione che le
stesse risultino iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il
Ministero delle Finanze.
Za) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
II. L'eventuale esenzione dal canone comporta comunque la necessità di
sottostare alle procedure di cui al Titolo II del presente regolamento e
l'obbligo di munirsi della concessione.
Art. 33 - Sanzioni e contenzioso.
I. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti
l'ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15
giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della
concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi
moratori calcolati al tasso legale.
II. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con
l'eccezione di cui al successivo punto III, sono punite con l'applicazione della
sanzione amministrativa nella misura da £.100.000 a £.1.000.000 con l’osservanza
delle norme contenute nelle sezioni 1 e 2 della legge 12.11.1981 n. 689.
III. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono
punite con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal funzionario
responsabile della gestione del canone pari al 100 % dell'importo del canone
dovuto.
IV. L’infedele denuncia e punita con una sanzione amministrativa nella misura
del 50 % del maggiore tributo accertato.
L’omesso o tardivo versamento e punito con la sanzione del 30% della tassa
evasa.
Sulle somme versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori del 2,5% per
semestre compiuto.
V. Nel caso di occupazioni abusive il Comune provvede, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere
presentata, a notificate avviso di accertamento .
E’ data facoltà al contribuente ad effettuare il versamento delle somme pretese
dall’Ente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento
beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quarto mediante l’istituto
dell’accertamento con adesione.
VI. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente codice
della strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine
alla realizzazione di occupazioni.
VII. Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e
coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o
regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

VIII. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà
iscritto a ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in
mora del debitore con intimazione scritta al versamento del canone dovuto.
IX. Contro gli atti emessi per la violazione del presente regolamento è ammesso
ricorso presso i competenti gradi della Giustizia Ordinaria.


Art. 34 – Diritto di interpello.
I. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro
centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito
all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di
suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza
non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
II. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento
alla questione posta dall'interpellante.
III. In merito alla questione di cui all’interpello non possono essere irrogate
sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla
risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine
di cui al comma I.


Art. 35 – Controlli
I. I componenti il Corpo di Polizia Municipale sono responsabili
dell’accertamento e delle mancate contravvenzioni al presente Regolamento. I
dirigenti degli Uffici Commercio, Tributi e Tecnico, hanno sempre la facoltà di
tutti i controlli che reputeranno necessari, richiedendo l’opera e l’assistenza
degli agenti di Polizia Municipale.
II. Copia di tutte le concessioni o autorizzazioni deve essere trasmessa
all’Ufficio Tributi, perché provveda, nei termini di legge alla riscossione del
canone dovuto.


Capo II. Determinazioni delle tariffe del canone.
Art. 36 – Determinazione della misura di tariffa base.
I. Per le occupazioni di suolo, sottosuolo, soprassuolo e spazi pubblici la
misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è stabilita in L. 1.500.
II. Per le occupazioni temporanee anche non continuative, aventi durata non
inferiore al giorno, la misura di cui al comma I. moltiplicata per il
coefficiente di valutazione economica di cui al successivo punto IV e per le ore
di effettiva occupazione .
III. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa
annua per metro quadrato o lineare è determinata nella misura percentuale del
10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di
riferimento.
IV. Il coefficiente di valutazione economico dell’occupazione è il valore
attribuito all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la
misura base di tariffa fissata al precedente comma I.
La misura del canone è correlata:
- all’importanza della strada occupata come risulta dell’allegata
classificazione delle strade (sub A);
- dal valore economico dell’area stessa, anche in relazione alla specifica
tipologia di occupazione di cui al successivo art. 37 sulla tabella dei
coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività;
- alla durata dell’occupazione ed alle dimensioni della stessa;
- al sacrificio imposto alla collettività dalla sottrazione dello spazio da
parte del singolo.
Art. 37 – Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche
attività
Tipologia delle Occupazione I^ Categoria II^ Categoria III^ Categoria
Occupazioni generiche 1,20 0,95 0,80
Spazi soprastanti e sottostanti 1,10 1,05 1,00
Occupazioni con tende fisse e retrattili 0,56 0,48 0,45
Passi Carrabili 0,56 0,48 0,45
Distributori di carburanti 0,56 0,48 0,45
Occupazioni con cavi condutture ecc. 0,10 0,10 0,10
Occupazioni temporanee di suolo 2,88 2.52 2,00
Spettacolo Viaggiante 0,24 0,20 0,20
Occupazioni temp. sottosuolo e soprassuolo 1,40 1,20 1,20
Occupazioni con tende 1,00 0,88 0,80
Scavi sottosuolo 0,40 0,32 0,30
Mercato settimanale 0,72 0,64 0,60
Commercio su aree pubbliche 0,64 0,56 0,50
Attività edilizia 1,00 0,80 0,70
Impianti pubblicitari e parcheggi 0,60 0,50 0,45

