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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI "BRONTE, MALETTO, SAN TEODORO E MANIACE"
(Approvato CC. Maletto n.53 del 30/10/2002; CC. Bronte n.63 del 28.10.2002 e n.73 del 21/08/2003; CC. Maniace n.31 del 28/10/2002; CC. San Teodoro n.41 dell'8.8.2003)

 
TITOLO I

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ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento contiene le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione dei Comuni di " BRONTE, MALETTO, SAN TEODORO E MANIACE", di seguito denominata Associazione, in ottemperanza di quanto disposto dall'art.24 della L. n. 142 dell'8.6.1990 e s.m.i. e dalla L. R. n. 48/91 e s.m.i. ed in esecuzione alla dichiarazione d'intenti tra i Comuni costituenti l'Associazione allegata firmata in data 8/10/2002.
L'Associazione è costituita dai Comuni di Bronte, Maletto, San Teodoro e Maniace.
L'Associazione ha un proprio simbolo il cui uso è disciplinato da apposito atto della Conferenza dei Sindaci.
ART. 2
FINALITA'
L'Associazione si costituisce per l'esercizio in forma associata delle competenze conferite al Comuni dalla L. N. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91e s.m.i., per l'esercizio associato di funzioni o servizi propri dei Comuni aderenti.
In particolare, in sede di prima applicazione, l'Associazione si costituisce per lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi e funzioni proprie dei Comuni aderenti, fermo restando la possibilità, successivamente, di individuarne altri :
Servizi Socio – Assistenziali e sanitari;
Servizi Culturali – Sportivi, Servizi Turistici e relative strutture;
Servizi Tecnici – progettazioni – pianificazione territoriale;
Servizi di vigilanza e controllo del territorio e dell'ambiente;
Servizi di Igiene Ambientale (Raccolta rifiuti, raccolta differenziata, smaltimento e gestione discariche, rifiuti urbani speciali e inerti);
Servizio di Polizia Municipale;
Gestione Coordinata degli Uffici Personale, gestione stipendi e retribuzioni;
Servizi tributari, fiscali e territoriali;
Ufficio comunicazioni, stampa e pubbliche relazioni;
Difensore Civico;
Collegio arbitrale di disciplina;
Nucleo di valutazione;
Politiche di bilancio e controllo economico-finanziario della gestione;
Ufficio finanziamenti europei;
Contenzioso attività degli enti;
Servizi per il commercio, artigianato, agricoltura e industria;
Formazione personale;
Trasporti scolastici ed interurbani;
Sportello unico per le attività produttive;
Mense scolastiche;
Sito Web e reti civiche;
Informatizzazione;
Contenzioso per il personale;
Macellazione carni e servizi zootecnici;
Ufficio espropriazioni;
Politiche occupazionali;
Acquisti e forniture;
Sviluppo sostenibile;
Protezione civile.
Altri oggetti saranno successivamente individuati previa verifica attraverso un progetto di fattibilità tecnico economico che ne evidenzi la ricaduta positiva in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
La gestione associata di ulteriori servizi e funzioni dovrà essere proposta ai singoli Comuni dalla Conferenza dei Sindaci ed approvata con delibera dell’Assemblea dell’Associazione..
La funzione ed i servizi vengono svolti in forma associata mediante stipula di apposite convenzioni di cui al successivo art.5. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte dei medesimi Comuni a favore di uno di essi che opera in nome e per conto degli Enti deleganti.
