img01_bronte_etnaimg05_pistacchio2

BENESSERE ANIMALE E LOTTA AL RANDAGISMO

SEDE: Palazzo Municipale Via A. Spedalieri 40 - piano 2 stanza n. 9

E' operativo presso questo Comune l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo,
istituito all'interno dell'Area V Lavori Pubblici Manutenzione e Ambiente, in via A.Spedalieri 40.
Numeri di telefono 0957747226 - 0957747228, nei giorni da Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e nella giornata del Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.
Nelle ore di chiusura, per i casi di documentata urgenza, la reperibilità dell'Ufficio è assicurata mediante il numero telefonico 095691196 della Polizia Municipale


La Legge punisce chi:

  • cagiona la morte di un animale

  • cagiona lesioni ad un animale

  • sottopone un animale a strazio o sevizie

  • li sottopone a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche

  • li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi

  • li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche etologiche

  • somministra agli animali sostanze stupefacenti

  • abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività

  • promuove o organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica

  • abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività

  • li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura

Ogni cittadino testimone dei reati di cui sopra ha il dovere morale di denunciarli alle forze dell’ordine (Commissariati di P.S, Carabinieri, Polizia municipale, Procura).
Nel caso si necessiti di un intervento urgente bisogna contattare le forze dell’ordine deputate ad intervenire in ogni tipo di reato (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale/municipale, Guardia di Finanza).
 
Si ricorda altresì che il compimento di atti che fanno scattare le procedure di emergenza (comprese le segnalazioni alle Guardie OIPA) senza che vi sia la presenza di un reale pericolo configura il reato di “Procurato allarme”:

Codice Penale – Art. 658 (Procurato allarme presso l’Autorità)
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516.

DOCUMENTI