Art. 38 – Criteri ordinari di determinazione del canone
I. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è
determinata come segue:
Occupazioni Permanenti
La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di
importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui
alla tabella dell’art. 37. L’importo così ottenuto va ulteriormente
moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari e successivamente per
365.
Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d’anno, la misura del
canone è quella annuale per i giorni di effettiva occupazione.
Occupazioni temporanee
La tariffa base va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica
(C.V.E.) di cui all’art. 37. L’importo così ottenuto va ripartito a ore di
effettiva occupazione e moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari.
Art. 39 - Tariffe delle occupazioni permanenti.
TARIFFA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI
I Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - per mq e per anno
Categoria prima euro 28,93
Categoria seconda euro 22,90
Categoria terza euro 19,28
II Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo, per ogni mq e per anno
Categoria prima euro 26,51
Categoria seconda euro 25,31
Categoria terza euro 24,11
III Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per
ogni mq calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno:
Categoria prima euro 13,50
Categoria seconda euro 11,57
Categoria terza euro 10,85
IV Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli di accesso ai distributori di carburanti
ubicati su area privata. Per metro lineare e per la profondita di 1 metro convenzionale.
Categoria prima euro 13,50
Categoria seconda euro 11,57
Categoria terza euro 10,85
V Occupazioni distributori di carburante. Per ogni mq e per anno.
Categoria prima euro 13,50
Categoria seconda euro 11,57
Categoria terza euro 10,85
VI Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di pubblici servici con cavi, e con
condutture soprastanti e sottostanti il suolo, nonché con impianti o qualsiasi altro
manufatto compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura
complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione in euro 0,79
per ogni utente.
In ogni caso la tariffa non può essere inferiore a euro 528,34. La medesima misura di euro
528,34 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente
punto VI effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
La tariffa verrà adeguata annualmente in rapporto all'aumento dell'indice ISTAT sul costo
della vita, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adeguamento.
Per le annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato
sulla base delle modalità di cui all'art.38 con riferimento alla misura della tariffa minima di
€ 0,79 ridotta del 90%.
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno
precedente. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di
ciascun anno.
Art. 40 - Tariffe occupazioni temporanee.
I Occupazioni temporanea di suolo pubblico - tariffa giornaliera per mq.
Categoria prima euro 1,90
Categoria seconda euro 1,66
Categoria terza euro 1,32
II Spettacolo viaggiante - Tariffa giornaliera per mq
Categoria prima euro 0,16
Categoria seconda euro 0,13
Categoria terza euro 0,13
III Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giorn. per mq
Categoria prima euro 0,92
Categoria seconda euro 0,79
Categoria terza euro 0,79
IV Occupazioni con tende
Categoria prima euro 0,66
Categoria seconda euro 0,58
Categoria terza euro 0,53
V Scavi - Suolo (forfait - sottosuolo) riduzioni 50%
Categoria prima euro 0,26
Categoria seconda euro 0,21
Categoria terza euro 0,20
VI Mercato settimanale - Tariffa giornaliera per mq.
Categoria prima euro 0,48
Categoria seconda euro 0,42
Categoria terza euro 0,40
VII Commercio su aree pubbliche - Tariffa giornaliera per mq
Categoria prima euro 0,66
Categoria seconda euro 0,58
Categoria terza euro 0,53
VIII Attività edilizia - Tariffa giornaliera per mq.
Categoria prima euro 0,63
Categoria seconda euro 0,53
Categoria terza euro 0,46
 
Art. 41 - Modalità tariffarie.
I. In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone
concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole
fattispecie (es. parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari,
ecc.) a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non viene
applicato il canone di cui al presente regolamento.
II. Per quanto concerne specificatamente gli impianti pubblicitari si rinvia
alle vigenti disposizioni normative di cui agli artt. 9 comma 7 del D.Lgs.
l5.11.1993 n 507 e 26 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta
sulla pubblicità.
III. In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo, sottosuolo e suolo
pubblico, vige il principio di assorbimento dell'occupazione sottostante o
soprastante da parte di quello del corrispondente suolo. Pertanto si
assoggetterà al canone solo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazione
della relativa tariffa.