L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico - finanziarie, umane e strumentali attraverso le economie di scala che si realizzerebbero concentrando e coordinando la produzione di servizi identici. Obiettivo altresì primario è quello di uniformare il più possibile i comportamenti, pur rispettando l'autonomia decisionale di ciascun Ente.
L'Associazione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali dell'Associazione.
L'Associazione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nell'ambito del territorio di riferimento.
I rapporti con la Provincia e con la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
La Regione esercita il ruolo di promozione delle forme di associazionismo. Il programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, viene concordata tra i Comuni Associati e la Regione in apposite sedi di concertazione. Il metodo privilegiato è quello del dialogo concertato. La concertazione ha lo scopo di far raggiungere un accordo tra le parti circa i contenuti del programma nel rispetto dell'autonomia e della pari dignità dei soggetti coinvolti.
I rapporti tra la Regione ed i Comuni Associati sanciscono il riconoscimento di un campo di piena autonomia degli Enti Locali Associati ed assegna alla Regione il compito di fornire le indicazioni di tipo programmatico, limitando di fatto i poteri di intervento diretto nelle problematiche territoriali.
ART.3
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
1 . L'Associazione nell'ambito delle proprie funzioni persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi programmatici:
a) Rappresentare una sede adeguata, per gli eletti e per i rappresentanti delle forze sociali e di tutto il bacino d'utenza interessato, di elaborazione, concertazione e attuazione delle politiche di sviluppo dell'intero territorio;
b) Portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali, turistiche e culturali presenti dei Comuni costituenti l'Associazione, al fine della loro piena valorizzazione;
c) Promuovere, attraverso i metodi della programmazione e della concertazione tra le parti sociali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista turistico - ambientale dell'area compresa tra i comuni, nonché degli altri comuni limitrofi;
d) Ampliare le possibilità operative e di cooperazione fra i Comuni consentendo attraverso il convenzionamento l'utilizzo in forma associata del personale.
e) Elevare la qualità della vita della popolazione residente nei Comuni costituenti l'Associazione, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze di crescita e sviluppo della persona umana;
f) Definire gli indirizzi e le politiche in materia sanitaria e socio - assistenziale mediante integrazione delle proprie funzioni con quelle esercitate dalle strutture Sanitarie dell'AUSL, e della Provincia e Regione;
g) Operare di concerto con i livelli istituzionali sovracomunali per la determinazione degli obiettivi programmatici di sviluppo territoriale;
Qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole Amministrazioni Comunali, attraverso adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
Assicurare l'economicità dei servizi attribuiti all'Associazione attraverso una gestione efficace ed efficiente degli stessi;
Promuovere ed incentivare la collaborazione con l'imprenditoria privata;
k) Armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Associazione, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei comuni costituenti l'Associazione e assicurando un uso equo delle risorse;
1) Promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Associazione, anche attraverso l'adozione di appositi strumenti di comunicazione.
 
