Bonus figlio 2026: criteri e modalità di erogazione

Dettagli della notizia

Presentazione entro 45 giorni dalla nascita del neonato.

Data:

25 Febbraio 2026

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ANTEPRIMA BRONTE 2026 bonus figlio

Descrizione

Si rende noto che l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, con D.D.G. n. 535/S8 del 19/02/2026, ha pubblicato l’avviso pubblico, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 1.500.000,00, concernente criteri e modalità di erogazione del Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio ex art. 5 L.R. 10/2003, anno 2026, da erogare attraverso i Comuni dell'Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.

Il contributo per l’anno 2026 verrà erogato in due semestri:

  • Nati dall’01/10/2025 al 31/03/2026 (I SEMESTRE)
  • Nati dall’01/04/2026 al 30/09/2026 (II SEMESTRE)

Le istanze relative ai nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026 faranno parte del 1° semestre dell’anno 2027 e pertanto i contributi saranno erogati nell’anno successivo.

L’istanza, redatta su specifico Schema (mod. All. B) dovrà essere inviata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bronte (residenza dei richiedenti) tramite pec all’indirizzo: protocollo.generale@brontepec.e-etna.it o a mano presso il protocollo generale dell’Ente in via A. Spedalieri n. 40 perentoriamente entro 45 giorni dalla nascita del neonato.

Il contributo è riconosciuto a favore dei genitori naturali, adottivi o affidatari, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;

b) residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione o dell’affido, per gli ultimi due casi farà fede la data del Decreto emesso dal Tribunale dei Minori;

c) indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 10.000,00

Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, uno dei genitori come sopra indicati o, in caso di impedimento di questi ultimi, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale.

All’istanza (mod. All. B) deve essere allegata la seguente documentazione:

  • fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;
  • attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità alla data della richiesta;
  • in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  • copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l’Ufficio comunale competente.

Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali predispone le graduatorie, ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente (in caso di ex aequo, sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso; a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite), secondo i criteri di seguito elencati:

  1. stima del parametro reddituale (ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm. e ii.): i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
  2. stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di componenti, compreso il neonato, avranno priorità;
  3. data di nascita dei minori: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.

Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.

Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale dei richiedenti.


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Ultimo aggiornamento: 30/03/2026, 12:11