Capo III. Prescrizioni finali.


Art. 42 - Norma di rinvio.
I. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e
specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e
regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art 43 - Vigenza del regolamento.
I. Il presente regolamento entra in vigore il I gennaio 2000. Con la medesima
data viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa di
occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 136 del 07/091994.



























I N D I C E


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Istituzione del Canone
Art. 2 - Oggetto del Regolamento

TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Capo I – Principi Generali
Art. 3 – Autorizzazione e concessione di occupazione
Art. 4 – Occupazioni d’urgenza
Art. 5 – Domanda di occupazione
Art. 6 – Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione
Art. 7 – Durata dell’Occupazione
Art. 8 – Occupazioni abusive
Capo II – Prescrizioni Tecniche
Art. 9 – Esecuzione di lavori e di opere
Art. 10 – Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 11 – Autorizzazione ai lavori
Art. 12 – Occupazioni occasionali
Art. 13 – Obblighi del concessionario
Art. 14 – Decadenza della concessione o dell’autorizzazione
Art. 15 – Revoca della concessione o dell’autorizzazione
Art. 16 – Rinnovo della concessione o dell’autorizzazione

Capo III – Tipologie di occupazioni
Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art. 18 – Occupazioni con griglie ed intercapedini
Art. 19 – Passi carrabili
Art. 20 – Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti
Art. 21 – Affissioni e pubblicità
Art. 22 – Spettacoli viaggianti
Art. 23 – Banchetti per la raccolta di firme, distribuzione materiale, lotterie
Art. 24 – Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)
Art. 25 – Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio
Art. 26 – Occupazioni per attività edilizia
Art. 27 – Norma di rinvio




TITOLO III – DISPOSIZIONI TARIFFARIE
Capo I – Modalità applicative
Art. 28 – Criteri di imposizione
Art. 29 – Versamento del Canone
Art. 30 – Soggetto Passivo
Art. 31 – Riduzioni
Art. 32 - Esenzioni
Art. 33 – Sanzioni e contenzioso
Art. 34 – Diritto di interpello
Art. 35 – Controlli
Capo II – Determinazione delle tariffe del canone
Art. 36 – Determinazione della misura base
Art. 37 – Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche
attività
Art. 38 – Criteri ordinari di determinazione del canone
Art. 39 - Tariffe delle occupazioni permanenti
Art. 40 – Tariffe occupazioni temporanee
Art. 41 – Modalità tariffarie
Capo III – Prescrizioni finali
Art. 42 – Norma di rinvio
Art. 43 – Vigenza del regolamento.




Allegato " A "

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE DEL COMUNE DI BRONTE

CATEGORIA PRIMA
Viale CATANIA;
Piazza ROSARIO;
Corso UMBERTO I°;
Piazza E. CIMBALI;
Piazza PIAVE;
Piazza SPEDALIERI;
e le strade adiacenti alle suddette vie entro i 100 metri;
Castello NELSON.



CATEGORIA SECONDA
Tutte le strade e piazze ricadenti all’interno delle seguenti vie comprese:
Viale CAV. V. VENETO;
Viale della REGIONE;
Viale A. GRASSIA;
Via ETNA;
Via MESSINA;
Via MAD. del RIPARO;
Piazza AVV. V: CASTIGLIONE;
Via ROMA;
Via CARD. DE LUCA;
Piazza CADORNA;
Via MART. DI VIA FANI;
Via SIMETO;
Via A. DUCA D’AOSTA;
Via MARCONI
con esclusione di quelle inserite nella 1^ Categoria.
CATEGORIA TERZA
Tutte le rimanenti aree di circolazione non comprese nella Prima e nella Seconda
Categoria.