ART. 4
DELEGA DI FUNZIONI
In virtù di quanto previsto dagli artt.5, 111, 114, 128 della Costituzione che riconosce all'Ente locale un'autonomia politica strettamente connessa alla rilevante dignità costituzionale nell'ambito di una articolazione pluralistica dello stato repubblicano ed il riconoscimento di un'autonomia amministrativa, quale capacità di azione nell'esercizio di funzioni proprie attribuite o delegate (artt.128 e 118 Costituzione) con l'approvazione del presente regolamento viene conferita delega all'Assemblea dell'Associazione ad approvare le convenzioni dei servizi/funzioni gestiti dall'Associazione dei Comuni con ogni ampia facoltà.
I Comuni associati, nell'ambito dell'autonomia amministrativa e della potestà statutaria correlate al decentramento quale formula organizzativa volta al miglior funzionamento, esercitano il potere di delega delle funzioni con il trasferimento della relativa titolarità all'Associazione dei Comuni ed in particolare alla "Assemblea".
ART. 5
MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI - CONVENZIONE
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni, ai sensi dell'art.24 della Legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91, l'Associazione è individuata quale livello ottimale per tutti i Comuni ad essa aderenti.
2. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni, che devono stabilire:
a) Le tipologie dei servizi e funzioni oggetto di gestione associata;
b) La durata e la modalità di recesso;
Le modalità organizzative di gestione, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato degli enti partecipanti, o con personale a scavalco, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni da parte degli enti costituenti l'Associazione in favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, di seguito denominato comune capofila.
Nel caso in cui viene prevista la costituzione di uffici comuni la convenzione deve prevedere:
L'indicazione del dipendente che agirà in qualità di responsabile del costituendo ufficio, nonché del soggetto competente ad attribuirgli tale responsabilità.
Definire le competenze del costituendo nuovo ufficio e le forme attraverso le quali gli utenti possano eventualmente far valere le proprie ragioni.
Definire il rapporto che il personale intrattiene, evidenziando, che il personale distaccato presso il costituendo ufficio mantiene l'appartenenza all'organico del Comune di provenienza, pur in presenza di dipendenza gerarchica nei confronti del soggetto, anche se appartenente ad altro Comune, nominato Responsabile dell'Ufficio/Servizio medesimo.
Nel caso in cui viene prevista la delega di funzioni ad un comune la Convenzione deve prevedere:
La previsione di spoglio di funzioni proprie per conferirle ad un altro Comune, il quale esercita in nome e per conto di tutti gli Enti Associati il servizio.
La espressa previsione, differentemente dalla costituzione di un ufficio comune, dell'utilizzo dì una struttura già esistente presso uno dei comuni aderenti, la quale viene legittimata ad operare per conto di tutti.
L'indicazione, quale presupposto di base, della presenza, presso uno dei Comuni, di una organizzazione in grado di assorbire ed accollarsi i maggiori carichi di lavoro senza rischi per la qualità della prestazione resa, prevedendo il distacco di personale appartenente agli altri Comuni.
La determinazione, con particolare riguardo, degli aspetti economici del rapporto, nonché quelli relativi all'utenza.
Se il servizio/funzione oggetto di delega presenta una rilevanza esterna.
La previsione della piena legittimazione dell'Ente delegato a poter adottare tutti i provvedimenti previsti da procedimenti amministrativi in riferimento alla materia delegata.
d)- Le forme di consultazione degli enti contraenti;
e) I rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni sono in ogni caso integrate delle norme contenute nel presente regolamento e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso.
4. Ai singoli Comuni Associati è data la possibilità di delegare non solo i servizi, ma anche la funzione, conferendo "deleghe funzionali'' anche per i servizi istituzionali a strutture esterne.
5. La funzione rappresenta l'impegno sostanziale di un Ente per la soddisfazione di bisogni pubblici, e resta sempre in capo all'Ente. Il servizio ha un carattere strumentale rispetto alla funzione e rappresenta una modalità di soddisfacimento di un interesse pubblico.
Viene prevista la possibilità di delegare ad uno dei Comuni Associati non solo il servizio ma anche la funzione. In tal caso viene meno il potere in capo al Comune delegante a favore del nuovo soggetto che diventa titolare di tutte le potestà concesse alla funzione.
Il Comune delegante non perde comunque la potestà di indirizzo e controllo che verrà regolata e disciplinata con la convenzione.
ART. 6
SEDE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE E COMUNE CAPOFILA
1. La sede dell'Associazione è individuata dalla Conferenza dei Sindaci.
2. La Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.9 può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni associati, nel rispetto del criterio della rotazione, salvo diverso orientamento del presidente di turno.
3. Il Comune capofila, per i rapporti amministrativi e finanziari tra i Comuni aderenti e con la regione Sicilia o altri soggetti è il Comune di ……………...

 
 
 
 
ART. 7
DURATA, SCIOGLIMENTO E RECESSO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
L'Associazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dello regolamento, con durata a tempo indeterminato.
Il recesso di un Comune non può essere fatto valere prima di due anni dalla costituzione dell'Associazione, con decorrenza dal 1' gennaio dell'anno successivo.
Il recesso dall'Associazione di un Comune non determina lo scioglimento dell'Associazione che rimane in vita finché la popolazione dei Comuni componenti la medesima superi almeno i 5.000 abitanti.
Il recesso dall'Associazione di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Il recesso dall'Associazione comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni con decorrenza dal 1' gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti.
Lo scioglimento dell'Associazione non comporta automaticamente la decadenza delle singole convenzioni, che devono essere singolarmente disdette secondo le modalità previste in ciascuna convenzione.
Altri Comuni possono entrare a far parte dell'Associazione previa adozione di apposita deliberazione consiliare di tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione medesima.
 
TITOLO II

<< ORDINAMENTO STRUTTURALE >>

 
ART. 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
1. Sono organi dell'Associazione Intercomunale:
• #9; La conferenza dei Sindaci
• Il Presidente
• L'Assemblea dell'Associazione
ART. 9
CONFERENZA DEI SINDACI
La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni componenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.
La Conferenza dei Sindaci è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri.
Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
Individuare, nell'ambito dell'elenco di cui all'art.2 - 2° comma - i servizi e le funzioni amministrative da svolgere in forma associata fornendo in merito un preciso mandato ad operare al Direttore;
esaminare le proposte di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni in forma associata presentata dal Direttore ed approvare le relative bozze di convenzione da sottoporre all'Assemblea dell'Associazione per l'approvazione finale;
Designare per ciascun servizio – funzione, un sindaco referente, competente a nominare la commissione tecnica di cui al successivo art.17 ed a riferire alla Conferenza circa il corretto funzionamento della gestione associata;
Approvare i conti dei servizi gestiti in forma associata presentati dal direttore dell'Associazione su proposta dei Responsabili dei Servizi nonché il fondo del servizio per le attività proprie dell'Associazione ed il relativo piano di riparto degli oneri. Tali conti del servizio vengono elaborati raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione.
Decidere sulle variazioni da apportare in corso d'anno, ai conti dei servizi e al fondo di cui alla precedente lett. d) approvati, su richiesta motivata dei responsabili delle aree e dei servizi associati. Nei casi d'urgenza e per variazioni di modesta rilevanza la decisione può essere assunta dal presidente, ove lo ritenga opportuno.
Impartire le disposizioni per la gestione del fondo per le singole spese di funzionamento dell'Associazione di cui al successivo art. 23.
La Conferenza esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione
ritenuta d'interesse comune. La Conferenza adotta inoltre orientamenti generali in materie di:
Programmazione territoriale sovracomunale
Riordino e riassetto del sistema scolastico
Politiche sanitarie e socio – assistenziali
Implementazione delle politiche per l'impiego
Politiche associative
Politiche relative al turismo e sviluppo del territorio
Altre materie ritenute di interesse comune.
La Conferenza dei Sindaci gestisce un fondo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Associazione ed alla promozione di particolari iniziative. Tale fondo viene gestito dal Comune sede dell'Associazione ed utilizzato dietro espressa indicazione della Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci definisce i criteri di determinazione della retribuzione mensile aggiuntiva da corrispondere al Direttore ed il suo ammontare tenendo conto della complessità organizzativa e della difficoltà dei servizi gestiti in forma associata.
Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci i Presidenti dei Consigli Comunali, gli Assessori, i Segretari Comunali, i direttori generali, i funzionari responsabili delle aree e dei servizi dei Comuni, nonché rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
La Conferenza dei Sindaci viene convocata mediante atto scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta, il giorno, il luogo e la data della riunione. La prima riunione successiva alla costituzione dell'Associazione è convocata dal Sindaco del Comune capofila.
Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal direttore dell'Associazione, che si avvale di personale di staff dei Comuni associati, scelti dallo stesso ai sensi del successivo art. 12. Le deliberazioni vengono trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
 
ART. 10
PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
Il Presidente dell'Associazione Intercomunale viene eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Associazione; contestualmente viene nominato anche il Vice - Presidente , che lo sostituisce in caso di sua assenza e/o impedimento.
2. Il mandato del Presidente è di un anno, trascorso il quale, viene nominato, con il criterio della rotazione, un nuovo Presidente e Vice - Presidente. Può essere disposta la proroga del Presidente in carica per un tempo definito non superiore ad un ulteriore anno.
Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci.
Nei casi d'urgenza e nei casi in cui non ritenga di consultare la Conferenza dei Sindaci, decide sulle
variazioni da apportare ai conti dei servizi e al fondo dell'Associazione, secondo le modalità previste
all'art.9, comma 3, lett. e).

ART. 11
IL VICE - PRESIDENTE

1. Il Vice - Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno col voto personale della maggioranza assoluta dei componenti. La carica di Vice - Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.
Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice -Presidente, le funzioni del Presidente
sono esercitate dal Sindaco più anziano di età.

 
 
ART. 12
ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni Associati e da due Rappresentanti dei singoli Comuni di cui uno in rappresentanza delle minoranze, eletti dai rispettivi Consigli Comunali.
L'Assemblea è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri
All’Assemblea sono attribuite le seguenti funzioni:
Approvare a seguito di specifica delega prevista nello regolamento dell'Associazione le singole descrizioni dei servizi/funzioni da gestire in forma associata;
Approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo ed il rendiconto dell'Associazione;
Adottare gli atti di indirizzo e programmazione e le linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli Enti;
Dibattere le problematiche inerenti i programmi di attività dell'Associazione;
Ai componenti dell'Assemblea verrà corrisposto, per ogni singola riunione, un gettone di presenza, analogamente a quanto previsto per i Consiglieri Comunali per la partecipazione ai rispettivi Consigli Comunali, purché essa si tenga in giornata diversa dalla seduta dei rispettivi consigli comunali;
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno con avviso da affiggere presso l'Albo pretorio dei singoli Comuni Associati;
L'avviso deve contenere obbligatoriamente l'ordine dei giorno della seduta, il giorno, il luogo e la data della riunione;
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su proposta:
Di uno dei Sindaci dei Comuni Associati;
Di 2/3 dei Consiglieri Comunali di ogni singolo Comune Associato
Di 1/3 dei componenti l'Assemblea
Le Assemblee sono valide in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei componenti. La seconda convocazione, indetta nello stesso avviso della prima, è valida quando è presente almeno 1/3 dei componenti;
I lavori dell'Assemblea sono coordinati e diretti dal Presidente. Funge da Segretario dell'Assemblea un dipendente almeno di categoria "D" di uno dei Comuni Associati designato dal Direttore.
Il Segretario dell'Assemblea oltre a redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea è incaricato di coordinare l'attività ed i lavori dell'Assemblea;
Su richiesta del Presidente possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto, i Sindaci, i componenti delle giunte Municipali ed i componenti dei Consigli Comunali
ART. 13
PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea, nella sua prima riunione, elegge a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente e con votazione segreta, il Vice - Presidente;
Il Presidente coordina e dirige i lavori dell'Assemblea, convoca l'Assemblea;
Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento;
La prima convocazione dell'Assemblea successiva alla costituzione dell'Associazione è convocata dal Sindaco del Comune Capofila.
 
ART. 14
COORDINAMENTO E RESPONSABILITA' GESTIONALI
Il Direttore dell'Associazione vigila, raccorda e coordina l'attività dell'Associazione e dei singoli servizi associati.
La responsabilità gestionale è attribuita ai singoli responsabili delle aree e dei Servizi associati dì cui all'art.19.
 
ART. 15
IL DIRETTORE
Il coordinamento direttivo dell'Associazione Intercomunale è affidato ad un Direttore, individuato dalla Conferenza dei Sindaci tra i Segretari Comunali dei Comuni associati.
Il rapporto di lavoro del Direttore rimane costituito con il Comune dì titolarità dove presta servizio ed il rapporto di servizio è instaurato con l'associazione Intercomunale.
Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Associazione.
In particolare il Direttore:
a) Coordina l'attività del Comitato di Direzione;
Nomina l'ufficio di staff, tra il personale dei Comuni associati, che lo collabora e lo supporta nelle attività dell'Associazione;
Svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti del comitato di direzione, composto dai responsabili delle aree e dei servizi/funzioni dei comuni associati di volta in volta convocato, per l'analisi preventiva degli studi di fattibilità circa l'attivazione della gestione associata di un servizio/funzione.
E' il Responsabile dei coordinamento delle attività necessarie all'attivazione e successiva gestione delle convenzioni per la gestione associata dei servizi o di altre intese raggiunte. La responsabilità legata alla gestione associata dei servizio rimane in capo al Responsabile dell’area e del servizio stesso;.
e) Partecipa ai lavori della Conferenza dei Sindaci, nella sua qualità di Direttore, svolgendo anche funzioni di segretario/verbalizzante.
f) Adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi.
g) Elabora con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi Economico - Finanziari dei Comuni Associati un documento finanziario riepilogativo, sia preventivo che consuntivo, dei conti attribuiti a ciascun servizio gestito in forma associata e del fondo assegnato all'Associazione per lo svolgimento delle Attività proprie e lo trasmette alla Conferenza dei Sindaci.
E' sua facoltà richiedere, qualora ne ravveda la necessità , pareri ad esperti esterni , relazionando circa la
spesa affrontata durante la 1^ conferenza utile dei Sindaci.
ART. 16
COMITATO DI DIREZIONE
1. Il Comitato di Direzione, coordinato dal Direttore, è composto dai Responsabili delle aree e dei servizi associati indicati da tutti i Comuni aderenti all'Associazione.
2. Il Comitato di Direzione provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, elabora la proposta di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l'andamento della gestione associata, svolge attività di impulso e di coordinamento.
3. Il Comitato di Direzione può avvalersi di specifici gruppi di lavoro e di consulenti esterni ove necessari ed indispensabili per l'elaborazione dì studi e progetti inerenti l'attività dell'Associazione.
TITOLO III
<< FORME DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI >>

 
ART. 17
CONSULTAZIONE
Qualora l'Associazione Intercomunale intenda adottare indirizzi generali su temi di particolare rilevanza sociale in materia di pianificazione del territorio o su temi di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
-La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i Comuni limitrofi, l'Amministrazione Provinciale, Enti, Organizzazioni Sindacali e di categoria, altre Associazioni, esperti.
Può consultare commissioni tecniche con particolari e rilevanti competenze.
 
TITOLO IV

<< UFFICI E PERSONALE >>

 
ART. 18
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
L'Associazione Intercomunale, per lo svolgimento delle attività proprie, si avvale degli uffici, delle strutture e del personale dipendente dei Comuni associati, previo riparto delle spese sostenute.
Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata viene regolata dalle singole convenzioni, fermo restando che i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione del servizio.
E' previsto un ufficio di staff, alle dirette dipendenze del Direttore.
La Convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto organico ed il rapporto funzionale dei dipendenti con gli Enti associati, stabilendo che il rapporto rimane in essere con l'Ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale e di servizio instaurato con il Comune capofila.
Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di appartenenza, il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.
La contrattazione per l'applicazione del contratto di lavoro collettivo riguarderà anche il personale dei comuni in servizio presso il Comune capofila che gestisce il servizio associato o i servizi associati.
ART. 19
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
1. Al Direttore ed al personale dei servizi gestiti in forma associata si applica la normativa vigente per i Segretari Comunali e per il personale degli Enti Locali.
Le materie demandate alla contrattazione decentrata integrativa del vigente contratto di lavoro saranno trattate dalla delegazione di parte pubblica nominata dal comune gestore/capofila dei servizi associati e individuata dai comuni facenti parte a livello territoriale..

 
ART. 20
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ASSOCIAZIONE
1. Le attività di supporto all'Associazione oltre quelle istituzionalizzate e di competenza dell'Ufficio di staff verranno svolte dal Comune capofila, secondo le modalità convenzionate.
 
TITOLO V

<< FINANZA E CONTABILITA' >>

 
ART. 21
FONTI FINANZIARIE

Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'associazione e la gestione dei servizi associati derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da altri Enti e da entrate proprie dei Comuni associati.
Ogni Comune facente parte dell'Associazione Intercomunale iscrive nel proprio bilancio le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata e alle spese del fondo per il funzionamento dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi conti dei servizi approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune capofila inserisce nel proprio bilancio le previsioni finanziarie desunte dal succitato conto del servizio.
Il documento finanziario riepilogativo, è desunto dall'insieme dei conti del servizio dei singoli servizi associati, oltre alle spese relative alle attività proprie dell'Associazione ed alle entrate che derivano dai trasferimenti da Enti pubblici.
La ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Decreto l° settembre 2000 n. 318 del Ministero dell'Interno.
 
ART. 22
PREVISIONI CONTABILI E PROGRAMMATICHE
In corrispondenza dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 30 Settembre la Conferenza dei Sindaci, approva il fondo per le attività proprie dell'Associazione e lo trasmette all'Assemblea che nei successivi due giorni approva il definitivo programma di Bilancio;
Tale fondo, una volta approvato, viene trasmesso al Comune capofila ed agli altri Comuni associati al fine di consentirne l'inserimento nei rispettivi bilanci.
 
ART. 23
GESTIONE CONTABILE
1. Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendicontazione dei Comuni associati, il Comune capofila ai sensi dell'art.5, per la gestione delle attività proprie dell'Associazione, si dota di un adeguato sistema che consente di rilevare i costi di competenza dell'esercizio, per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività che fanno riferimento direttamente all'Associazione.
ART. 24
VERIFICA E CONTROLLO
1. In concomitanza con la scadenza prevista per le verifiche e i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei Comuni, i responsabili delle aree e dei servizi associati trasmettono al direttore dell'Associazione apposite relazioni con la richiesta di eventuali modifiche da apportare ai rispettivi conti dei servizi assegnati. Il direttore sottopone le richieste pervenute alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di merito.
2. Le eventuali modifiche ai conti del servizio, qualora accolte vengono trasmesse dal Presidente dell'Associazione al Comune capofila ed ai singoli Comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.
ART. 25
RENDICONTO
1. Il Rendiconto dell'Associazione è Costituito dal documento finanziario consuntivo.
2. Il Rendiconto di ogni esercizio viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e sui risultati conseguiti.
3. Il Rendiconto viene approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo.
ART. 26
RIPARTO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE
Tutte le spese sostenute per le attività proprie dell'Associazione - incluso il costo del Direttore e dei personale utilizzato - sono ripartite fra tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione, in proporzione alla popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente o con altre modalità da definire da parte dell’organo competente. La Conferenza dei Sindaci definisce i criteri di determinazione della retribuzione mensile aggiuntiva da corrispondere al Direttore, ed il suo ammontare.
La conferenza dei sindaci, tenendo conto della complessità organizzativa e della difficoltà dei servizi gestiti in forma associata definisce i criteri di determinazione della retribuzione aggiuntiva da corrispondere ai Responsabili dei servizi ed il suo ammontare. Tale retribuzione non può essere superiore al 25% della somma massima della retribuzione di posizione prevista per i Responsabili dei Servizi.
Le spese inerenti la gestione delle singole convenzioni dei servizi e delle funzioni associate vengono ripartite secondo le modalità specificate nelle convenzioni stesse.
I contributi o le compartecipazioni ricevuti dalla Regione o da altri Enti o privati vengono impostati dal Comune capofila in un conto separato e successivamente ripartiti a ciascuno in base a criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa vigente e dei criteri adottati dall'Ente erogatore.
 
TITOLO VI

<< GARANZIE DI FUNZIONAMENTO E MODIFICHE REGOLAMENTARI >>
 
ART. 27
RAPPORTI CON GLI ORGANI ELETTIVI
Il Sindaco di ogni Comune aderente all'Associazione, in sede di approvazione dei bilancio di previsione e di rendiconto della gestione finanziaria, presenta al Consiglio Comunale una relazione dello stato dell'attività dell'Associazione.
La convocazione della Conferenza dei Sindaci, con il rispettivo ordine del giorno, viene trasmesso per conoscenza da ogni Sindaco ai rispettivi capogruppo consiliari.
Ciascun Sindaco presenta al rispettivo Consiglio Comunale le proposte per la definizione degli orientamenti generali relativi agli obiettivi programmatici di cui all'art.3.
 
ART. 28
MODIFICAZIONI O ABROGAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le proposte di modificazione del presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.
Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Associazione, i quali deliberano entro 30 giorni. La proposta di modifica diviene operativa quando è stata approvata dalla maggioranza degli Enti partecipanti all'Associazione e che rappresentino almeno il 51% della popolazione residente.
Le proposte di modifica volte all'abrogazione di talune delle norme del presente regolamento devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
Con periodicità almeno biennale la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
Copia degli atti di modifica del presente regolamento sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici statali regionali e provinciali, per quanto di competenza.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.